AS 2007 111
Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi
Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
Modifica del 15 dicembre 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è modificata come segue:
1. L’elenco degli allegati è modificato come segue:
N. 1.12 e 2.9
1.12 Benzene e omologhi
2.9 Materie plastiche e additivi
2. L’allegato 1.12 è modificato secondo la versione qui annessa.
3. Gli allegati 1.1, 1.10, 2.1, 2.2, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12 (concerne solo il testo tedesco),
2.15 e 2.16 sono modificati secondo la versione qui annessa.
II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2007.
2 Il numero 3 lettera c primo comma dell’allegato 1.1 (1,2,4-triclorobenzene), il numero 2 capoverso 1 lettera b nota 40 e capoverso 2 dell’allegato 1.10 nonché il numero 2 dell’allegato 1.12 entrano in vigore il 1° settembre 2008.
15 dicembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 814.81
2006-1513 111
Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2007
Allegato 1.1 (art. 3)
Composti organici alogenati
N. 2 cpv. 1 lett. d–f
2 Deroghe
1 I divieti secondo il numero 1.1 non si applicano:
d. alla fabbricazione di 1,2,4-triclorobenzene nonché di sostanze e preparati che contengono 1,2,4-triclorobenzene; e. all’immissione sul mercato e all’impiego di 1,2,4-triclorobenzene nonché di sostanze e preparati che contengono 1,2,4-triclorobenzene, come:
1. prodotti intermedi di sintesi, segnatamente per la fabbricazione di 1,3,5-
trinitro-2,4,6-triaminobenzene,
2. solventi di processo in sistemi chiusi per reazioni di clorurazione;
f. all’immissione sul mercato e all’impiego di sostanze e preparati con un con- tenuto in massa di al massimo lo 0,1 per cento di 1,2,4-triclorobenzene.
N. 3 lett. c
3 Elenco dei composti organici alogenati vietati
c. Benzeni alogenati – 1,2,4-triclorobenzene (n. CAS 120-82-1); – esaclorobenzene (n. CAS 118-74-1).
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Allegato 1.10 (art. 3)
Sostanze cancerogene, mutagene e pericolose per la riproduzione
N. 2 cpv. 1 lett. b nota 40 e cpv. 2
2 Divieto
40 GU L 262 del 27/9/1976, p. 201, modificata da ultimo dalle direttive:
– 2003/36/CE (GU L 156 del 25/6/2003, p. 26) – 2005/90/CE (GU L 33 del 4/2/2006, p. 28).
2 Abrogato
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Allegato 1.12 (art. 3)
Benzene e omologhi
1 Benzene
1.1 Divieti
1 Sono vietati l’immissione sul mercato e l’impiego di benzene (n. CAS 71-43-2).
2 Sono inoltre vietati l’immissione sul mercato e l’impiego di sostanze e preparati con un contenuto in massa di benzene pari o superiore allo 0,1 per cento.
1.2 Deroghe
1 I divieti di cui al numero 1.1 non si applicano quando devono essere impiegati
benzene nonché sostanze e preparati che contengono benzene: a. in sistemi chiusi nell’ambito di processi industriali; b. a scopi di analisi e di ricerca.
2 Per le benzine sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 16 dicembre
19852 contro l’inquinamento atmosferico.
2 Toluene
Sono vietati l’immissione sul mercato e l’impiego di toluene (n. CAS 108-88-3) e preparati con un contenuto in massa pari o superiore allo 0,1 per cento di toluene in colle e vernici spray destinate alla vendita al pubblico.
2 RS 814.318.142.1
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Allegato 2.1 (art. 3)
Detersivi per tessili
N. 1 cpv. 3
1 Definizione
3 Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza chimica, di origine artificiale o natura- le, aggiunta intenzionalmente al detersivo. Ai fini del presente allegato, un profumo, un olio eterico o un colorante è considerato alla stregua di un singolo ingrediente se non contiene sostanze odorose allergeniche di cui al numero 3 capoverso 4.
N. 2 cpv. 1 lett. h nota 47, prima frase
2 Divieti
47 GU L 104 dell’8/4/2004, p. 1, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006 (GU L 168 del 21/6/2006, p. 5). …
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Allegato 2.2 (art. 3)
Prodotti di pulizia
N. 1 cpv. 1 e 2
1 Definizione
1 I prodotti di pulizia sono preparati usati per le pulizie ed eliminati con le acque di scarico. Comprendono in particolare: a. i detersivi per lavastoviglie; b. i detersivi per stoviglie a mano; c. i detergenti universali; d. i brillantanti; e. gli abrasivi; f. i detergenti per WC; g. i detergenti per automobili; h. i detergenti per metalli; i. i detergenti per motori; j. i detergenti per l’industria alimentare e delle bevande, per le bottiglie e i contenitori; k. i detergenti per gli impianti di lavaggio per automobili; l. i detergenti per tappeti; m. i prodotti sgrassanti; n. i prodotti antiruggine. 2 Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza chimica, di origine artificiale o natura- le, aggiunta intenzionalmente al detersivo. Ai fini del presente allegato, un profumo, un olio eterico o un colorante è considerato alla stregua di un singolo ingrediente se non contiene sostanze odorose allergeniche di cui al numero 3 capoverso 4.
N. 2 cpv. 1 lett. f nota 53, prima frase
2 Divieti
53 GU L 104 dell’8/4/2004, p. 1, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006 (GU L 168 del 21/6/2006, p. 5). …
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Allegato 2.8 (art. 3)
Pitture e lacche
N. 3 cpv. 2 e 3
3 Deroghe
2 Il divieto secondo il numero 2 capoverso 2 non si applica per:
a. l’importazione di pitture e lacche per il trattamento di oggetti esportati nella loro totalità; b. l’importazione di oggetti se essi sono solo lavorati ulteriormente o diversa- mente imballati in Svizzera e riesportati nella loro totalità; c. l’immissione sul mercato di pitture e lacche per il trattamento degli oggetti menzionati al capoverso 3. 3 Fatto salvo l’allegato 2.16 numeri 5, 6 e 7 capoversi 2–5, il divieto non si applica neppure per l’immissione sul mercato di veicoli, di apparecchi elettrici ed elettronici nonché dei loro componenti, che sono trattati con pitture o lacche.
N. 4 cpv. 2 e 3
4 Disposizioni transitorie
2 Abrogato
3 Abrogato
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Allegato 2.9 (art. 3) Titolo
Materie plastiche e additivi
2 Divieti
1 Sono vietati:
d. l’immissione sul mercato e l’impiego di oli diluenti per la fabbricazione di pneumatici o di componenti di pneumatici se questi oli contengono:
1. oltre 1 mg di benzo[a]pirene per chilogrammo,
2. complessivamente oltre 10 mg per ogni chilogrammo dei seguenti idro-
carburi policiclici aromatici: – benzo[a]pirene (n. CAS 50-32-8) – benzo[e]pirene (n. CAS 192-97-2) – benzo[a]antracene (n. CAS 56-55-3) – crisene (n. CAS 218-01-9) – benzo[b]fluorantene (n. CAS 205-99-2) – benzo[j]fluorantene (n. CAS 205-82-3) – benzo[k]fluorantene (n. CAS 207-08-9) – dibenz[a,h]antracene (n. CAS 53-70-3); e. l’immissione sul mercato di penumatici e battistrada per la rigenerazione se contengono oli diluenti che superano i valori limite di cui alla lettera d. 1bis I metodi di verifica e di analisi per la determinazione dei valori limite di cui al capoverso 1 lettere d ed e si fondano sulla direttiva 76/769/CEE del Consiglio con- cernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed ammini- strative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi3.
N. 3 cpv. 5
3 Deroghe
5 Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera e non si applica per l’immissione sul mercato di pneumatici rigenerati se i loro battistrada contengono oli diluenti che rispettano i valori limite di cui al numero 2 capoverso 1 lettera d.
