AS 2005 3389
Ordinanza del DFI concernente l'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici
Ordinanza del DFI concernente l’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici
del 28 giugno 2005
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), ordina:
I I seguenti atti normativi sono abrogati:
1. ordinanza del 9 novembre 19981 sulle schede di dati di sicurezza per veleni e
sostanze pericolose per l’ambiente;
2. ordinanza del 2 febbraio 20002 sulla buona prassi di laboratorio (OBPL);
3. regolamento del 14 marzo 19773 concernente i corsi e gli esami per l’otteni-
mento dell’autorizzazione generale B;
4. regolamento del 14 novembre 19734 concernente i corsi e gli esami circa
l’ottenimento di un’autorizzazione generale C per il commercio dei colori e vernici e dei materiali ausiliari delle classi di tossicità da 2 a 4 o di un libro dei veleni per l’acquisto di questi prodotti e sostanze della classe di tossi- cità 2;
5. regolamento del 4 dicembre 19735 concernente i corsi e gli esami circa l’ot-
tenimento di un’autorizzazione generale C per il commercio dei veleni delle classi 2 a 4 per la protezione chimica del legno;
6. regolamento del 28 marzo 19746 su i corsi e gli esami per l’ottenimento del
libro necessario all’acquisto di veleni delle classi 1 e 2 per aziende galvano- tecniche;
7. regolamento del 18 giugno 19747 concernente i corsi e gli esami circa l’otte-
nimento di un’autorizzazione generale C per il commercio di sostanze e pro- dotti del ramo petroliero delle classi di tossicità 2 a 4;
8. regolamento d’esame del 18 giugno 19748 per l’ottenimento del certificato
di «persona competente nel commercio di prodotti della classe di tossicità 5» negli spacci con servisol;
1 RU 1999 28 2 RU 2000 548, 2001 3165 3 RU 1977 773 4 RU 1974 220, 1977 769 1124 5 RU 1974 226 6 RU 1974 1313 7 RU 1974 1320 8 RU 1974 1327
2005-1118 3389
Abrogazione e modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore RU 2005
9. regolamento del 12 luglio 19749 concernente i corsi e gli esami per l’otte-
nimento di un’autorizzazione generale C per il commercio di sostanze e pro- dotti delle classi di tossicità da 2 a 4 per le aziende dell’industria delle mate- rie plastiche; 10. regolamento del 24 gennaio 197510 concernente i corsi e gli esami per l’otte- nimento di un’autorizzazione generale C per il commercio di sostanze e pro- dotti delle classi di tossicità 2 a 4 per l’agricoltura e il giardinaggio;
11. regolamento del 2 settembre 197411 concernente i corsi e gli esami circa
l’ottenimento di un’autorizzazione generale C per il commercio di veleni delle classi 2 a 4 o di un libro dei veleni per l’acquisto di sostanze e prodotti delle classi 1 e 2 per la preparazione dell’acqua;
12. regolamento del 10 febbraio 197512 concernente i corsi e gli esami circa
l’ottenimento di un’autorizzazione generale C per il commercio di veleni delle classi 2 a 4 o di un libro dei veleni per l’acquisto di veleni della classe
2 destinati alle imprese di pulitura e alle loro aziende fornitrici;
13. regolamento del 28 febbraio 197513 concernente i corsi e gli esami per
l’ottenimento dell’autorizzazione generale C di commerciare veleni delle classi 2 a 4 o di un libro dei veleni per l’acquisto di quelli delle classi 1 e 2 destinati alle imprese dell’industria finimento tessili;
14. regolamento del 29 aprile 197514 concernente i corsi e gli esami circa l’ot-
tenimento di un’autorizzazione generale C per il commercio con sostanze e prodotti delle classi di tossicità 2 a 4 da usarsi nell’industria del latte;
15. regolamento del 3 novembre 197515 concernente i corsi e gli esami circa
l’ottenimento di un’autorizzazione generale C per il commercio con sostanze e prodotti delle classi di tossicità 2 a 4 del commercio con materiale da co- struzione; 16. regolamento del 24 febbraio 197616 concernente i corsi e gli esami circa l’ot- tenimento di un’autorizzazione generale C per il commercio di veleni delle classi 2 a 4 o di un libro dei veleni per l’acquisto di sostanze e prodotti delle classi di tossicità 2 per la produzione orticola o vegetale;
17. regolamento del 17 maggio 197617 concernente i corsi e gli esami circa l’ot-
tenimento di un libro dei veleni per l’acquisto di veleni delle classi di tossici- tà 1 e 2 per il restauro e la conservazione di oggetti da museo e monumenti;
9 RU 1974 1701 10 RU 1975 484 614, 1979 974 11 RU 1975 802 1322, 1977 468 12 RU 1975 809, 1977 180 13 RU 1975 816, 1976 1703 14 RU 1975 966 15 RU 1975 2336 16 RU 1976 829 2038 17 RU 1976 1447
Abrogazione e modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore RU 2005
18. regolamento del 25 agosto 197618 concernente i corsi e gli esami circa l’otte- nimento di un’autorizzazione generale C per il commercio di prodotti delle classi di tossicità 3 e 4 per il commercio al minuto; 19. regolamento del 29 ottobre 197619 concernente i corsi e gli esami circa l’ot- tenimento di un’autorizzazione generale C per il commercio di prodotti e so- stanze delle classi di tossicità 2 a 4 per il commercio di chincaglieria; 20. regolamento del 7 luglio 197620 concernente i corsi e gli esami circa l’otteni- mento di un’autorizzazione generale C per il commercio di sostanze e di prodotti delle classi di tossicità 2 a 4 o di un libro dei veleni per l’acquisto di veleni della classe 2 per il commercio specializzato delle fotografie; 21. regolamento del 29 marzo 197721 concernente i corsi e gli esami per l’otteni- mento di un’autorizzazione speciale che legittimi all’acquisto di veleni della classe 1 da adoperare, come gas o nebbie altamente tossiche, nella lotta con- tro gli insetti nocivi; 22. regolamento del 29 marzo 197722 concernente i corsi e gli esami circa l’otte- nimento di un’autorizzazione generale C o D per il commercio dei veleni delle classi da 2 a 4 nei depositi, nelle aziende d’importazione e nel com- mercio all’ingrosso o nel commercio dei prodotti chimici;
23. regolamento del 28 ottobre 197723 su i corsi e gli esami per l’ottenimento
dell’autorizzazione generale C di commerciare veleni delle classi 2 a 4 o del libro dei veleni per l’acquisto di quelli della classe 2 destinati alle imprese del settore automobilistico;
24. regolamento del 21 febbraio 197824 concernente i corsi e gli esami inerenti
all’autorizzazione generale D di commerciare con sostanze e prodotti delle classi di tossicità 1–4 nelle aziende importatrici e di commercio all’ingrosso, come pure nel commercio di prodotti chimici; 25. ordinanza del 10 gennaio 199425 sulla caratterizzazione particolare dei vele- ni destinati all’artigianato (Ordinanza sulla caratterizzazione particolare dei veleni);
26. ordinanza del 17 maggio 197626 concernente la caratterizzazione semplifica-
ta di veleni delle classi di tossicità 2 a 5 per la consegna mediante palette; 27. ordinanza del 4 luglio 197327 istituente agevolazioni per la giacenza di vele- ni presso terzi.
18 RU 1976 1976 19 RU 1976 2643 20 RU 1977 183 21 RU 1977 779 22 RU 1977 785 23 RU 1977 2141, 1979 77 24 RU 1981 83 25 RU 1994 304 26 RU 1976 1388, 1977 33, 1994 304 27 RU 1973 1166
Abrogazione e modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore RU 2005
II Gli atti normativi qui elencati sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 26 giugno 199528 sulle materie plastiche
Art. 1 cpv. 2 2 Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 18 maggio 200529 sulla riduzio- ne dei rischi inerenti ai prodotti chimici.
2. Ordinanza del DFI del 26 giugno 199530 sui cosmetici (OCos)
Allegato 2 (vedi pagina seguente)
28 RS 817.041.1 29 RS 814.81; RU 2005 2917 30 RS 817.042.1
Abrogazione e modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici. O del DFI RU 2005
Allegato 2 Sono cancellate dall’elenco delle sostanze:
a. Sostanze b. Impiego c. Concentrazione massima autorizzata d. Modalità d’impiego/Avvertenze (in corsivo) nel prodotto pronto per l’applicazione
Benzoato di benzile Sostanza repellente 8,0 % contro gli insetti Etilestere di acido 3-(N-butil-N-acetil) Sostanza repellente 20,0 % -amminopropionico contro gli insetti Cloro-N,N-dietilbenzammide Sostanza repellente 12,0 % contro gli insetti N,N-Dietilbenzammide Sostanza repellente 10,0 % contro gli insetti N,N-Dietilcaprilammide Sostanza repellente 10,0 % contro gli insetti N,N-Dietil-3-toluammide Sostanza repellente 30,0 % contro gli insetti (vol.) 2-Etile-1,3-esandiolo Sostanza repellente 20,0 % contro gli insetti 2-Idrossietil-piperidin isobutilcarbamato Sostanza repellente 20,0 % contro gli insetti Mentoglicolo; p-Mentan-3,8-diolo Sostanza repellente 20,0 % «Evitare il contatto con gli occhi.» «Non usare con contro gli insetti lattanti.» «Usare con moderazione con bambini fino a 3 anni.»
Abrogazione e modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore RU 2005
3. Ordinanza del 26 giugno 199531 sulla combustibilità
Art. 5 Sostanze protettive anti incendio Nella confezione di materiali tessili non possono essere utilizzate sostanze protettive anti incendio con sostanze disciplinate negli allegati 1.1, 1.2 e 1.9 dell’ordinanza del 18 maggio 200532 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.
4. Ordinanza del 27 marzo 200233 sui giocattoli
Allegato 2 II n. 3 lett. e e g e. Abrogata g. Sono fatte salve le prescrizioni dell’ordinanza del 18 maggio 200534 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.
Allegato 3 II n. 5 lett. c c. Sono fatte salve le corrispondenti prescrizioni della legislazione inmateria di prodotti chimici e di protezione dell’ambiente.
5. Ordinanza del DFI del 26 giugno 199535 concernente i generatori aerosol
Art. 12 cpv. 3 e 4 Abrogati
Art. 13 cpv. 1 lett. b Abrogata
Art. 14 cpv. 2 lett. a e cpv. 6 2 Se il generatore aerosol contiene componenti infiammabili ai sensi del numero 8 dell’allegato 1, le indicazioni secondo il capoverso 1 devono essere completate con: a. il simbolo di pericolo che richiama l’infiammabilità delle sostanze e la corri- spondente indicazione secondo l’allegato 1 n. 1.1 dell’ordinanza del 18 maggio 200536 sui prodotti chimici;
6 Abrogato
31 RS 817.043.1 32 RS 814.81; RU 2005 2917 33 RS 817.044.1 34 RS 814.81; RU 2005 2917 35 RS 817.045.1 36 RS 813.11; RU 2005 2721
Abrogazione e modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici. O del DFI RU 2005
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.
28 giugno 2005 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
Abrogazione e modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore legge sui prodotti chimici. O del DFI RU 2005