Lexipedia

AS 2004 3943

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese concernente le rettifiche del confine tra il Cantone di Ginevra e i Dipartimenti dell'Ain e dell'Alta Savoia (con all.)

Traduzione1

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese concernente le rettifiche del confine tra il Cantone di Ginevra e i Dipartimenti dell’Ain e dell’Alta Savoia

Conclusa il 18 gennaio 2002 Approvata dall’Assemblea federale il 13 dicembre 20022 Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera l’8 luglio 2003 Entrata in vigore il 1° maggio 2004

Il Consiglio federale svizzero e il Presidente della Repubblica francese, animati dal desiderio di rettificare il confine dei due Stati, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1

1. Il confine è rettificato nei settori seguenti:

a) all’altezza del ruscello dell’Ecraz, tra i termini di confine 130 e 133, Canto- ne di Ginevra, Comune di Satigny e il Dipartimento dell’Ain, Comune di Saint-Genis-Pouilly, per una superficie di 1060 m2, conformemente all’alle- gato 1; b) all’altezza dei boschi di Bois de Chancy, tra i termini di confine 10 e 25, Cantone di Ginevra, Comune di Chancy e il Dipartimento dell’Alta Savoia, Comuni di Viry e Valleiry, per una superficie di 2842 m2, conformemente all’allegato 2; c) lungo la strada che collega Soral a Viry, tra i termini di confine 31 e 35, Cantone di Ginevra, Comune di Soral e il Dipartimento dell’Alta Savoia, Comune di Viry, per una superficie di 1326 m2, conformemente all’allega- to 3; d) all’altezza del ruscello Le Chambet, tra i termini di confine 188 e 194, Can- tone di Ginevra, Comune di Jussy e il Dipartimento dell’Alta Savoia, Comu- ne di Veigy-Foncenex, per una superficie di 350 m2, conformemente all’alle- gato 4.

2. Gli allegati da 1 a 4 sono parte integrante della presente Convenzione3.

RS 0.132.349.16

1 Dal testo originale francese (RO 2004 3943).

2 RU 2004 3941 3 Gli allegati alla presente Convenzione non sono pubblicati nella Raccolta ufficiale. Possono essere consultati presso il DFAE, Direzione del diritto internazionale pubblico, Bundesgasse 18, 3003 Berna.

2002-0800 3943

Rettifiche del confine. Convenzione con la Francia RU 2004

3. Sono fatte salve le modifiche di lieve importanza che risultassero dall’ap-

posizione dei termini del confine rettificato.

Art. 2 1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione, i delegati perma- nenti all’apposizione dei termini del confine franco-svizzero sono incaricati di procedere, per quanto concerne i settori definiti nell’articolo 1: a) all’apposizione e alla misurazione dei termini del confine; b) all’allestimento di tabelle, piani e descrizioni del confine. 2. Non appena ultimati i lavori, un verbale con tabelle, piani e descrizioni del nuovo tracciato, comprovanti l’esecuzione della presente Convenzione, è allegato quale parte integrante alla presente Convenzione. 3. I costi relativi all’esecuzione di detti lavori sono ripartiti per metà tra i due Stati.

Art. 3 Le disposizioni che precedono abrogano disposizioni antecedenti relative ai settori interessati incluse nei verbali preesistenti.

Art. 4 La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successi- vo alla data di ricezione dell’ultimo strumento di ratifica.

Fatto a Berna, il 18 gennaio 2002, in duplice esemplare in lingua francese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Presidente della Repubblica francese: Kurt Höchner Philippe Jeantaud

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese concernente le rettifiche del confine tra il Cantone di Ginevra e i Dipartimenti dell'Ain e dell'Alta Savoia (con all.) | Lexipedia | Lexipedia