AS 2006 529
Decreto federale che approva la Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope
Decreto federale che approva la Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope
del 16 marzo 2005
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 19952, decreta:
Art. 1 1 La Convenzione del 20 dicembre 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope è approvata con le seguenti riserve: a. Riserva concernente l’articolo 3 paragrafo 2: La Svizzera non si considera vincolata dall’articolo 3 paragrafo 2 per quanto concerne il mantenimento o l’adozione di norme penali nell’ambito della legislazione sugli stupefacenti. b. Riserva concernente l’articolo 3 paragrafi 6, 7 e 8: La Svizzera considera vincolanti le prescrizioni di cui all’articolo 3 paragra- fi 6, 7 e 8 unicamente nella misura in cui concordano con la sua legislazione penale e con la sua politica in materia di lotta alla criminalità.
2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio nazionale, 6 dicembre 2004 Consiglio degli Stati, 16 marzo 2005 Il vicepresidente: Claude Janiak Il presidente: Bruno Frick Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz