AS 2004 1043
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e lo Stato d'Israele per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio (con prot.)
Traduzione1
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e lo Stato d’Israele per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio
Conclusa il 2 luglio 2003 Approvata dall’Assemblea federale il 17 dicembre 20032 Entrata in vigore tramite scambio di note il 22 dicembre 2003
Il Consiglio federale svizzero e il Governo dello Stato d’Israele, desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in mate- ria di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Persone considerate La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Art. 2 Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio
prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi e le imposte sulle plusvalenze.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali (i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patri- monio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi); e (ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immo- biliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve e altri elementi del patrimonio); (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»);
RS 0.672.944.91
1 Dal testo originale tedesco (AS 2004 1043).
2 RU 2004 1041
2003-1150 1043
Doppie imposizioni. Convenzione con lo Stato d’Israele RU 2004
b) per quanto concerne Israele: (i) l’imposta sul reddito e l’imposta sulle società (compresa l’imposta sugli utili da capitale); e (ii) l’imposta sugli utili da sostanza immobiliare secondo la legge tributaria sulla stima dei terreni («Land Appreciation Tax Law») (qui di seguito indicate quali «imposta israeliana»). 4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga istitui- te dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attua- li. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche impor- tanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali. 5. La Convenzione non si applica alle imposte prelevate da entrambi gli Stati con- traenti sulle vincite a scommesse, giochi e lotterie.
Art. 3 Definizioni generali
1. Ai sensi della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una
diversa interpretazione, a) (i) il termine «Svizzera» designa: la Confederazione Svizzera (ii) il termine «Israele» designa: lo Stato d’Israele e, usato in senso geogra- fico, comprende lo zoccolo continentale e altre zone marine sui quali Israele, in accordo con il diritto internazionale, può esercitare i diritti sovrani e il potere giurisdizionale; b) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e tutte le altre associazioni di persone; c) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione; d) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente o un’impresa esercitata da un residente dell’altro Sta- to contraente; e) per «traffico internazionale» s’intende qualsiasi attività di trasporto effettua- ta per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente; f) l’espressione «autorità competente» designa (i) per quanto concerne la Svizzera: il direttore dell’Amministrazione fede- rale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato; (ii) per quanto concerne Israele: il Ministero delle finanze o il suo rappre- sentante autorizzato;
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g) il termine «cittadini» designa (i) tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contra- ente; (ii) tutte le persone giuridiche, le società di persone o le altre associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato con- traente.
2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, a meno
che il contesto non richieda una diversa interpretazione, le espressioni non diversa- mente definite hanno il significato che ad esse è attribuito nel momento in cui la Convenzione è applicata conformemente alla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, ritenuto che il senso attribuito a queste espres- sioni dalla legislazione fiscale applicabile in questo Stato prevale sul senso loro attribuito da un’altra legislazione di detto Stato.
Art. 4 Residenza 1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contra- ente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assogget- tata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza permanente, della sede della sua direzione, del luogo della sua iscrizione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende pure questo Stato e le sue suddivisioni politiche e i suoi enti locali. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per i redditi che esse ritraggono da fonti situate in questo Stato o per il patrimonio ivi situato. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguen- te modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione permanente; se essa dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente soltanto dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più stret- te (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione per- manente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente soltanto dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata resi- dente soltanto dello Stato contraente del quale ha la cittadinanza; d) se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati contraenti o se non ha la cittadinanza di alcuno dei due Stati, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una
persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che
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essa sia residente soltanto dello Stato contraente in cui è situata la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5 Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» desi- gna una sede fissa di affari in cui un’impresa esercita in tutto o in parte la sua atti- vità.
2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
a) una sede di direzione, b) una succursale, c) un ufficio, d) un’officina, e) un laboratorio e f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di sfrut- tamento di risorse naturali.
3. Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile
organizzazione soltanto quando la sua durata oltrepassa i dodici mesi. 4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia stabile organizzazione se: a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa; b) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della tra- sformazione da parte di un’altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di racco- gliere informazioni per l’impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di effettuare ricerche scientifiche o di esercitare attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario; f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo di attività menzionate nelle lettere a–e, a condizione che l’insieme delle attività della sede fissa di affari che ne risulta abbia carattere preparatorio o ausi- liario. 5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 – agisce per conto di un’impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti in nome dell’impresa, si considera che detta impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si
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limitino a quelle menzionate al paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.
6. Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato
contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro agente che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività. 7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in quest’altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione che in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.
Art. 6 Redditi immobiliari 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (com- presi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. L’espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.
Art. 7 Utili delle imprese 1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili a detta stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato con- traente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un’impresa
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distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l’impresa di cui è la stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizza- zione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Il metodo di riparto adottato dovrà tuttavia essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa. 6. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in
altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.
Art. 8 Navigazione marittima ed aerea 1. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di un’impresa di navigazione marittima è
situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d’immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d’immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente la nave. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organi- smo internazionale di esercizio.
Art. 9 Imprese associate
1. Quando
a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contra- ente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla dire- zione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente,
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e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 2. Quando utili in base ai quali un’impresa di uno Stato contraente è stata imposta in questo Stato sono inclusi anche negli utili di un’impresa dell’altro Stato contraente e tassati in conseguenza, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa dell’altro Stato contraente se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi in vista di raggiungere un accordo sugli adeguamenti da apportare agli utili nei due Stati contraenti.
Art. 10 Dividendi 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non può eccedere: a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b) nonostante le disposizioni della lettera a, il 10 per cento dell’ammontare lor- do dei dividendi, nel caso in cui il beneficiario sia una società che detiene direttamente almeno il 10 per cento della società che paga i dividendi, a condizione che quest’ultima sia residente in Israele e i dividendi provengano da utili che in Israele sono assoggettati a un’aliquota inferiore all’aliquota ordinaria dell’imposta israeliana sulle società; c) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di dette limitazioni. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili – ad eccezione dei crediti – nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un’attività commer-
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ciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una profes- sione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatri- ce dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Art. 11 Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere: a) il 5 per cento dell’ammontare lordo degli interessi, nella misura in cui tali interessi provengano da uno Stato contraente e sono pagati ai fini di un mutuo di qualsiasi genere concesso da una banca dell’altro Stato contraente; b) il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di dette limitazioni. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente che ne è il beneficiario effettivo degli interessi, sono imponibili soltanto in detto altro Stato, se gli interessi sono pagati al venditore per la vendita a credito di un equipaggiamento industriale, commerciale o scientifico o di merci. 4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato, nella misura in cui vengono pagati per un muto concesso dal Governo dell’altro Stato contraente, comprese le sue suddivisioni politiche o enti locali, dalla Banca centrale di detto altro Stato contraente o da un altro istituto finanziario definito di comune accordo dalle autorità competenti degli Stati contraenti di questo Governo. 5. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o no di diritti di pegno o di una clausola di partecipa- zione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi e altri frutti relativi a detti titoli. Le penali per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.
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6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficia- rio degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contra- ente dal quale provengono gli interessi, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14. 7. Gli interessi si considerano provenire da uno Stato contraente anche quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e questi sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, gli interessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le dispo- sizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Con- venzione.
Art. 12 Canoni 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficia- rio dei canoni è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non può eccedere il
5 per cento dell’ammontare lordo dei canoni.
Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di dette limitazioni. 3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi software e pellicole cinematografi- che, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente per mezzo di una base fissa ivi situata, e i diritti o i beni generatori dei canoni si
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ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il
debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso un residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le quali è stato contratto l’obbligo di pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13 Utili di capitale 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all’articolo 6 e situati nell’altro Stato contra- ente, sono imponibili in quest’ultimo Stato. 2. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 3. Gli utili derivanti dall’alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa. 4. Gli utili derivanti dall’alienazione di partecipazioni al capitale azionario di un’impresa i cui beni consistono, direttamente o indirettamente, essenzialmente in beni immobili situati in uno Stato contraente, sono imponibili in questo Stato con- traente. 5. Gli utili conseguiti da un residente di uno Stato contraente dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale l’alienante è residente, a condizione che detto residente sia il beneficiario dei beni da cui sono stati conseguiti gli utili.
