AS 2006 5321
Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere
Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere
del 29 novembre 2006
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina la riscossione di tasse per le prestazioni delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere, compresi i punti di sostegno alle esportazioni ad esse aggregati, nonché il rimborso degli esborsi dell’unità ammini- strativa del Dipartimento federale degli affari esteri competente per la protezione consolare presso la centrale.
2 Sono fatte salve le seguenti normative di diritto speciale sulle tasse:
a. l’ordinanza del 20 maggio 19872 sulle tasse LDDS; b. l’ordinanza del 20 settembre 20023 sui documenti d’identità; c. l’ordinanza del 27 ottobre 20044 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri; d. l’ordinanza del 27 ottobre 19995 sugli emolumenti in materia di stato civile; e. l’ordinanza del 30 ottobre 19856 sugli emolumenti nella navigazione marit- tima. 3 Per quanto la presente ordinanza non preveda regolamentazioni speciali, si appli- cano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20047 sugli emolu- menti (OgeEm).
RS 191.11
2006-1994 5321
Tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere RU 2006
Art. 2 Assoggettamento alle tasse per la protezione consolare Nei casi della protezione consolare, una persona è assoggettata al pagamento delle tasse qualora le unità amministrative intervengano nel suo interesse anche senza il suo mandato.
Art. 3 Rinuncia alla riscossione delle tasse 1 Si rinuncia alla riscossione delle tasse nei confronti degli organi intercantonali, dei Cantoni e dei Comuni se: a. essi garantiscono la reciprocità e non possono a loro volta addebitare le tasse a terzi; e b. la prestazione non rientra nell’ambito della promozione dell’economia o della piazza economica. 2 Si rinuncia alla riscossione delle tasse nei confronti della Fondazione Pro Helvetia, dell’Organizzazione degli Svizzeri all’estero (OSE), di Svizzera Turismo, di LOCATION Switzerland nonché dei promotori delle esportazioni incaricati dalla Confederazione conformemente alla legge del 6 ottobre 20008 sulla promozione delle esportazioni, salvo che essi possano esigere da terzi una rimunerazione per la prestazione fornita da una rappresentanza. 3 Le autorità e le istituzioni nei confronti delle quali si rinuncia alla riscossione delle tasse secondo i capoversi 1 e 2 devono indennizzare gli esborsi qualora essi ammon- tino nel singolo caso a più di 20 franchi. 4 In particolare, sussiste un interesse pubblico preponderante ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettera a OgeEm9 se la Svizzera dispone sfollamenti dalle zone di guerra e di crisi.
Art. 4 Esborsi Per esborsi si intendono, oltre ai costi elencati nell’articolo 6 capoverso 2 OgeEm10, anche i costi di vitto e alloggio.
Art. 5 Costi presumibili In caso di procedimenti o di prestazioni onerosi, i promotori delle esportazioni incaricati dalla Confederazione conformemente alla legge del 6 ottobre 200011 sulla promozione delle esportazioni informano previamente l’assoggettato in merito alla tassa presumibile.
8 RS 946.14 9 RS 172.041.1 10 RS 172.041.1 11 RS 946.14
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Art. 6 Acconto e anticipo I promotori delle esportazioni incaricati dalla Confederazione conformemente alla legge del 6 ottobre 200012 sulla promozione delle esportazioni possono esigere dall’assoggettato, in casi motivati, segnatamente in caso di domicilio all’estero o di ritardo nei pagamenti, un adeguato acconto o anticipo.
Art. 7 Fatturazione e decisione di tassazione 1 Le tasse per le prestazioni fornite dai punti di sostegno alle esportazioni con man- dato di prestazioni dei promotori delle esportazioni incaricati dalla Confederazione conformemente alla legge del 6 ottobre 200013 sulla promozione delle esportazioni in favore di mandanti domiciliati in Svizzera sono fatturate dai promotori delle esportazioni immediatamente dopo la loro esecuzione. In casi motivati e su richiesta del mandante, un punto di sostegno alle esportazioni può effettuare la fatturazione anche direttamente. 2 Se una prestazione si protrae per oltre sei mesi e la tassa corrispondente ammonta a più di 500 franchi, è rilasciata una fattura intermedia e la tassa accumulata viene fatturata. 3 In caso di controversie circa le fatture dei punti di sostegno alle esportazioni, le competenti rappresentanze diplomatiche e consolari emettono una decisione di tassazione.
Art. 8 Scadenza Il termine di pagamento per le tasse prelevate in Svizzera dalle rappresentanze diplomatiche e consolari è di 45 giorni dal momento in cui la tassa è esigibile.
