AS 2006 2121
Convenzione relativa all'ammissione temporanea
Convenzione del 26 giugno 1990 relativa all’ammissione temporanea
RS 0.631.24; RU 1995 4685
I Correzione della RU 2005 2621
Il testo della nota 1 ha il tenore seguente: Il testo delle riserve svizzere circa talune disposizioni degli allegati può essere consultato presso la Direzione generale delle dogane, Sezione degli affari inter- nazionali, 3003 Berna.
II
Campo d’applicazione il 10 aprile 20061 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Algeria* 8 maggio 1998 8 agosto 1998 Australia* 9 gennaio 1992 A 27 novembre 1993 Austria* 29 settembre 1994 A 29 dicembre 1994 Cina* 27 agosto 1993 A 27 novembre 1993 Danimarca* 18 giugno 1997 18 settembre 1997 Giordania* 24 giugno 1992 A 27 novembre 1993 Hong Kong* 15 febbraio 1995 A 15 maggio 1995 Liechtenstein* 11 maggio 1995 11 agosto 1995 Lituania* 26 febbraio 1998 A 26 maggio 1998 Maurizio* 7 giugno 1995 A 7 settembre 1995 Mongolia* 5 giugno 2003 A 5 settembre 2003 Nigeria* 10 giugno 1993 27 novembre 1993 Polonia* 12 settembre 1995 A 12 dicembre 1995 Repubblica Ceca* 24 novembre 1999 24 febbraio 2000 Slovacchia* 22 settembre 2000 A 22 dicembre 2000 Slovenia* 23 ottobre 2000 A 23 gennaio 2001 Spagna* 18 giugno 1997 18 settembre 1997 Svizzera* 11 maggio 1995 11 agosto 1995
1 Sostituisce quelli in RU 1995 4685 e 2005 2622. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito internet del DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/i/home/foreign/intagr/dabase.html).
2006-1046 2121
Conv. relativa all'ammissione temporanea RU 2006
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Tagikistan* 27 agosto 1997 A 27 novembre 1997 Zimbabwe* 17 novembre 1992 27 novembre 1993 * Riserve e dichiarazioni. Il testo delle riserve circa talune disposizioni degli allegati può essere consultato presso la Direzione generale delle dogane, Sezione degli affari internazionali, 3003 Berna.
Riserve e dichiarazioni Svizzera2 La Svizzera ha accettato i seguenti allegati con riserve: Allegato A relativo ai titoli di ammissione temporanea (Carnet ATA, Carnet CPD). Allegato B.1 relativo alle merci destinate ad essere presentate o utilizzate in occasione di un’esposizione, una fiera, un congresso o una manifestazione analoga. Allegato B.2 relativo al materiale professionale. Allegato B.3 relativo ai contenitori, alle palette, agli imballaggi, ai campioni e alle altre merci importate nel quadro di un’operazione commerciale. Allegato B.5 relativo alle merci importate a fini educativi, scientifici o culturali. Allegato B.6 relativo agli effetti personali dei viaggiatori e alle merci importate a fini sportivi. Allegato B.7 relativo al materiale di propaganda turistica. Allegato B.8 relativo alle merci importate in regime di traffico frontaliero. Allegato B.9 relativo alle merci importate a fini umanitari. Allegato C concernente i mezzi di trasporto. Allegato D relativo agli animali.
La Convenzione si applica anche al Principato del Liechtenstein, finché esso rimane vincolato alla Confederazione Svizzera da un Trattato di unione doganale3.
2 Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 21 set. 1994 (RU 1995 4683).
3 RS 0.631.112.514
Conv. relativa all'ammissione temporanea RU 2006
Campo d’applicazione degli allegati il 10 aprile 20064
4 Il campo d’applicazione degli all. non è pubblicato nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione mondiale delle dogane http://www.wcoomd.org/ie/fr/Conventions/conventions.html oppure ottenuti presso la Direzione generale delle dogane, Sezione degli affari internazionali, 3003 Berna.
Conv. relativa all'ammissione temporanea RU 2006