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AS 2003 463

Codice civile, Codice delle obbligazioni, Codice penale, Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

Codice civile Codice delle obbligazioni Codice penale Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Articolo di principio sugli animali)

Modifica del 4 ottobre 2002

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminati il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 25 gennaio 20021; visto il parere del Consiglio federale del 27 febbraio 20022, decreta:

I Il Codice civile3 è modificato come segue:

Art. 482 cpv. 4

4 La liberalità per disposizione a causa di morte fatta a un animale

equivale all’onere di prendersi cura dell’animale in maniera appro- priata.

Art. 641 titolo marginale A. Caratteri della proprietà I. In generale

Art. 641a II. Animali 1 Gli animali non sono cose.

2 Salvo disciplinamenti particolari, le prescrizioni applicabili alle cose

sono parimenti valide per gli animali.

Art. 651a c. Animali 1 Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrati- domestici vo, in caso di litigio il tribunale ne attribuisce la proprietà esclusiva alla parte in grado di garantire loro la sistemazione migliore dal pro- filo della protezione degli animali.

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CC, CO, CP, LEF (articolo di principio sugli animali) RU 2003

2 Il giudice può obbligare la parte a cui è attribuito l’animale a versare

un adeguato indennizzo alla controparte; egli ne determina libera- mente l’ammontare secondo il suo apprezzamento.

3 Il tribunale adotta le necessarie misure provvisionali, segnatamente

in relazione alla sistemazione provvisoria dell’animale.

Art. 720 titolo marginale III. Oggetti trovati

1. Pubblicazione

ed indagine a. In generale

Art. 720a b. Nel caso di 1 Chi trova un animale smarrito è tenuto, fatto salvo l’articolo 720 animali capoverso 3, a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso agli oggetti smarriti.

2 I Cantoni designano l’ufficio a cui rivolgere l’avviso.

Art. 722 cpv. 1bis e 1ter 1bis Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucra- tivo, il termine è di due mesi. 1ter Qualora la persona che trova l’animale affida quest’ultimo a un rifugio con il proposito di rinunciare definitivamente al suo possesso, il rifugio può, trascorsi due mesi dal momento in cui gli è stato affi- dato l’animale, disporne liberamente.

Art. 728 cpv. 1bis 1bis Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucra- tivo, il termine è di due mesi.

Art. 934 cpv. 1

1 Il possessore, a cui fu rubata una cosa mobile, o che l’ha smarrita, o

che ne fu altrimenti privato contro la sua volontà, la può rivendicare entro cinque anni da qualsiasi acquirente. È fatto salvo l’articolo 722.

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II Il Codice delle obbligazioni4 è modificato come segue:

Art. 42 cpv. 3

3 Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrati-

vo, le spese di cura possono essere fatte valere adeguatamente come danno anche quando eccedono il valore dell’animale.

Art. 43 cpv. 1bis 1bis In caso di ferimento o uccisione di un animale domestico non tenuto a scopo patrimoniale o lucrativo, egli può tener conto adegua- tamente del valore affettivo che esso aveva per il suo detentore o i suoi congiunti.

III Il Codice penale5 è modificato come segue:

Art. 110 n. 4bis 4bis. Una disposizione che si basa sul concetto di cosa è applicabile anche agli animali.

Art. 332 Omessa notifica- Chiunque non dà l’avviso prescritto dall’articolo 720 capoverso 2, zione del rinve- nimento di cose 720a e 725 capoverso 1 del Codice civile per una cosa che ha trovata smarrite o che è venuta in suo potere, è punito con la multa.

IV La legge federale dell’11 aprile 18896 sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

Art. 92 cpv. 1 n. 1a

1 Sono impignorabili:

1a. gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucra- tivo;

4 RS 220 5 RS 311.0 6 RS 281.1

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V

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 4 ottobre 2002 Consiglio nazionale, 4 ottobre 2002 Il presidente: Anton Cottier La presidente: Liliane Maury Pasquier Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 23 gennaio 2003.7 2 La presente legge, fatto salvo il capoverso 3, entra in vigore il 1° aprile 2003.

3 Il nuovo articolo 720a capoverso 2 del Codice civile entra in vigore il 1° aprile 2004.

19 febbraio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

7 FF 2002 5816

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