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Art. 14 Professioni indipendenti 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o di altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente di una base fissa nell’altro Stato contraente per l’esercizio della propria attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa. 2. L’espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipen- denti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e periti conta- bili.
Art. 15 Lavoro subordinato 1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispet- tivo di un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, a meno che l’attività non sia svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente se: a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno civile considerato, e b) le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e c) l’onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni
percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aero- mobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
Art. 16 Compensi e gettoni di presenza Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.
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Art. 17 Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista o da uno sportivo in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui dette prestazioni sono svolte. Il presente paragrafo non è tuttavia applicabile se è comprovato che l’artista o lo sportivo stesso o una persona a loro vicina non controllino direttamente o indiretta- mente quest’altra persona. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora la prestazione di un artista o di uno sportivo in uno Stato contraente è sostenuta in misura considerevole direttamente o indirettamente da fondi pubblici dell’altro Stato contraente, di una sua suddivisione politica o di enti locali.
Art. 18 Pensioni Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione a un cessato lavoro subordinato, sono imponibili soltanto in detto Stato.
Art. 19 Funzioni pubbliche 1. a) I salari, gli stipendi e le rimunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione politica o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato contraente. b) Tuttavia, tali salari, stipendi e rimunerazioni analoghe sono imponibili sol- tanto nell’altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato contraente e (i) abbia la cittadinanza di detto Stato contraente, o (ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i ser- vizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione
politica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione politica o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato contraente. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la citta- dinanza.
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3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano ai salari, agli stipendi e alle rimunerazioni analoghe e alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraen- te, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
Art. 20 Studenti Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è, o era imme- diatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato contraente, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.
Art. 21 Altri redditi 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi prove- nienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzio- ne sono imponibili soltanto in tale Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli pro- venienti da beni immobili ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile orga- nizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.
Art. 22 Patrimonio 1. Il patrimonio costituito da beni immobili ai sensi dell’articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell’altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato. 2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente possiede nell’altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti a una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato. 3. Il patrimonio costituito da navi e aeromobili impiegati nel traffico internazionale e da beni mobili adibiti al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è
imponibile soltanto in detto Stato.
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Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione
1. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione è evitata nel modo
seguente: a) Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Israele, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l’imposta inerente al rimanente reddito o patrimonio di questo residente, applicare l’aliquota cor- rispondente all’intero reddito o patrimonio in questione, senza tener conto dell’esenzione. Per gli utili ai sensi dell’articolo 13 paragrafo 4, tale esen- zione vale solo se è comprovata l’imposizione in Israele. b) Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi o canoni che secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12 sono imponibili in Estonia, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio, che può avere le seguenti forme: (i) computo dell’imposta pagata in Israele, giusta le disposizioni degli arti- coli 10, 11 o 12, sull’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l’ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’im- posta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Israele; o (ii) riduzione forfetaria dell’imposta svizzera; o (iii) esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all’imposta prelevata in Israele sull’ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni. La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzio- ni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le dop- pie imposizioni. c) Qualora una società residente di Svizzera riceva dividendi da una società residente di Israele, fruisce, per quanto concerne la riscossione dell’imposta svizzera inerente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui benefice- rebbe se la società che paga i dividendi fosse residente di Svizzera. 2. Per quanto concerne Israele, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente: Qualora un residente di Israele ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera, lo Stato d’Israele computa (riservate le leggi di Israele concernenti la concessione del com-
puto di imposte straniere, che non dovrebbero pregiudicare il principio del presente paragrafo): a) sull’imposta che preleva sul reddito di detto residente, una deduzione pari all’imposta sul reddito pagata in Svizzera, b) sull’imposta che preleva sul patrimonio di detto residente, una deduzione pari all’imposta sul patrimonio pagata in Svizzera.
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In ambedue i casi, l’ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta sul reddito o sul patrimonio, calcolata prima del computo, corrispon- dente ai redditi o al patrimonio imponibili in Svizzera.
