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AS 2003 5085

Ordinanza del DFI sugli emolumenti nel settore della meteorologia e climatologia

Ordinanza del DFI sugli emolumenti nel settore della meteorologia e climatologia (OEmMet)

del 3 dicembre 2003

Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 8 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 febbraio 20001 sulla meteorologia e la climatologia (OMet), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti per prestazioni dell’offerta di base dell’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSviz- zera).

Art. 2 Generi di utilizzazione 1 L’utente finale acquisisce prestazioni per l’uso proprio. La ridistribuzione a terzi di prestazioni meteorologiche non è ammessa. 2 I media (enti radiotelevisivi/editori) diffondono tramite radio, televisione o stampa scritta le prestazioni acquisite a clienti loro sconosciuti. 3 Il fornitore di contenuti internet diffonde in internet tramite il proprio sito le pre- stazioni acquisite a clienti a lui sconosciuti. 4 Il fornitore di servizi produce prestazioni meteorologiche proprie e le diffonde a clienti a lui conosciuti. Le prestazioni che acquisisce non sono né riconoscibili come tali nelle prestazioni che fornisce né possono essere ricostruite. 5 Il fornitore di servizi che dispone della relativa autorizzazione può diffondere le informazioni e i dati acquisiti a utenti finali e ai media.

RS 429.111 1 RS 429.11

2003-2062 5085

Emolumenti nel settore della meteorologia e climatologia RU 2003

Sezione 2: Emolumenti per prestazioni

Art. 3 Emolumenti per dati meteorologici Gli emolumenti per dati meteorologici sono calcolati come segue:

Articolo Unità Franchi

Dati meteorologici svizzeri, valori di 10 minuti per valore 0.0003 Dati meteorologici svizzeri, valori orari per valore 0.001 Dati meteorologici svizzeri, valori giornalieri per valore 0.014 Dati meteorologici svizzeri, valori mensili per valore 0.20 Dati meteorologici svizzeri, valori annuali per valore 1.00 SYNOP per messaggio 0.06 KLIMA per messaggio 0.06 Previsioni in testo chiaro per messaggio di una stazione di misurazione 0.03 Radiosondaggi con risoluzione massima per sondaggio 2.40 Radiosondaggi con risoluzione massima, unicamente vento per sondaggio 1.00 Tutti gli altri dati in base al dispendio (art. 8)

Art. 4 Emolumenti per informazioni meteorologiche elaborate Gli emolumenti per informazioni meteorologiche elaborate sono calcolati come segue: Articolo Unità Franchi

Dati radar provenienti da una stazione per immagine (radar) 0.25 Dati radar provenienti da tre stazioni per immagine (radar) 0.40 Risultati di alta risoluzione del proprio modello numerico di previsione per prodotto 0.90 Previsioni di un elemento meteorologico (cifre dalla matrice per previsioni) per elemento di previsione 0.50 Concentrazione di pollini (informazione) per valore 0.40 Tutte le altre informazioni in base al dispendio (art. 8)

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Art. 5 Emolumenti per prodotti meteorologici Gli emolumenti per prodotti meteorologici sono calcolati come segue:

Articolo Unità Franchi

Previsioni generali per edizione 2.— Avvisi per fenomeni atmosferici pericolosi gratuito Previsioni per l’aeronautica per edizione 2.— GAFOR (General Aviation Forecast) per edizione 0.20 Tabella mensile per tabella per mese e stazione 40.— Tabella di dati fenologici per anno e stazione 40.— Annuari per edizione 70.— Bollettino fenologico per edizione (stagione) 80.— Tutti gli altri prodotti in base al dispendio (art. 8)

Art. 6 Forfait

1 Se fornisce regolarmente un’offerta comprendente più prestazioni a un grande

gruppo di utenti e se non è possibile determinare l’entità delle prestazioni effettiva- mente acquisite, MeteoSvizzera può riscuotere un forfait. 2 Per calcolare il forfait si moltiplicano le singole tariffe per una stima realistica della frequenza con cui il gruppo di utenti utilizza le prestazioni messe a disposi- zione.

Art. 7 Emolumenti per consulenze e invii regolari Per la consulenza a beneficiari di prestazioni come pure per la predisposizione e la manutenzione di regolari invii di dati e informazioni è messo in conto un emolumen- to supplementare calcolato in base al dispendio (art. 8 cpv. 2) per i costi di personale e infrastrutturali.

Art. 8 Emolumenti calcolati in base al dispendio 1 Gli emolumenti calcolati in base al dispendio si compongono della tariffa per i costi di personale e infrastrutturali di cui al capoverso 2 e di una quota dei costi per il rilevamento dei dati e per gli strumenti informatici. 2 Gli emolumenti per i costi di personale e infrastrutturali sono fissati come segue:

Classe di stipendio (stato 1999) Aliquota oraria in franchi

24 o superiore 187.–

18–23 150.– Fino alla 17 128.–

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Art. 9 Sconti di quantità 1 Per i dati e le informazioni elaborate di cui agli articoli 3 e 4 sono concessi sconti di quantità per incarico, in caso di fornitura singola, o per anno, in caso di fornitura permanente.

2 Lo sconto per i dati è calcolato in base alla tabella seguente:

Unità acquistate per articolo Sconto

0– 11 000 0% 11 001– 14 000 5% 14 001– 19 000 10 % 19 001– 33 000 15 % 33 001– 90 000 20 % 90 001– 120 000 25 % 120 001– 160 000 30 % 160 001– 220 000 35 % 220 001– 370 000 40 % 370 001–1 000 000 45 % 1 000 001–1 400 000 50 % 1 400 001–2 300 000 55 % 2 300 001–7 000 000 60 % da 7 000 001 62 % 3 Lo sconto per le informazioni elaborate è calcolato in base alla tabella seguente:

Unità acquistate per articolo Sconto

0– 2 000 0% 2 001– 2 500 5% 2 501– 3 000 10 % 3 001– 3 500 15 % 3 501– 4 500 20 % 4 501– 6 000 25 % 6 001– 11 000 30 % 11 001– 21 000 35 % 21 001– 28 000 40 % 28 001– 37 000 45 % 37 001– 60 000 50 % 60 001–160 000 55 % 160 001–250 000 60 % da 250 001 62 %

Art. 10 Supplementi per prestazioni fornite d’urgenza 1 Per la fornitura urgente di prestazioni di cui agli articoli 3 a 8 sono riscossi sup- plementi.

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2 Il supplemento ammonta al massimo al 50 per cento dell’emolumento, dopo dedu-

zione di eventuali sconti di quantità.

3 Il supplemento minimo è pari a 50 franchi.

Sezione 3: Emolumenti per l’utilizzazione a fini commerciali e la diffusione a terzi

Art. 11 Supplemento per l’utilizzazione a fini commerciali 1 Per l’utilizzazione a fini commerciali delle prestazioni di cui agli articoli 3 a 5 e 9 sono riscossi i supplementi seguenti: a. per i media: 100 per cento; b. per i fornitori di contenuti internet: 4 per cento per 10 000 pagine visitate all’anno; c. per i fornitori di servizi: 200 per cento. 2 In caso di utilizzazione multipla a fini commerciali i rispettivi supplementi sono cumulati.

3 I supplementi ammontano al massimo al 400 per cento dell’emolumento, dopo

deduzione di un eventuale sconto ai sensi dell’articolo 13. 4 Le agenzie stampa, che nel quadro della loro offerta globale di informazioni dif- fondono ai media le previsioni generali e determinate liste di osservazioni meteoro- logiche in testo chiaro, non devono pagare alcun supplemento.

Art. 12 Diffusione a terzi da parte di fornitori di servizi Fornitori di servizi, autorizzati a diffondere i dati e le informazioni di cui agli artico- li 3 e 4 a utenti finali o media a loro conosciuti, devono pagare per ogni inoltro il

75 per cento del loro prezzo di vendita o almeno il 75 per cento dell’emolumento

che i loro clienti dovrebbero pagare in quanto utenti finali o media.

Art. 13 Sconti per piccoli fornitori di servizi Lo sconto per la determinazione degli emolumenti in base alla cifra d’affari per tutte le prestazioni di cui agli articoli 3 a 5 è calcolato in base alla tabella seguente: Cifra d’affari Sconto in % del supplemento di cui all’art. 11 cpv. 1 lett. c

X = emolumento complessivo annuale per prestazioni ai sensi degli articoli 3 a 11 U = cifra d’affari complessiva del piccolo fornitore per servizi meteorologici e climatologici

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Art. 14 Società di partecipazione 1 Le società di partecipazione che in base alla licenza o al contratto sono autorizzate a inoltrare prestazioni a una o più società di cui detengono la maggioranza dei voti, pagano, oltre all’emolumento di base per le prestazioni acquisite, i supplementi di cui all’articolo 11. 2 Gli sconti di quantità accordati alle società di partecipazione sono calcolati in base al numero complessivo di prestazioni acquisite.

Sezione 4: Spese

Art. 15 Per spese singole si applicano le aliquote seguenti:

Articolo Unità Franchi

Trasmissione fax in Svizzera per pagina 0.80 Trasmissione permanente FTP/ e-mail (1 volta al giorno o meno) per messaggio 0.20 Trasmissione permanente FTP/ e-mail (più di una volta al giorno) per messaggio 0.02 (min. 6 franchi al mese) Fotocopia/stampa per pagina, A4, bianco/nero 0.50 Fotocopia/stampa per pagina, A3, bianco/nero 1.00 Fotocopia/stampa per pagina, A4, colori 2.50 Fotocopia/stampa per pagina, A3, colori 4.00 Fotocopia/stampa per pagina, formato superiore Fotocopia/stampa per pagina, formato superiore a A3, colori 40.00 Dischetto per computer per pezzo 2.50 CD-ROM per pezzo 10.00

Sezione 5: Condono degli emolumenti

Art. 16 Insegnamento e ricerca 1 Per le prestazioni di cui agli articoli 3 a 5 utilizzate unicamente per fini di inse- gnamento e ricerca non è riscosso alcun emolumento.

2 Sono messi in conto gli emolumenti per consulenze e invii regolari ai sensi

dell’articolo 7 e le spese di cui all’articolo 15 se l’importo globale è superiore a

100 franchi per incarico.

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Art. 17 Organizzazioni di intervento per la protezione della popolazione 1 In situazioni di crisi, la consulenza come pure i dati, le informazioni e i prodotti forniti a organizzazioni federali, cantonali e comunali per la protezione della popo- lazione da fenomeni meteorologici estremi sono gratuiti. 2 Le stesse condizioni possono essere applicate a organizzazioni di pronto intervento di diritto pubblico che operano su mandato della Confederazione, di un Cantone o di un Comune in favore della protezione della popolazione dalle conseguenze di feno- meni meteorologici estremi.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 18 Diritto previgente: abrogazione. L’ordinanza del DFI del 23 febbraio 20002 sugli emolumenti nel settore della meteo- rologia e climatologia è abrogata.

Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

3 dicembre 2003 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

2 RU 2000 1151

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