Art. 9 Riscossione 1 All’estero, le tasse sono riscosse in moneta locale. Nei Paesi con valuta non con- vertibile le tasse possono essere riscosse in un’altra valuta previa consultazione della Direzione delle risorse e della rete esterna. 2 I promotori delle esportazioni incaricati dalla Confederazione conformemente alla legge del 6 ottobre 200014 sulla promozione delle esportazioni, si occupano della riscossione delle tasse per le prestazioni fornite su loro mandato dai punti di soste- gno alle esportazioni delle rappresentanze diplomatiche e consolari in favore di mandanti domiciliati in Svizzera.
12 RS 946.14 13 RS 946.14 14 RS 946.14
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Art. 10 Dilazione, riduzione e condono Sussistono motivi importanti ai sensi dell’articolo 13 OgeEm15 segnatamente in caso di: a. reati quali rapimento, sottrazione di minore, violenza carnale, coazione, omicidio, sempre che i costi non siano assunti da terzi; b. ricerca di persone disperse.
Sezione 2: Riscossione delle tasse
Art. 11 Tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere nonché dei punti di sostegno alle esportazioni ad esse aggregati 1 Le tasse per legalizzazioni, attestazioni, certificati, lettere di raccomandazione e depositi sono riscosse conformemente alla tariffa dell’allegato. 2 Sono calcolate in ragione del dispendio di tempo le tasse per le altre prestazioni, segnatamente per: a. ricerca di documentazione e ottenimento di perizie; b. traduzioni, compresa l’attestazione di esattezza; c. attestazione dell’esattezza di traduzioni o di copie fatte da terzi; d. incasso e trasmissione di denaro; e. consulenza su questioni di diritto civile e di diritto di cittadinanza; f. rapporti speciali e informazioni di carattere giuridico; g. promozione dell’economia e delle esportazioni: primo colloquio, presenta- zione delle prestazioni, definizione dei bisogni, consulenza individuale, ela- borazione di proposte di soluzione, consigli e altre prestazioni conforme- mente all’approvvigionamento di base nella promozione dell’economia e delle esportazioni, nonché analisi di mercato, mediazione di contatti, elabo- razione di progetti, assistenza a delegazioni e fiere e altre prestazioni fornite solitamente dai punti di sostegno alle esportazioni; h. prestazioni nell’ambito della protezione consolare.
3 La tassa di cui al capoverso 2 ammonta per mezz’ora o frazione di mezz’ora a
75 franchi.
4 Per informazioni semplici o disbrighi giusta il capoverso 2 che richiedono un onere di lavoro inferiore al quarto d’ora le unità amministrative possono rinunciare a riscuotere tasse. 5 Per le prestazioni giusta il capoverso 2 lettera g la prima ora di lavoro non viene fatturata.
15 RS 172.041.1
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6 Per il trattamento di casi di malattia, infortunio, decesso o arresto giusta il capover- so 2 lettera h non sono riscosse tasse per le prime quattro ore di lavoro dedicate a tali casi. 7 Per le procedure dal volume insolito o di particolare difficoltà o urgenza può essere applicato un supplemento alla tariffa fino al 50 per cento secondo i capoversi 1 e 3.
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 12 Esecuzione Il Dipartimento federale degli affari esteri è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 13 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 28 gennaio 200416 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere è abrogata.
Art. 14 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.
29 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
16 RU 2004 815
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Allegato (art. 11 cpv. 1)
Tariffa franchi
1. Legalizzazioni
Legalizzazioni di firme su atti pubblici o su documenti privati, per documento 40
2. Attestazioni e certificati
a. Attestazioni d’immatricolazione, di nazionalità ecc. 40 b. Carte di passo per cadaveri e attestazioni per il trasporto di urne 40 c. Attestazioni concernenti testi legali: per le attestazioni e i certificati che richiedono più di mezz’ora di lavoro la tassa è calcolata in ragione del dispendio di tempo conformemente all’articolo 11 capoverso 2 40 d. Per l’attestazione di certificati di vita destinati ad istituti di assicurazione sociale e di dichiarazioni di esportazione nel turismo non vengono riscosse tasse
3. Lettere di raccomandazione 40
Per le lettere di raccomandazione che richiedono più di mezz’ora di lavoro la tassa è calcolata in ragione del dispendio di tempo conformemente all’articolo 11 capoverso 2
4. Depositi
a. Deposito di effetti personali, denaro o altri valori patrimoniali, quali carte valori, libretti di risparmio, gioielli ecc., per un anno civile o per una frazione di anno 150 b. Deposito di atti pubblici o privati, per un anno civile o per una frazione di anno 75 c. Conservazione di breve durata di carte di legittimazione, documenti, biglietti d’aereo, assegni di viaggio e carte di credito di cittadini svizzeri di passaggio 40