AS 2004 3381
Ordinanza sull'agevolazione doganale secondo l'impiego
Ordinanza sull’agevolazione doganale secondo l’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 30 giugno 2004
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’allegato all’ordinanza del 20 settembre 19991 sulle agevolazioni doganali è modi- ficato come segue:
1. Modifica di un’agevolazione doganale
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
Agevolazione attuale
1001. Frumento (grano) duro, non denaturato per la fabbricazione di 20.—
10 39 Osservazione: boulgour o di couscous
L’agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all’impegno circa l’uso. Sostituire con
1001. Frumento (grano) duro, non denaturato per la fabbricazione di 20.—
10 39 Osservazione: boulgour, di couscous o
di grano duro precotto L’agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all’impegno circa l’uso.
1 RS 631.146.31
2004-1302 3381
Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2004
2. Modifica di aliquote di dazio
Voce di tariffa Aliquota attuale Sostituire con
1001.1039 19.–– 24.–– 1001.9039 19.–– 24.–– 1002.0039 20.–– 24.–– 1008.9029 10.–– 13.–– 1008.9029 21.–– 27.–– 1101.0029 21.–– 26.–– 1102.1029 22.–– 26.–– 1102.9010 24.–– 30.–– 1104.2932 18.–– 19.20 1107.1012 4.25 5.85 1107.2012 5.30 6.90
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2004.
30 giugno 2004 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz