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AS 2004 905

Accordo sotto forma di uno scambio di note tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, relativo al disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera (con appendice e allegati)

Traduzione1

Accordo sotto forma di uno scambio di note del 31 gennaio 2003 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e il Principato del Liechtenstein, dall’altra, relativo al disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera

Approvato dall’Assemblea federale l’11 dicembre 20032 Entrato in vigore tramite scambio di note il 23 dicembre 2003

Ambasciata Berna, 31 gennaio 2003 del Principato del Liechtenstein

Dipartimento federale degli affari esteri Berna

L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein ha l’onore di confermare al Diparti- mento federale degli affari esteri il ricevimento della sua nota del 31 gennaio 2003, del tenore seguente:

«Il Dipartimento federale degli affari esteri esprime all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein la sua massima considerazione e ha l’onore di sottoporle il seguen- te affare: Riferendosi alla legislazione agricola svizzera, applicabile nel Liechtenstein in forza del Trattato di unione doganale del 29 marzo 19233 conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (Trattato doganale) e tenuto conto in particolare dell’articolo 4 capoverso 2 del Trattato doganale, il Dipartimento propo- ne la conclusione di un accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein che disciplini la partecipazione di quest’ultimo alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera, nel seguente modo.

1. Scopo/Principi

Il presente Accordo mira a disciplinare la partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera, ivi compresa l’applicazione uniforme delle misure collaterali volte ad assicurare condi- zioni di concorrenza paragonabili nello spazio economico comune Svizzera- Liechtenstein.

RS 0.916.051.41

1 Traduzione dal testo originale tedesco (AS 2004 905).

2 RU 2004 903 3 RS 0.631.112.514

2003-1929 905

Misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola. RU 2004

La partecipazione del Liechtenstein concerne le misure nei settori della produzione e dello smercio di prodotti agricoli nonché dell’allevamento, e inoltre le spese del- l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) nel settore del miglioramento delle basi di produzione. Quale contropartita, il Liechtenstein beneficia di parte dei proventi dell’Ufficio federale dell’agricoltura nel quadro della regolamentazione del mercato.

2. Partecipazione del Liechtenstein a misure della politica agricola svizzera

2.1 Base

La base giuridica per includere i produttori, i trasformatori e i commercianti lie- chtensteinensi nelle misure della politica agricola svizzera è costituita dagli atti normativi svizzeri riportati nell’appendice e pubblicati nel Liechtenstein nel «Lande- sgesetzblatt» (Gazzetta ufficiale). L’appendice costituisce parte integrante del presente Accordo.

2.2 Misure

Le misure e le relative voci di bilancio alle quali il Liechtenstein partecipa risultano dall’allegato. L’allegato costituisce parte integrante del presente Accordo.

2.3 Equiparazione

Quanto alle suddette misure, le persone e i prodotti liechtensteinensi sono equiparati alle persone e ai prodotti svizzeri.

2.4 Svolgimento dal profilo amministrativo

Lo svolgimento delle misure dal profilo amministrativo (procedura), in particolare il rilevamento dei dati nel Liechtenstein e la loro trasmissione ai servizi svizzeri non- ché la trattazione di decisioni di autorità svizzere e la loro applicazione ai destinatari liechtensteinensi, avviene sulla base di un accordo scritto tra le autorità competenti. Si applicano i seguenti principi: a) l’Ufficio dell’agricoltura liechtensteinense effettua il rilevamento dei docu- menti e dei dati necessari a emanare le decisioni relative alla concessione dei contributi e la trasmissione alle autorità svizzere competenti; b) l’Ufficio federale dell’agricoltura effettua direttamente il pagamento di e- ventuali contributi ai richiedenti liechtensteinensi; c) le autorità competenti e i servizi incaricati si accordano reciprocamente l’accesso ai dati, sempre che ciò sia indispensabile all’esecuzione del presen- te Accordo. Le decisioni delle autorità svizzere emanate sulla base del presente scambio di note e delle disposizioni legali svizzere applicabili conformemente all’appendice di quest’ultimo sono riconosciute ed eseguite nel Liechtenstein. L’autorità liechtensteinense competente è previamente informata dei previsti atti d’ufficio di autorità svizzere sul territorio liechtensteinense risultanti in conformità

Misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola. RU 2004

della legislazione agricola applicabile con il presente Accordo. Essa è presente quando vengono compiuti questi atti d’ufficio.

