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AS 2006 197

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM)

Modifica del 7 ottobre 2005

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 novembre 20041, decreta:

I La legge federale del 24 marzo 19952 sulle borse è modificata come segue:

Art. 38 Assistenza amministrativa 1 L’autorità di vigilanza può chiedere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari le informazioni e i documenti necessari all’esecuzione della presente legge. 2 L’autorità di vigilanza può trasmettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni e documenti pertinenti non accessibili al pubblico soltanto se: a. le informazioni sono utilizzate esclusivamente per attuare regolamentazioni in materia di borse, commercio di valori mobiliari e commercianti di valori mobiliari o sono trasmesse a tal fine ad altre autorità, tribunali o organi; b. le autorità richiedenti sono vincolate al segreto d’ufficio o al segreto profes- sionale, ferme restando le prescrizioni sulla pubblicità dei procedimenti e l’informazione del pubblico su simili procedimenti. 3 Se le informazioni da trasmettere concernono singoli clienti di commercianti di valori mobiliari, è applicabile la legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedu- ra amministrativa, fatti salvi i capoversi 4 e 5.

4 La procedura amministrativa è eseguita sollecitamente. L’autorità di vigilanza

tiene conto del principio di proporzionalità. Non è ammessa la trasmissione di informazioni concernenti persone manifestamente non implicate. 5 Il cliente può impugnare entro dieci giorni mediante ricorso di diritto amministrati- vo la decisione dell’autorità di vigilanza concernente la trasmissione di informazioni alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari. Le disposizioni di legge sulla sospensione dei termini non sono applicabili a detto termine.