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AS 2006 4807

Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni

Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC)

Modifica del 15 novembre 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 novembre 20051 concernente la macellazione e il controllo delle carni è modificata come segue:

Art. 18 cpv. 3 3 Le carcasse a temperatura di macellazione possono essere trasportate non refrige- rate dal macello al luogo in cui saranno trasformate a condizione che il trasporto non duri più di due ore.

Art. 20 cpv. 1 lett. a e 2

1 L’azienda deve assicurare una sorveglianza sistematica dell’igiene. La sorve-

glianza comprende segnatamente: a. controlli igienici effettuati quotidianamente, completati da analisi microbio- logiche periodiche delle carcasse, delle superfici, delle apparecchiature e delle istallazioni;

2 La procedura di riferimento per il prelievo di campioni si fonda sulle norme

ISO 176042 e 185933; il regolamento (CE) n. 2073/20054 disciplina i criteri micro- biologici.

1 RS 817.190 2 ISO 17604 (edizione 2003): Microbiologia degli alimenti e mangimi – Campionamento delle carcasse per esami microbiologici. Il testo della norma è ottenibile presso il Centro svizzero d’informazioni sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; (www.snv.ch); telefono: 052 224 54 54, fax: 052 224 54 74; e-mail: verkauf@snv.ch. 3 ISO 18593 (edizione 2004): Microbiologie des aliments – Méthodes horizontales pour les techniques de prélèvement sur des surfaces, au moyen de boîtes de contact et d’écouvillons. Il testo della norma è ottenibile presso il Centro svizzero d’informazioni sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; (www.snv.ch); telefono: 052 224 54 54, fax: 052 224 54 74; e-mail: verkauf@snv.ch.

4 Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 nov. 2005, sui criteri

microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

2006-1670 4807

Macellazione e controllo delle carni RU 2006

Art. 23 cpv.1 e 2 lett. d ed e 1 I detentori degli animali destinati alla macellazione devono notificare gli animali al macello. 2 La notifica degli animali al macello deve riportare almeno le seguenti informa- zioni: d. abrogata e. abrogata

Art. 28 cpv. 3 primo periodo 3 Dopo il controllo gli animali vanno portati al macello seguendo l’itinerario più diretto, senza entrare in contatto con altri animali non controllati né durante il tra- sporto né al macello. …

Art. 31 cpv. 4–6 4 Su richiesta dell’azienda, il veterinario dirigente può autorizzare il controllore delle carni a non effettuare l’esame trichinoscopico sui suini domestici. 5 Questa autorizzazione può essere rilasciata al controllore delle carni solo nel caso di aziende con un’esigua capacità produttiva ed è valida fino a revoca. 6 L’azienda è tenuta a informare i destinatari della carne suina da essa prodotta che la carne, i preparati e i prodotti a base di carne provenienti dal suo macello sono destinati soltanto al mercato nazionale. L’azienda deve tenere un registro in cui annota regolarmente i destinatari della carne suina da essa prodotta.

Art. 39 cpv. 2 lett. a

2 In particolare deve:

a. comunicare settimanalmente il programma al controllore delle carni indi- cando gli orari di macellazione e il numero di animali attesi e segnalare modifiche sostanziali al programma almeno il giorno precedente.

II La presenta modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

15 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz