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AS 2006 4277

Ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta

Ordinanza sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (Ordinanza sull’imposta alla fonte, OIFo)

Modifica del 10 luglio 2006

Il Dipartimento federale delle finanze ordina:

I L’appendice all’ordinanza del 19 ottobre 19931 sull’imposta alla fonte è completata come segue:

Appendice, n. 3

3. L’imposta alla fonte riscossa sull’ammontare lordo delle prestazioni in

capitale secondo l’articolo 11 capoverso 1 OIFo è fissata, tenuto conto degli articoli 36, 38 e 204 LIFD, come segue: – sui primi 25 000 franchi 0,00 % – sui seguenti 25 000 franchi 0,25 % – sui seguenti 25 000 franchi 0,65 % – sui seguenti 25 000 franchi 1,10 % – sui seguenti 25 000 franchi 1,70 % – sui seguenti 650 000 franchi 2,60 % Sulle prestazioni in capitale superiori a 775 000 franchi l’imposta alla fonte ammonta uniformemente al 2,30 per cento dell’ammontare lordo.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

10 luglio 2006 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz

1 RS 642.118.2

2006-2008 4277

Ordinanza sull’imposta alla fonte RU 2006

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