AS 2003 956
Ordinanza sulle epizoozie
Ordinanza sulle epizoozie (OFE)
Modifica del 9 aprile 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:
Art. 43 cpv. 3 3 È vietato utilizzare come alimenti per animali i rifiuti di cucina e dei pasti prove- nienti dai servizi di ristorazione a bordo di mezzi di trasporto di imprese con attività a livello internazionale.
Art. 44 cpv. 2 lett. b e c
2 L’impianto deve essere dotato di:
b. una caldaia che garantisca un riscaldamento dei rifiuti conformemente all’articolo 43 capoverso 1, munita di un miscelatore e di dispositivi per mi- surare ed indicare le variazioni di temperatura dei rifiuti riscaldati; c. un sistema chiuso di condotte o di tubi per il trasporto dei rifiuti riscaldati nei contenitori e negli impianti di foraggiamento.
Art. 55 cpv. 1bis 1bis Chiunque conserva seme al di fuori di una stazione d’inseminazione deve tra- smettere ogni anno i relativi documenti al veterinario cantonale. Non sono soggetti a quest’obbligo: a. i tecnici d’inseminazione e i veterinari che si procurano il seme esclusiva- mente presso una stazione d’inseminazione svizzera; b. i detentori di animali in possesso di un’autorizzazione ai sensi dell’arti- colo 51 capoverso 2 lettera b; c. i centri adibiti alla conservazione temporanea di seme suino.
1 RS 916.401
956 2002-1518
Ordinanza sulle epizoozie RU 2003
Art. 121 cpv. 2 lett. b, c e d nonché 3
2 In caso di diagnosi di peste suina di cinghiali in libertà:
b. l’Ufficio federale elabora, in collaborazione con l’Ufficio federale del- l’ambiente, delle foreste e del paesaggio, il veterinario cantonale, le autorità cantonali in materia di caccia e altri specialisti, provvedimenti per eradicare l’epizoozia; c. il veterinario cantonale ordina provvedimenti atti a evitare contatti tra suini domestici e cinghiali; e d. il veterinario cantonale può, dopo aver consultato le autorità cantonali in materia di caccia, limitare o vietare la caccia alla selvaggina di qualsiasi specie. 3 D’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio, l’Uffi- cio federale emana direttive tecniche sui provvedimenti da adottare per lottare con- tro la peste suina dei cinghiali in libertà.
Art. 178 cpv. 1 lett. e
1 In caso di diagnosi di BSE, il veterinario cantonale ordina che:
e. siano uccisi tutti i discendenti diretti delle vacche infette nati durante i due anni che hanno preceduto la diagnosi;
Art. 181 cpv. 1, 3 e 4
1 Dopo la macellazione devono essere eliminati:
a. testa, midollo spinale con la dura madre (dura mater), tonsille, timo, milza e intestini di bovini di età superiore a sei mesi; b. coda degli animali della specie bovina ai quali sono spuntati quattro incisivi permanenti; c. testa e midollo spinale con la dura madre (dura mater) di ovini e caprini di età superiore a dodici mesi; nonché d. milza di ovini e caprini di qualsiasi età. 3 Il cervello non deve essere rimosso dalla scatola cranica e gli occhi non devono essere separati dalla testa. Nel caso degli animali della specie bovina ai quali sono già spuntati quattro incisivi permanenti, anche i muscoli masticatori e il muso non devono essere separati dalla testa. 4 Nei grandi macelli il midollo spinale con la dura madre (dura mater) di bovini di età superiore a sei mesi deve essere prelevato mediante un apparecchio ad aspirazio- ne o un altro metodo equivalente riconosciuto dall’Ufficio federale.
957
Ordinanza sulle epizoozie RU 2003
Art. 182 cpv. 1 frase introduttiva e lett. a Frase introduttiva: concerne soltanto il testo francese
1 Al momento del taglio devono essere separati dalla carne ed eliminati giusta
l’articolo 4a OERA: a. la colonna vertebrale, incluso l’osso sacro, di bovini ai quali sono già spun- tati quattro incisivi permanenti;
Art. 245 Campo d’applicazione Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le polmoniti dei suini causate da Mycoplasma hyopneumoniae (polmonite enzootica) e da Actinobacillus pleuropneumoniae (actinobacillosi).
Art. 245a Diagnosi
1 È diagnosticata la polmonite enzootica (PE) quando:
a. il risultato dell’analisi istopatologica e la messa in evidenza dell’agente patogeno indicano una PE; o b. quando in base al risultato dell’analisi istopatologica e dell’analisi per la messa in evidenza dell’agente patogeno non può essere esclusa una PE, non- ché quando i sintomi clinici, l’analisi sierologica o gli accertamenti epide- miologici indicano una PE.
2 È diagnosticata l’actinobacillosi (APP) quando:
a. è dimostrato che i suini sono colpiti da un’infezione causata da Actinoba- cillus pleuropneumoniae; o b. quando nelle aziende che vendono suinetti per l’allevamento ad altre aziende nonché nelle stazioni di inseminazione l’analisi sierologica ha dato esito po- sitivo o l’agente patogeno è stato messo in evidenza. 3 L’interpretazione dei risultati è disciplinata dalle prescrizioni tecniche dell’Ufficio federale sul prelievo di campioni e sulla loro analisi.
Art. 245b Riconoscimento ufficiale Un effettivo è riconosciuto indenne da PE e da APP quando: a. è stato analizzato e risanato secondo le disposizioni della presente ordinanza o nell’ambito di un precedente programma di lotta previsto dal Cantone o dal servizio consultivo e sanitario per l’allevamento porcino; oppure b. i provvedimenti ordinati in caso di sospetto o in caso di epizoozia sono stati attuati con successo.
958
Ordinanza sulle epizoozie RU 2003
Art. 245c Obbligo di notifica e sorveglianza 1 I controllori delle carni notificano qualsiasi sospetto di PE o di APP al veterinario cantonale competente. 2 I servizi consultivi e sanitari attivi nel settore dell’allevamento suino notificano al veterinario cantonale competente qualsiasi sospetto di PE e di APP nonché, settima- nalmente, le aziende che hanno ottenuto un nuovo status sanitario riguardo a PE e APP. 3 Gli effettivi di suini sono sorvegliati durante il controllo delle carni mediante un esame per accertare la presenza di lesioni polmonari sospette. Dagli organi sospetti occorre prelevare un campione per confermare la diagnosi. 4 Le aziende che vendono suinetti per l’allevamento ad altre aziende e le stazioni di inseminazione sono sorvegliate mediante un esame riguardo all’APP effettuato una volta all’anno.
Art. 245d Caso di sospetta PE
1 Vi è sospetto di PE quando:
a. sintomi clinici indicano una PE; b. lesioni polmonari sospette sono constatate durante il controllo delle carni o durante l’autopsia; c. il risultato dell’analisi istopatologica o il risultato dell’analisi per la messa in evidenza dell’agente patogeno indicano una PE; d. l’analisi sierologica è positiva; o e. accertamenti epidemiologici indicano la presenza di un’infezione. 2 In caso di sospetta PE, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1o grado dell’effettivo in questione fino all’invalidazione del sospetto. Se l’effettivo appartiene a un’organizzazione che procede regolarmente a scambi di animali tra gli effettivi, tutti gli effettivi dell’organizzazione sono messi sotto sequestro. 3 Il sospetto di PE è invalidato quando, in occasione di ulteriori accertamenti, il ri- sultato dell’analisi istopatologica e quello della messa in evidenza dell’agente pato- geno sono negativi.
Art. 245e Caso di sospetta APP
1 Vi è sospetto di APP quando:
a. sintomi clinici indicano un’APP; b. lesioni polmonari sospette sono constatate durante il controllo delle carni o durante l’autopsia; o c. il risultato dell’analisi sierologica non è né chiaramente positivo né chiara- mente negativo. 2 In caso di sospetta APP, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1o grado dell’effettivo in questione fino all’invalidazione del sospetto. Se l’effettivo
959
Ordinanza sulle epizoozie RU 2003
appartiene a un’organizzazione che procede regolarmente a scambi di animali tra gli effettivi, tutti gli effettivi dell’organizzazione sono messi sotto sequestro. 3 Il sospetto di APP è invalidato quando non è stato possibile mettere in evidenza alcun agente patogeno o quando il risultato dell’analisi sierologica è negativo.
Art. 245f Caso di epizoozia di PE 1 In caso di constatazione di PE, il veterinario cantonale dispone il sequestro sem- plice di 1o grado dell’effettivo infetto e ordina inoltre: a. che nelle aziende di allevamento nonché nelle aziende di allevamento e di ingrasso a circuito chiuso, in seguito al contagio dell’intero effettivo:
1. per un periodo compreso tra 10 e 14 giorni siano mantenuti nell’effet-
tivo infetto soltanto gli animali di nove mesi di età o di età superiore, e che tali animali vengano curati,
2. le stalle dell’effettivo infetto siano pulite e disinfettate;
b. che nelle aziende di ingrasso le stalle dell’effettivo infetto siano pulite e di- sinfettate non appena gli animali ne sono stati allontanati. 2 Può inoltre ordinare che gli animali provenienti dalle aziende di ingrasso, dalle aziende di allevamento nonché dalle aziende di allevamento e di ingrasso a circuito chiuso siano condotti in stalle d’isolamento riconosciute dal veterinario cantonale del Cantone ove esse sono situate. 3 In caso di minaccia grave degli effettivi vicini, il veterinario cantonale può ordi- nare la macellazione immediata di tutti gli animali dell’effettivo infetto nonché la pulizia e la disinfezione delle stalle. La macellazione immediata o i provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2 possono venire estesi a tutti gli effettivi che rischiano il conta- gio. 4 Dopo la revoca dei provvedimenti di sequestro, l’effettivo è sorvegliato confor- memente all’articolo 245c capoverso 3.
Art. 245g Caso di epizoozia di APP 1 In caso di constatazione di APP, il veterinario cantonale dispone il sequestro sem- plice di 1o grado dell’effettivo infetto e ordina inoltre che: a. nelle aziende di allevamento, tutti gli animali dell’effettivo infetto vengano macellati e che le stalle siano in seguito pulite e disinfettate; b. nelle aziende di allevamento e di ingrasso a circuito chiuso vengano attuati provvedimenti preventivi per impedire la propagazione dell’agente patoge- no; c. nelle aziende di ingrasso vengano attuati provvedimenti preventivi per im- pedire la propagazione dell’infezione durante il periodo di ingrasso e che le stalle siano pulite e disinfettate; d. nelle stazioni di inseminazione gli animali infetti vengano macellati.
960
Ordinanza sulle epizoozie RU 2003
2 Dopo la revoca dei provvedimenti di sequestro, l’effettivo è sorvegliato confor- memente all’articolo 245c capoversi 3 e 4.
Art. 245h Traffico di animali In effettivi riconosciuti indenni da PE/APP possono essere introdotti soltanto suini che pure provengono da effettivi riconosciuti indenni da PE/APP.
Art. 245i Vaccinazioni Le vaccinazioni contro la PE e l’APP sono vietate.
Art. 246 e 247 Abrogati
Art. 248 Collaborazione dei servizi consultivi e sanitari I Cantoni possono chiedere la collaborazione dei servizi consultivi e sanitari attivi nel settore dell’allevamento suino per l’attuazione dei provvedimenti di risanamento e di sorveglianza degli effettivi indenni da PE/APP.
Art. 249 Indennità In linea di massima le perdite di animali causate da PE e APP non vengono inden- nizzate. Se la PE o l’APP si manifesta in un effettivo riconosciuto indenne da PE/APP, vengono versate indennità per perdite di animali secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera c della legge.
Art. 315e Disposizioni transitorie della modifica del 9 aprile 2003 1 Gli effettivi di suini che non sono già stati esaminati e risanati nel quadro di un programma di lotta del Cantone o del servizio consultivo e sanitario per l’alle- vamento porcino, né lo sono stati conformemente alle disposizioni seguenti, sotto- stanno alle seguenti disposizioni fino alla fine del 2004. 2 Gli effettivi di aziende di allevamento nonché di aziende di allevamento e di in- grasso a circuito chiuso devono sottostare ad un’analisi sierologica riguardo all’APP di sierotipo 2. Se l’analisi dà un risultato positivo, tutti gli animali devono essere macellati. Se il risultato è negativo, per lottare contro la PE il veterinario cantonale ordina che: a. per un periodo compreso tra 10 e 14 giorni siano detenuti soltanto animali di nove mesi di età o di età superiore e che tali animali vengano curati; b. gli animali di età inferiore a nove mesi siano condotti in stalle d’isolamento riconosciute dal veterinario cantonale del Cantone ove esse sono situate; c. le stalle siano pulite e disinfettate.
3 Per le aziende di ingrasso il veterinario cantonale ordina una sospensione di
14 giorni dell’ingrasso nonché la pulizia e la disinfezione delle stalle.
961
Ordinanza sulle epizoozie RU 2003
4 Gli effettivi di suini sono da sorvegliare:
a. durante il controllo delle carni, mediante un esame per accertare la presenza di lesioni polmonari sospette; b. mediante il controllo regolare delle aziende da parte del veterinario di con- trollo; c. in casi particolari, mediante la sorveglianza effettuata con animali sentinella su ordine del veterinario cantonale (ingrassi misti). 5 Il detentore di animali che consegna gli animali come pure il trasportatore e il commerciante di bestiame attestano con la loro firma che gli animali da loro forniti agli effettivi riconosciuti indenni da PE/APP provengono parimenti da siffatti effet- tivi. Anche durante il trasporto, questi animali non devono avere alcun contatto con suini che non provengono da effettivi riconosciuti indenni da PE/APP.
II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1o maggio 2003.
2 Gli articoli 43 capoverso 3 e 44 capoverso 2 lettere b e c entrano in vigore il 1o gennaio 2005.
9 aprile 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
962
Ordinanza sulle epizoozie RU 2003
Allegato (cifra II)
Modifica del diritto vigente
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 27 giugno 19842 sul sussidio al servizio consultivo
e sanitario per l’allevamento porcino
Art. 2 cpv. 2 2 Inoltre, il sussidio federale è subordinato al versamento, da parte del Cantone all’organizzazione che lo serve, di un contributo annuo di almeno il 90 per cento del sussidio federale. Il contributo cantonale è calcolato in parti uguali secondo il numero: a. di aziende affiliate all’SSP; b. di scrofe madri delle aziende affiliate all’SSP; c. di tutte le aziende di suini; d. di animali di tutte le aziende di suini.
2. Ordinanza del 13 gennaio 19993 sull’aiuto al servizio consultivo
e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti
Art. 1 cpv. 1 1 La Confederazione sostiene la costituzione e il mantenimento di effettivi sani di piccoli ruminanti. Per piccoli ruminanti si intendono le pecore, le capre, i cervidi e i camelidi sudamericani.
Art. 3 cpv. 3
3 La quota di ogni Cantone è calcolata in parti uguali secondo il numero:
a. di aziende affiliate all’SSPR; b. di animali delle aziende affiliate all’SSPR; c. di tutte le aziende di piccoli ruminanti; d. di animali di tutte le aziende di piccoli ruminanti.
2 RS 916.314.1 3 RS 916.405.4
963