Art. 24 Non discriminazione 1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraen- te ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in relazione alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 2. L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contra- ente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favore- vole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di fami- glia. 3. A meno che non siano applicabili le disposizioni dell’articolo 9, del paragrafo 8 dell’articolo 11 o del paragrafo 6 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni e altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraen- te sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, come se fossero pagati a un residente del primo Stato contraente. Allo stesso modo, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponi- bile di tale impresa, alle stesse condizioni di quelli contratti nei confronti di un residente del primo Stato contraente. 4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, diretta- mente o indirettamente posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate altre imprese analoghe del primo Stato. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni
dell’articolo 2, alle imposte di ogni natura e denominazione.
Art. 25 Procedura amichevole 1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di tali Stati contraenti, sottoporre il suo caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i
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tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposi- zione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione. 2. L’autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, si adopera per regolare il caso in via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare un’imposizione non conforme alla Convenzione. 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. 4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Qualora uno scambio orale di opinioni possa facilitare tale accordo, è possibile ricorrere a un colloquio nell’ambito di una commissione composta di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
Art. 26 Scambio di informazioni 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno scambiarsi le informazioni (che le legislazioni fiscali degli Stati contraenti permettono di ottenere nel quadro della normale prassi amministrativa) necessarie per l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione relative alle imposte oggetto della presente Convenzio- ne. Le informazioni così scambiate devono essere tenute segrete e non potranno essere rivelate a nessuno che non si occupi dell’accertamento o della riscossione delle imposte alle quali si riferisce la presente Convenzione. Non potranno essere scambiate informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d’affari, banca- ri, industriali o professionali oppure metodi commerciali. 2. Il presente articolo non potrà in nessun caso essere interpretato nel senso di imporre a uno Stato contraente l’obbligo di adottare misure amministrative in deroga alla regolamentazione o alla prassi amministrativa di uno o dell’altro Stato contraen- te, ovvero contrarie alla sua sovranità, alla sua sicurezza o all’ordine pubblico oppu- re di fornire informazioni che non possano essere ottenute in base alla sua legisla- zione e a quella dello Stato contraente che le chiede.
Art. 27 Membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari. 2. Nonostante le disposizioni dell’articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente situata nell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata residente dello Stato accreditante ai fini della presente Conven- zione, a condizione che:
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a) conformemente al diritto internazionale non sia assoggettata, nello Stato accreditatario, a imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a questo Sta- to o sul patrimonio situato fuori di detto Stato, e b) abbia, nello Stato accreditante, i medesimi obblighi dei residenti di questo Stato quanto all’imposta sul reddito o sul patrimonio complessivi. 3. La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di una rappre- sentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, che soggior- nano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattati in materia d’imposta sul reddito o sul patrimonio come residenti dell’uno o dell’altro Stato contraente.
Art. 28 Entrata in vigore 1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari all’entrata in vigore della pre- sente Convenzione. La Convenzione entra in vigore il giorno in cui perviene l’ultima di queste notificazioni.
2. Le disposizioni della Convenzione si applicheranno:
a) alle imposte prelevate alla fonte sugli importi pagati o accreditati il, o dopo il, 1° gennaio 2002; b) alle rimanenti imposte per i periodi fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gen- naio 2002.
Art. 29 Disdetta La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno civile. In tal caso la Convenzione cesserà di essere applicabile: a) alle imposte prelevate alla fonte sugli importi pagati o accreditati il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia; b) alle rimanenti imposte per i periodi fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gen- naio dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia.
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In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto in duplice esemplare a Gerusalemme, il 2 luglio 2003, nelle lingue tedesca, ebraica e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenze d’in- terpretazione tra la lingua tedesca e la lingua ebraica, prevarrà il testo inglese.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo dello Stato d’Israele: Ernst Iten Silvan Shalom
Traduzione3
Protocollo
Il Consiglio federale svizzero e il Governo dello Stato d’Israele all’atto della firma della Convenzione fra i due Stati conclusa a Gerusalemme, il 2 luglio 2003, per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte inte- grante della Convenzione.
