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AS 2004 445

Legge federale sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità

Legge federale sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità

Modifica del 3 ottobre 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20021, decreta:

I La legge federale dell’8 ottobre 19992 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità è modificata come segue:

Art. 2a Agenzia nazionale La Confederazione può istituire un’agenzia nazionale incaricata di curare la parteci- pazione svizzera ai programmi dell’Unione europea in materia di educazione, for- mazione professionale e gioventù.

Art. 3 Provvedimenti

1 La Confederazione può:

a. erogare sussidi per la partecipazione ai programmi dell’Unione europea in materia di educazione, formazione professionale e gioventù; b. finanziare misure collaterali per l’attuazione della partecipazione di cui alla lettera a; c. concedere borse di studio a coloro che intendono studiare presso istituti europei. 2 Il Consiglio federale stabilisce i criteri di calcolo dei sussidi e disciplina la proce- dura.

Art. 5 cpv. 4 4 La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2007.

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