2.5 Applicabilità della legge svizzera sull’agricoltura

Riguardo alla partecipazione del Liechtenstein alle misure di cui all’allegato, la legge federale del 29 aprile 19984 sull’agricoltura è applicabile nei limiti fissati in appendice. L’articolo 166 capoverso 2 della legge federale sull’agricoltura non è applicabile, sempre che le autorità liechtensteinensi adottino proprie misure equivalenti. L’Uffi- cio dell’agricoltura liechtensteinense adotta misure amministrative in virtù dell’arti- colo 169 della suddetta legge, sempre che il Liechtenstein non abbia proprie prescri- zioni equivalenti.

2.6 Base di calcolo

La base per calcolare il contributo che incombe di volta in volta al Liechtenstein è costituita dai crediti di pagamento della Confederazione approvati annualmente conformemente all’allegato. La base di calcolo è ridotta nei settori dove i mezzi finanziari servono alla protezione, diretta o indiretta, dell’esportazione di prodotti svizzeri esclusivamente. La quota del Liechtenstein alle singole voci di bilancio è riportata nell’allegato.

2.7 Proprie misure del Liechtenstein

La partecipazione del Liechtenstein alle misure svizzere non esclude misure sup- plementari liechtensteinensi volte a garantire condizioni di concorrenza uguali. Il Liechtenstein adotta misure di sostegno supplementari nel settore dell’economia lattiera: a) per compensare sostanziali differenze del prezzo del latte tra la Svizzera o- rientale e il Liechtenstein; b) per promuovere l’integrazione progressiva della sua economia lattiera. Il programma di promovimento di cui alla lettera b si estende su un periodo di sei anni dalla sua entrata in vigore. In merito a una sua eventuale proroga, si svolgeran- no per tempo negoziati bilaterali. Dopo un’eventuale soppressione del contingentamento lattiero in Svizzera, il pro- gramma di promovimento non dovrà comportare misure fondate sui quantitativi, quali ad esempio premi alla trasformazione.

2.8 Contingentamento lattiero

Le misure di sostegno liechtensteinensi e l’esenzione del Principato dai costi di sostegno inerenti alle esportazioni presuppongono che anche in futuro il contingente globale corrisponda al volume del consumo liechtensteinense.

4 RS 910.1

Misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola. RU 2004

3. Partecipazione del Liechtenstein a determinate spese dell’Ufficio federale

dell’agricoltura

3.1 Equiparazione

Riguardo all’accesso e al ricorso a prestazioni dei servizi svizzeri nei settori coltiva- zione delle piante e allevamento del bestiame e lotta contro le malattie e i parassiti delle piante, riportati nell’allegato, le persone, le organizzazioni o le amministrazioni liechtensteinensi sono equiparate alle persone, alle organizzazioni o alle amministra- zioni svizzere.

3.2 Base di calcolo

La base per calcolare il contributo che incombe di volta in volta al Liechtenstein è costituita dai crediti di pagamento della Confederazione approvati annualmente conformemente all’allegato. A tale scopo, l’Ufficio federale dell’agricoltura mette a disposizione i dati relativi al bilancio e al conteggio con il più elevato grado di dettaglio possibile. La quota del Liechtenstein alle singole voci di bilancio è riportata nell’allegato.

3.3 Somma forfettaria per le spese amministrative

In relazione con l’attuazione del presente Accordo, il Liechtenstein paga una somma forfettaria per le spese amministrative pari al 3 per cento della quota di partecipazio- ne annua che deve versare conformemente ai numeri 5.1 e 5.2.

4. Partecipazione del Liechtenstein a determinati proventi dell’Ufficio federale

dell’agricoltura

4.1 Principio

Sempre che, secondo l’allegato, nell’ambito delle misure della politica agricola svizzera cofinanziate dal Liechtenstein vengano realizzati proventi, quest’ultimo beneficia di parte di essi.

4.2 Base di calcolo

La base per calcolare il contributo che incombe di volta in volta al Liechtenstein è costituita dai crediti di pagamento della Confederazione approvati annualmente conformemente all’allegato. A tale scopo, l’Ufficio federale dell’agricoltura mette a disposizione i dati relativi al bilancio e al conteggio con il più elevato grado di dettaglio possibile. La quota del Liechtenstein alle singole voci di bilancio è riportata nell’allegato.

5. Quota di partecipazione, modalità di pagamento

5.1 Quota di partecipazione

La quota di partecipazione che ricade sul Liechtenstein sul saldo tra le spese di cui ai numeri 2 e 3 e i proventi di cui al numero 4 corrisponde alla proporzione tra il nume- ro dei suoi abitanti e il numero totale degli abitanti dei due Paesi secondo il censi- mento della popolazione più recente e definitivo.

Misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola. RU 2004

5.2 Modalità di pagamento

I contributi del Liechtenstein di cui al numero 5.1 sono versati annualmente a metà anno sulla base dei crediti di pagamento approvati; l’anno seguente essi vengono stabiliti in via definitiva sulla base del risultato annuo effettivo.

6. Modifiche ed evoluzione

6.1 Modifiche dell’appendice

L’Ufficio federale dell’agricoltura comunica per scritto i complementi o le modifi- che della legislazione agricola svizzera determinanti per il presente Accordo all’Ufficio dell’agricoltura liechtensteinense, che li conferma dopo che è stata rag- giunta un’intesa sulla loro integrazione nell’appendice. L’appendice riveduta viene pubblicata nel «Landesgesetzblatt» (Gazzetta ufficiale) liechtensteinense.

6.2 Modifiche dell’allegato

L’Ufficio federale dell’agricoltura comunica per scritto le modifiche dell’allegato risultanti da modifiche delle voci di bilancio svizzere all’Ufficio dell’agricoltura liechtensteinense, che le conferma dopo che è stata raggiunta un’intesa sulla loro integrazione nell’allegato. L’allegato riveduto viene pubblicato nel «Landesge- setzblatt» (Gazzetta ufficiale) liechtensteinense.

6.3 Consultazioni

I progetti di modifica di disposizioni legali svizzere applicabili in virtù del presente Accordo e sulla base delle quali avviene la partecipazione del Liechtenstein gli vengono sottoposti per parere, parallelamente alla consultazione in Svizzera. I progetti liechtensteinensi in questo settore vengono sottoposti per parere alla Sviz- zera.

7. Evoluzione della politica agricola

7.1 Partecipazione del Liechtenstein

Il Liechtenstein parteciperà fondamentalmente anche alle future misure della politica agricola svizzera. Nel quadro dell’evoluzione di quest’ultima, le Parti contraenti convengono di verificare periodicamente il genere e l’entità di un’eventuale parteci- pazione liechtensteinense.

7.2 Scambio d’informazioni

In relazione con le disposizioni del presente scambio di note, le Parti contraenti intrattengono uno scambio di informazioni regolare, in particolare riguardo all’ado- zione di volta in volta di proprie misure nell’ambito dell’integrazione successiva.

8. Denuncia

Il presente Accordo può essere denunciato in ogni momento da ciascuna delle Parti mediante preavviso di un anno.

Misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola. RU 2004

9. Disposizione transitoria

Per il settore dell’economia lattiera la partecipazione entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2000. Dai contributi liechtensteinensi vengono dedotte le prestazioni di cui il Liechtenstein ha già beneficiato o alle quali ha diritto retroattivamente. Per il 2000, la partecipazione del Liechtenstein ammonta a CHF 298 595.–. Per il 2001, la partecipazione del Liechtenstein ammonta a CHF 328 441.–. Per il 2002, la partecipazione del Liechtenstein ammonta a CHF 48 100.–. Il contributo definitivo del Liechtenstein verrà versato dopo l’entrata in vigore dello scambio di note, in applicazione del numero 5.2 sulla base degli importi di bilancio e riveduto in seguito sulla base dell’effettivo risultato annuo 2002. Se il Governo del Principato del Liechtenstein accetta quanto precede, la presente nota e la risposta dell’Ambasciata costituiranno un accordo tra la Svizzera e il Lie- chtenstein. L’Accordo è applicato provvisoriamente dal 1° febbraio 2003. Entrerà in vigore non appena le parti si saranno comunicate la conclusione dei procedimenti di diritto interno necessari alla sua entrata in vigore. Il Dipartimento coglie questa occasione per rinnovare all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein l’assicurazione della sua massima considerazione.» L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein si pregia di rendere nota al Diparti- mento federale degli affari esteri l’accettazione da parte del Governo del Principato del Liechtenstein. La nota del Dipartimento federale degli affari esteri e la presente risposta costituiranno un accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, che verrà applicato provvisoriamente dal 1° febbraio 2003. Entrerà in vigore non appena le parti si saranno comunicate la conclusione dei procedimenti di diritto interno necessari alla sua entrata in vigore. L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein coglie questa occasione per rinnovare al Dipartimento federale degli affari esteri l’assicurazione della sua massima consi- derazione.

Misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola. RU 2004

Appendice

RS n. Titolo dell’atto normativo CS/RU

910.17 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente 1999 393

i contributi di superficie e di trasformazione 1999 1698 nella campicoltura (Ordinanza sui contributi 2001 250 nella campicoltura, OCCamp) 2001 2507 applicabile, a eccezione degli art. 1–8

916.010 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente 1998 3205

il sostegno della promozione dello smercio di 2000 187 prodotti agricoli (Ordinanza sulla promozio- ne dello smercio)

916.113.11 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente 1999 77

la valorizzazione, l’importazione e l’espor- tazione di patate (Ordinanza sulle patate) sono applicabili gli art. 4–17

916.131.11 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente 1999 415

i provvedimenti di sgravio del mercato della frutta a nocciolo e la valorizzazione della frutta a granelli (Ordinanza sui provvedimen- ti per la frutta)

916.151 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente 1999 420

la produzione e la commercializzazione del 2001 333 materiale vegetale di moltiplicazione (Ordinanza sulle sementi) è applicabile l’art. 18

916.310 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente 1999 95

l’allevamento di animali 2000 2639 sono applicabili gli art. 1–13, 28 e 29

916.310.31 Ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 1998 1999 448

concernente la concessione di contributi nell’allevamento di animali

916.310.51 Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 1999 45

sull’importo dei contributi all’esportazione 2002 2681 per il bestiame da allevamento

Misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola. RU 2004

RS n. Titolo dell’atto normativo CS/RU

916.341 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente 1999 111

il mercato del bestiame da macello e della 2001 314 carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) sono applicabili gli art. 7–13

916.350.2 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente 1999 1226

il prezzo d’obiettivo, i supplementi e gli aiuti 2000 406 nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno 2001 842 del prezzo del latte, OSL) 2002 213 2002 3050

916.350.21 Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 1999 1220

concernente l’importo degli aiuti per i 2002 1100 latticini nonché le prescrizioni relative al 2002 1793 settore del burro e all’importazione di latte intero in polvere

916.350.3 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente 1999 1197

la transizione al nuovo disciplinamento del 2000 408 mercato lattiero (Ordinanza di transizione nel 2001 843 settore del latte) 2002 214

916.371 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente 1999 126

il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, 2001 2513 OU) 2002 2841 sono applicabili gli art.13, 13a e 15

910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agri- 1998 3033

coltura (Legge sull’agricoltura, LAgr) 2001 1539 sono applicabili gli art. 12, 38–40, 166 cpv. 1 e 2, 168–171, 173 cpv. 1 lett. c, d, e, o, cpv. 2, cpv. 3 lett. b, cpv. 4 e 5, art. 174–176, 178, cpv. 1–3, 180, 181 cpv. 1 e 2, 183 e 187 cpv. 2 e 3

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Allegato

Voce/Designazione Tasso di partecipazione del Liechtenstein in percentuale

Spese Miglioramento delle basi di produzione

Coltivazione delle piante e allevamento del bestiame

708.3601.100 Allevamento del bestiame 100

Consulenza

708.3601.101 Consulenza agricola 25

Protezione dei vegetali

708.3110.120 Somma infrastruttura 100

708.3120.120 Somma esercizio 100

708.3180.120 Somma servizi di terzi 100

708.3190.120 Somma altre spese per beni e servizi 100

708.3600.120 Misure di lotta 100

Produzione e smercio

Promozione dello smercio

708.3600.200 Somma promozione dello smercio 30

Economia lattiera

708.3180.212 Amministrazione valorizzazione del latte 50

708.3601.210 Supplemento di prezzo sul latte trasformato 50

in formaggio

708.3602.210 Supplemento per foraggiamento senza insilati 50

708.3603.210 Aiuti indigeni per il burro 100

708.3604.210 Aiuti indigeni per il latte scremato e il latte in polvere 100

708.3605.210 Aiuti indigeni per il formaggio 100

Economia zootecnica

708.3181.230 Indennità organizzazioni per il bestiame da macello 100

708.3600.230 Aiuti all’esportazione per il bestiame da allevamento 100

e da reddito

708.3600.231 Aiuti indigeni per il bestiame da allevamento 100

e da reddito

708.3600.232 Somma aiuti per le uova indigene 40

Misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola. RU 2004

Voce/Designazione Tasso di partecipazione del Liechtenstein in percentuale

Spese (seguito) Produzione vegetale

708.3601.241 Trasformazione di barbabietole da zucchero 100

708.3602.241 Trasformazione di semi oleosi 100

708.3603.241 Valorizzazione delle patate 100

708.3604.241 Produzione di sementi 100

708.3605.241 Valorizzazione della frutta 6

708.3606.241 Trasformazione delle materie prime rinnovabili 100

Proventi

708.5160.102 Ricavi VE carne equina e bovina 100

708.5160.103 Ricavi VE patate e frutta da sidro 90

708.5160.104 Ricavi VE formaggio 100

708.5310.112 Varie tasse 84

708.5310.111 Tasse per protezione delle varietà 100

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