1. Ad articolo 3
Con riferimento a Israele il termine «diritto» di cui all’articolo 3 paragrafo 2 com- prende norme, prescrizioni, disposizioni amministrative e sentenze giudiziarie dello Stato d’Israele.
2. Ad articolo 7
Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 7, resta inteso che, qualora un’impresa di uno Stato contraente venda merci o eserciti un’altra attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di detta stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell’importo complessivo ricevuto dall’impresa, bensì unicamente sulla base della rimunerazione attribuibile all’attività effettiva della stabile organizzazione per queste vendite o per queste operazioni. Nei casi di contratti di vigilanza, di fornitura, di montaggio o di costruzione di equipaggiamenti o di stabilimenti industriali, commerciali o scientifici, oppure di opere pubbliche, qualora l’impresa abbia una stabile organizzazione, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell’importo comples- sivo del contratto, bensì unicamente sulla base della parte del contratto effettivamen- te eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato contraente in cui essa è situata. Gli utili afferenti alla parte del contratto eseguita dalla sede principale dell’impresa sono imponibili soltanto nello Stato di cui quest’impresa è residente.
3. Ad articoli 10, 11, 12 e 13
Con riferimento all’applicazione della limitazione dell’imposta alla fonte e del diritto d’imposizione dello Stato della fonte resta inteso che a) Israele concederà uno sgravio ai sensi degli articoli 10, 11, 12 e 13 per un residente della Svizzera dietro presentazione di un certificato di domicilio firmato dalle autorità fiscali cantonali; b) la Svizzera concederà lo sgravio previsto dagli articoli 10 e 11 su interessi e dividendi, pagati a un residente di Israele, mediante rimborso previa presen- tazione di un modulo speciale.
3 Dal testo originale tedesco (AS 2004 1061).
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4. Ad articolo 13
Qualora la Svizzera dovesse introdurre, dopo la data dell’entrata in vigore della Convenzione, un’imposta sugli utili di capitale realizzati con partecipazioni a società di capitali svizzere da persone residenti all’estero, sarà data notifica alla competente autorità israeliana e i due Stati contraenti esamineranno, senza indugio, l’opportunità di modificare adeguatamente il paragrafo 5 dell’articolo 13.
5. Redditi ricevuti
Fino a che i redditi di fonte svizzera conseguiti da un residente di Israele sono, secondo il vigente diritto israeliano, assoggettati all’imposta israeliana solo nella misura del reddito ricevuto in Israele, e non dell’ammontare complessivo, oppure tali redditi sono esenti da imposta in Israele, resta inteso che l’esenzione o la ridu- zione dell’aliquota d’imposta dell’imposta svizzera concesse dalla presente Conven- zione (con o senza condizioni) si applica unicamente alla parte del reddito ricevuta in Israele o che è assoggettata in altro modo all’imposizione in Israele.
6. Ad articoli 18 e 19
Resta inteso che il termine «pensioni» di cui agli articoli 18 e 19 non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni forfetarie.
7. Cambiamento di domicilio
Gli utili che una persona fisica residente di uno Stato contraente consegue mediante trasferimento diretto o indiretto delle quote di una società residente dell’altro Stato contraente, sono imponibili nell’altro Stato contraente, se negli ultimi due anni precedenti il trasferimento la persona fisica era residente nell’altro Stato contraente.
8. Diritto ai vantaggi della Convenzione
a) Nonostante le disposizioni di altre Convenzioni di doppia imposizione, gli Stati contraenti dichiarano che i loro diritti interni e procedure in materia di abuso di diritti (compreso l’abuso del diritto convenzionale) sono applicabili per combattere tali abusi. b) Resta inteso che i vantaggi offerti dalla Convenzione non vengono concessi a una persona che non è il beneficiario effettivo dei redditi provenienti dall’altro Stato contraente.
Fatto in duplice esemplare a Gerusalemme, il 2 luglio 2003, nelle lingue tedesca, ebraica e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenze d’in- terpretazione tra la lingua tedesca e la lingua ebraica, prevarrà il testo inglese.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo dello Stato d’Israele: Ernst Iten Silvan Shalom
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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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