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AS 2005 2499

Legge federale sulle condizioni e le procedure per praticare le sterilizzazioni

Legge federale sulle condizioni e le procedure per praticare le sterilizzazioni (Legge federale sulle sterilizzazioni)

del 17 dicembre 2004

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 122 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 23 giugno 20032; visto il parere del Consiglio federale del 3 settembre 20033, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente legge disciplina le condizioni alle quali è permessa la sterilizzazione a fini contraccettivi nonché la procedura da applicare.

Art. 2 Sterilizzazione

1 La sterilizzazione è un intervento medico che interrompe in modo permanente la

capacità riproduttiva di una persona. 2 Non sono considerate sterilizzazioni gli interventi di natura terapeutica il cui effet- to secondario inevitabile è la soppressione della capacità riproduttiva.

3 La sterilizzazione può essere praticata solamente da un medico.

Sezione 2: Condizioni e procedura

Art. 3 Sterilizzazione di persone al di sotto dei 18 anni La sterilizzazione di persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni è vietata. È fatto salvo l’articolo 7.

RS 211.111.1

2003-1506 2499

Legge federale sulle sterilizzazioni RU 2005

Art. 4 Sterilizzazione di persone temporaneamente incapaci di discernimento La sterilizzazione di persone temporaneamente incapaci di discernimento che hanno compiuto i 18 anni è vietata.

Art. 5 Sterilizzazione di persone capaci di discernimento

1 La sterilizzazione può essere praticata su persone capaci di discernimento che

hanno compiuto i 18 anni solo se sono state informate in maniera esauriente sull’in- tervento e vi hanno acconsentito liberamente e per scritto. 2 Chi opera l’intervento deve annotare nell’anamnesi in base a quali accertamenti si è assicurato della capacità di discernimento dell’interessato.

Art. 6 Sterilizzazione di persone interdette 1 La sterilizzazione può essere praticata su persone capaci di discernimento e inter- dette che hanno compiuto i 18 anni solo se sono state informate in maniera esaurien- te sull’intervento e vi hanno liberamente acconsentito per scritto. Inoltre, anche il rappresentante legale deve aver dato il proprio consenso.

2 Chi opera l’intervento deve:

a. annotare nell’anamnesi in base a quali accertamenti si è assicurato della capacità di discernimento dell’interessato; e b. chiedere previamente il consenso dell’autorità di vigilanza sulle tutele (auto- rità di vigilanza). 3 L’autorità di vigilanza chiede il parere di un secondo medico. Se necessario, ordina una perizia psichiatrica sulla capacità di discernimento dell’interessato e se del caso acconsente all’intervento.

Art. 7 Sterilizzazione di persone permanentemente incapaci di discernimento 1 Fatto salvo il capoverso 2, la sterilizzazione di persone permanentemente incapaci di discernimento che hanno compiuto i 16 anni è vietata.

2 Eccezionalmente, la sterilizzazione è ammessa se:

a. è nell’interesse della persona in questione, tenuto conto di tutte le circo- stanze; b. la procreazione e la nascita di un bambino non possono essere evitati con altri mezzi contraccettivi adeguati o con la sterilizzazione volontaria del partner capace di discernimento; c. la procreazione e la nascita di un bambino sono probabili; d. la gravidanza mette notevolmente in pericolo la salute della donna interessa- ta oppure dopo la nascita è inevitabile la separazione dal bambino perché la persona in questione non può assumere le responsabilità di genitore;

Legge federale sulle sterilizzazioni RU 2005

e. non vi è alcuna probabilità che l’interessato riacquisti un giorno la capacità di discernimento; f. si opta per il tipo d’intervento che offre all’interessato le maggiori probabi- lità di riacquistare la propria genitalità; e g. l’autorità di vigilanza ha dato il proprio consenso ai sensi dell’articolo 8.

Art. 8 Consenso dell’autorità di vigilanza alla sterilizzazione di persone permanentemente incapaci di discernimento 1 Su richiesta dell’interessato, di una persona che gli è vicina, del tutore o dell’auto- rità tutoria, l’autorità di vigilanza esamina se le condizioni per una sterilizzazione sono adempiute.

2 Prima di decidere, l’autorità di vigilanza prende le seguenti misure:

a. sente in seduta plenaria l’interessato e, separatamente, le persone che gli sono vicine; b. fa elaborare da un esperto un rapporto sulle condizioni sociali e personali dell’interessato; c. chiede una perizia a un medico psichiatrico sull’incapacità di discernimento dell’interessato e sulla durata di questa incapacità.

Art. 9 Valutazione giudiziaria della decisione dell’autorità di vigilanza L’interessato, una persona a lui vicina o il tutore possono impugnare dinanzi al tribunale cantonale competente la decisione dell’autorità di vigilanza, entro 30 giorni dalla sua notificazione. La decisione sottostà alla giurisdizione civile ai sensi degli articoli 43 segg. della legge federale del 16 dicembre 19434 sull’organizzazione giudiziaria.

Art. 10 Rapporto 1 Chi ha praticato un intervento ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 su una persona incapace di discernimento lo notifica all’autorità di vigilanza entro dieci giorni. 2 Chi ha sterilizzato un persona interdetta o permanentemente incapace di discerni- mento notifica l’intervento entro 30 giorni al dipartimento cantonale competente in materia di sanità o all’ufficio da questo designato. 3 La notificazione non deve contenere indicazioni che permettano l’identificazione delle persone.

4 RS 173.110

Legge federale sulle sterilizzazioni RU 2005

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 11

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2004 Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2004 Il presidente: Jean-Philippe Maitre Il presidente: Bruno Frick Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 7 aprile 2005.5

2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2005.6

9 giugno 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

5 FF 2004 6431 6 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del

9 giu. 2005.