3 GU L 262 del 27/9/1976, p. 201, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/90/CE (GU L 33 del 4/2/2006, p. 28).
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N. 6 cpv. 3 e 4
6 Disposizioni transitorie
3 I divieti di cui al numero 2 capoverso 1 lettera d si applicano per l’immissione sul mercato e l’impiego di oli diluenti per la fabbricazione di pneumatici o di compo- nenti di pneumatici a partire dal 1° gennaio 2010. 4 Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera e non si applica per l’immissione sul mercato di pneumatici e battistrada per la rigenerazione fabbricati prima del 1° gennaio 2010.
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Allegato 2.10 (art. 3)
Prodotti refrigeranti
N. 7 cpv. 5
7 Disposizioni transitorie
5 Per le pompe di calore fabbricate industrialmente con un ciclo frigorigeno perma- nentemente chiuso negli edifici abitativi, l’obbligo di autorizzazione secondo il numero 3.3 entra in vigore il 1° gennaio 2009.
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Allegato 2.15 (art. 3, 16)
Pile e accumulatori
Rimando contenuto nella rubrica (art. 3)
N. 2.2 cpv. 1 nota 73, primo periodo
2.2 Accumulatori al nichel-cadmio per veicoli elettrici
73 GU L 269 del 21/10/2000, p. 34, modificata da ultimo dalla decisione 2005/673/CE del Consiglio, del 20 settembre 2005 (GU L 254 del 30/9/2005, p. 69). …
N. 7.3 cpv. 3
7.3 Obbligo di notifica e scadenza
3 Se l’organizzazione affida all’Amministrazione federale delle dogane il prelievo della tassa, per il prelievo, la scadenza e gli interessi si applica per analogia la legis- lazione doganale.
N. 7.6 cpv. 5 e 6
7.6 Organizzazione
5 L’Amministrazione federale delle dogane può comunicare all’organizzazione i dati figuranti nelle dichiarazioni doganali e altre constatazioni in relazione all’im- portazione o all’esportazione di pile e accumulatori.
6 L’organizzazione può concordare con l’Amministrazione federale delle dogane la
riscossione della tassa al momento dell’importazione.
N. 10 cpv. 1 e 3
10 Disposizioni transitorie
1 Il divieto di cui al numero 2.2 capoverso 1 entra in vigore il 1° gennaio 2009.
3 Il divieto di cui al numero 2.2 capoverso 2 non si applica per i veicoli elettrici che sono stati immessi sul mercato per la prima volta in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) prima del 1° gennaio 2009.
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Allegato 2.16 (art. 3)
Disposizioni particolari concernenti i metalli
N. 3 cpv. 5
3 Cadmio in oggetti zincati
5 Per l’immissione sul mercato di materiali e componenti per veicoli, apparecchi
elettrici ed elettronici e relativi pezzi di ricambio nonché veicoli che contengono componenti zincati, si applicano le disposizioni dei numeri 5, 6 e 7 capoversi 2–5.
N. 5.1 nota 82
5.1 Definizioni
82 GU L 269 del 21/10/2000, p. 34, modificata da ultimo dalla decisione 2005/673/CE del Consiglio, del 20 settembre 2005 (GU L 254 del 30/9/2005, p. 69).
N. 5.2 cpv. 1, 3 e 4
5.2 Divieti
1 L’immissione sul mercato di nuovi materiali e componenti per veicoli il cui conte- nuto in massa di piombo o cromo(VI) è superiore allo 0,1 per cento o il cui conte- nuto in massa di cadmio per ogni materiale omogeneo è superiore allo 0,01 per cento è vietata.
3 Abrogato
4 Per componenti per veicoli costituiti da plastiche contenenti cadmio e per com- ponenti cadmiati per veicoli si applicano le disposizioni di cui al numero 2 e all’allegato 2.9.
N. 5.3
5.3 Deroghe
1 Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica per materiali e compo- nenti per veicoli elencati senza un limite temporale nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE, alle condizioni ivi specificate. 2 Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica per i pezzi di ricambio per veicoli che secondo il numero 7 capoverso 4 possono ancora essere immessi sul mercato, ad eccezione di: a. pesi equilibratori; b. spazzole di carbone;
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c. rame in materiali di attrito delle guarnizioni dei freni con un contenuto in massa di piombo superiore allo 0,4 per cento. 3 Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 2 non si applica per i veicoli che conten- gono materiali o componenti i quali, secondo il capoverso 1, possono essere immessi sul mercato.
N. 5.4
5.4 Etichettatura particolare
Secondo l’allegato II della direttiva 2000/53/CE, i materiali e i componenti per veicoli devono essere etichettati o resi identificabili con altri mezzi appropriati.
N. 6.1 lett. a, nota 84
6.1 Definizioni
84 GU L 37 del 13/2/2003, p. 19, modificata da ultimo dalla decisione 2006/310/CE della Commissione del 21 aprile 2006 (GU L 115 del 28.4.2006, p. 38).
N. 6.2 cpv. 1–3
6.2 Divieti
1 Gli apparecchi elettrici ed elettronici e i pezzi di ricambio nuovi per apparecchi elettrici ed elettronici non possono essere immessi sul mercato se i loro materiali o componenti hanno un contenuto in massa di piombo o cromo(VI) superiore allo 0,1 per cento, oppure un contenuto in massa di cadmio superiore allo 0,01 per cento per ogni materiale omogeneo.
2 Abrogato
3 Per componenti costituiti da materie plastiche contenenti cadmio e componenti
cadmiati si applicano le disposizioni del numero 2 e dell’allegato 2.9.
N. 6.3
6.3 Deroghe
1 Il divieto di cui al numero 6.2 capoverso 1 non si applica per:
a. apparecchi elettrici ed elettronici relativi alle categorie 8 (dispositivi medi- cali) e 9 (strumenti di monitoraggio e di controllo) secondo l’allegato IA del- la direttiva 2002/96/CE; b. apparecchi elettrici ed elettronici relativi alle categorie dell’allegato IA della direttiva 2002/96/CE, ma che appartengono a un altro tipo di apparecchio che non rientra nel campo di applicazione della direttiva;
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c. apparecchi elettrici ed elettronici che servono alla protezione di interessi essenziali di sicurezza della Svizzera o sono destinati espressamente a scopi militari; d. apparecchi elettrici ed elettronici che contengono i materiali o componenti elencati nell’allegato della direttiva 2002/95/CE, alle condizioni ivi speci- ficate. 2 Il divieto di cui al numero 6.2 capoverso 1 non si applica ai pezzi di ricambio per apparecchi elettrici ed elettronici che secondo il capoverso 1 o il numero 7 capover- so 5 possono essere immessi sul mercato.
N. 7
7 Disposizioni transitorie
1 I divieti di cui al numero 1.1 entrano in vigore il 1° luglio 2007.
2 Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica per i materiali e compo- nenti per veicoli che sono stati immessi sul mercato per la prima volta in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) prima del 1° agosto 2006. 3 Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica neppure per i materiali e componenti elencati nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE se questi: a. sono immessi sul mercato per la prima volta, in Svizzera o in uno Stato dell’UE o dell’AELS, entro i termini indicati in questo allegato; e b. adempiono ai requisiti citati in questo allegato. 4 Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 2 non si applica per veicoli che conten- gono materiali o componenti che sono stati immessi sul mercato secondo i capo- versi 2 e 3. 5 Il divieto di cui al numero 6.2 capoverso 1 non si applica per gli apparecchi elet- trici ed elettronici e i loro pezzi di ricambio che sono stati immessi sul mercato per la prima volta in Svizzera o in uno Stato dell’Unione europea (UE) o dell’Asso- ciazione europea di libero scambio (AELS) prima del 1° luglio 2006.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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