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AS 2003 626

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Ungheria che completa lo scambio di note del 7 agosto 1990 concernente la soppressione reciproca del visto

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Ungheria che completa lo scambio di note del 7 agosto 1990 concernente la soppressione reciproca del visto

RS 0.142.114.182; RU 1990 1855 Concluso il 4 giugno 1997 Entrato in vigore il 19 giugno 19971

Traduzione2 Ambasciata della Repubblica di Ungheria Berna, 4 giugno 1997

Dipartimento federale degli affari esteri Berna

L’Ambasciata della Repubblica di Ungheria esprime al Dipartimento federale degli affari esteri la sua massima considerazione e ha l’onore di dichiarare ricevuta la sua nota del 4 giugno 1997, del tenore seguente:

«Il Dipartimento federale degli affari esteri presenta i suoi complimenti all’Amba- sciata della Repubblica di Ungheria e, in vista del riconoscimento reciproco dei do- cumenti d’identità nel traffico viaggiatori tra la Svizzera e l’Ungheria, ha l’onore di proporre che i paragrafi 1 e 2 dello scambio di note del 7 agosto 1990 tra la Svizzera e l’Ungheria concernente la soppressione reciproca del visto siano completati come segue: ‹1. I cittadini svizzeri titolari di un passaporto nazionale valido o di una carta d’identità nazionale valida sono autorizzati a entrare in Ungheria senza visto e a soggiornarvi sempreché la durata del soggiorno non superi 90 giorni e non vi svolgano un’attività lucrativa. 2. I cittadini ungheresi titolari di un passaporto nazionale valido o di una carta d’identità nazionale valida sono autorizzati a entrare in Svizzera senza visto e a soggiornarvi sempreché la durata del soggiorno non superi 90 giorni e non vi svolgano un’attività lucrativa.›

1 In base allo scambio di note del 15 dicembre 1999/24 marzo 2000 tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Ungheria, il paragrafo 2 del presente accordo entra in vigore l’8 aprile 2000.

2 Dal testo originale tedesco (AS 2003 626).

626 2002-2476

Soppressione reciproca del visto. Accordo con l’Ungheria RU 2003

Il complemento al paragrafo 1 dello scambio di note del 7 agosto 1990 entra in vigo- re il quindicesimo giorno che segue la risposta alla presente proposta. Il complemento al paragrafo 2 entra in vigore il quindicesimo giorno che segue la nota con cui le autorità svizzere confermeranno alle autorità ungheresi che la carta d’identità ungherese soddisfa le condizioni in materia di protezione contro le falsi- ficazioni. Le altre disposizioni dello scambio di note del 7 agosto 1990 restano applicabili senza modifiche. In caso di approvazione da parte dell’Ambasciata della Repubblica di Ungheria, la presente proposta e la risposta dell’Ambasciata della Repubblica di Ungheria costi- tuiranno un accordo tra la Svizzera e l’Ungheria che completa lo scambio di note del 7 agosto 1990 concernente la soppressione reciproca del visto e che entra in vigore conformemente alle disposizioni summenzionate. Il Dipartimento federale degli affari esteri coglie l’occasione per esprimere all’Am- basciata della Repubblica di Ungheria la sua massima considerazione.»

L’Ambasciata ha l’onore di confermare che il Governo della Repubblica di Ungheria approva le disposizioni che precedono. La nota del Dipartimento federale degli affa- ri esteri e la presente risposta costituiscono pertanto un accordo tra il Governo della Repubblica di Ungheria e il Consiglio federale svizzero che completa lo scambio di note del 7 agosto 1990 concernente la soppressione reciproca del visto e che entra in vigore conformemente alle disposizioni summenzionate. L’Ambasciata della Repubblica di Ungheria coglie l’occasione per rinnovare al Dipartimento federale degli affari esteri l’espressione della sua alta considerazione.

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