AS 2003 784
Legge sulle poste
Legge sulle poste (LPO)
Modifica del 13 dicembre 2002
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 20021, decreta:
I La legge del 30 aprile 19972 sulle poste è modificata come segue:
Art. 15 rubrica e capoverso 2 Prezzi preferenziali per il trasporto di giornali e periodici
2 La Confederazione versa ogni anno alla Posta un’indennità pari a 80 milioni di
franchi per i costi non coperti causati dalla concessione di prezzi preferenziali.
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Entra in vigore il 1o gennaio 2004.
3 L’articolo 15 è valido fino all’entrata in vigore di nuove disposizioni sulla promo- zione della stampa, al massimo tuttavia fino al 31 dicembre 2007.
Consiglio nazionale, 13 dicembre 2002 Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2002 Il presidente: Yves Christen Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 3 aprile 2003.3 2 Conformemente alla sua cifra II capoversi 2 e 3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.
4 aprile 2003 Cancelleria federale