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AS 2007 2067

Ordinanza del DEFR sul riconoscimento di agenzie per la valutazione e l'accreditamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio (Ordinanza sulle agenzie di accreditamento di SUP)

Ordinanza del DFE sul riconoscimento di agenzie per la valutazione e l’accreditamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio (Ordinanza sulle agenzie di accreditamento di SUP) del 4 maggio 2007

Il Dipartimento federale dell’economia (DFE), visto l’articolo 17a capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 19951 sulle scuole universitarie professionali (LSUP); visto l’articolo 25a dell’ordinanza dell’11 settembre 19962 sulle scuole universitarie professionali (OSUP); visto l’accordo del ...3 sull’accreditamento di SUP, ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1 La presente ordinanza disciplina: a. le condizioni e la procedura per il riconoscimento di agenzie di accredita- mento (agenzie) alle quali è delegata la valutazione di richieste per l’ac- creditamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio oppure l’accreditamento di cicli di studio; b. la valutazione e l’accreditamento da parte delle agenzie riconosciute.

Sezione 2: Condizioni, procedura e durata del riconoscimento di agenzie

Art. 2 Condizioni 1 Possono essere riconosciute come agenzie persone fisiche e giuridiche con sede in Svizzera o all’estero.

2 Le agenzie devono adempiere le seguenti condizioni:

a. essere autorizzate dalla competente autorità dello Stato in cui hanno sede; b. disporre delle competenze scientifiche per valutare richieste di accre- ditamento e per accreditare cicli di studio secondo i requisiti definiti dal diritto federale;

RS 414.711.43

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Ordinanza sulle agenzie di accreditamento di SUP RU 2007

c. disporre delle necessarie competenze linguistiche per valutare le richieste; d. disporre di buone conoscenze del sistema di formazione svizzero e in parti- colare di quello delle scuole universitarie professionali; e. adempiere gli standard di cui all’allegato; f. praticare prezzi adeguati alle prestazioni di servizi fornite. 3 L’Organo di accreditamento e di garanzia della qualità delle istituzioni universita- rie svizzere (OAQ) è considerato quale agenzia ai sensi della presente ordinanza.

Art. 3 Procedura 1 L’agenzia presenta una richiesta di riconoscimento. Nella richiesta deve comprova- re, allegando la rispettiva documentazione, di adempiere le condizioni di cui all’articolo 2. 2 La richiesta scritta va presentata in duplice copia all’Ufficio federale della forma- zione professionale e della tecnologia (UFFT). 3 L’UFFT trasmette il dossier della richiesta alla Commissione federale delle scuole universitarie professionali per la valutazione. 4 Fondandosi sulla valutazione della Commissione federale delle scuole universitarie professionali e sentito il Consiglio SUP della CDPE, il DFE emana una decisione concernente la richiesta. Può vincolare il riconoscimento a oneri. 5 L’UFFT tiene un elenco delle agenzie riconosciute e lo pubblica in formato elet- tronico.

Art. 4 Durata

1 Il riconoscimento è rilasciato per una durata di cinque anni al massimo.

2 Su richiesta dopo una nuova valutazione, il riconoscimento può essere prorogato di cinque anni al massimo; ulteriori proroghe sono possibili.

Sezione 3: Valutazione e accreditamento da parte delle agenzie

Art. 5 Validità delle direttive sull’accreditamento Salvo disposizione contraria nella presente ordinanza, per la valutazione delle richie- ste e per l’accreditamento le agenzie si attengono alle direttive del 4 maggio 2007 per l’accreditamento di SUP.

Art. 6 Procedura per la valutazione di richieste di accreditamento 1 La scuola universitaria professionale che intende far valutare una richiesta di accreditamento da parte di un’agenzia riconosciuta, stipula con questa un contratto.

2 Presenta la richiesta direttamente all’agenzia trasmettendone copia all’UFFT.

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3 Conclusa la valutazione della richiesta di accreditamento, l’agenzia trasmette la perizia e la raccomandazione di accreditamento alla scuola universitaria professionale e all’UFFT per la preparazione della decisione di accreditamento da parte del DFE.

Art. 7 Procedura per l’accreditamento di cicli di studio 1 La scuola universitaria professionale che intende far accreditare un ciclo di studio da parte di un’agenzia, presenta una richiesta motivata all’UFFT. 2 Fondandosi sulla valutazione della Commissione federale delle scuole universitarie professionali, il DFE emana una decisione concernente la richiesta. 3 Qualora l’agenzia sia stata autorizzata a decidere sull’accreditamento, la scuola universitaria professionale stipula con questa un contratto. Il contratto è subordinato all’approvazione dell’UFFT.

4 L’agenzia autorizzata ad accreditare emana una decisione di accreditamento. La

decisione può essere impugnata al Tribunale amministrativo federale. 5 L’agenzia notifica la sua decisione di accreditamento alla scuola universitaria professionale e al DFE. 6 Trasmette un certificato d’accreditamento alla scuola universitaria professionale.

Art. 8 Valutazione delle richieste 1 La valutazione delle richieste è svolta nell’ambito di una procedura a tre livelli che comprende: a. l’autovalutazione scritta della scuola universitaria professionale; b. la valutazione esterna da parte di un gruppo di esperti stilata in un rapporto scritto; c. la raccomandazione di accreditamento da parte dell’agenzia.

2 La composizione del gruppo di esperti avviene conformemente al capitolo 3.7

degli standard Enqa4. A tal fine vanno considerate le caratteristiche specifiche delle scuole universitarie professionali.

3 L’agenzia deve assicurare che il gruppo di esperti abbia dimestichezza con le

particolarità del sistema svizzero delle scuole universitarie professionali e sia indi- pendente.

Sezione 4: Responsabilità e vigilanza

Art. 9 Agenzie: responsabilità e obbligo di annunciare 1 Le agenzie sono responsabili del risultato delle proprie valutazioni e decisioni di accreditamento.

4 Standards and Guidlines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. European Association for Quality Assurance in Higher Education (Enqa), Helsinki 2005.

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2 Devono annunciare immediatamente e spontaneamente all’UFFT tutte le modifi-

che essenziali concernenti le loro attività, segnatamente una comminatoria di falli- mento nei loro confronti, la cessazione dell’attività commerciale, la modifica del campo di attività, dell’organizzazione, del personale responsabile, dei rapporti di proprietà o della situazione finanziaria. 3 Qualora un’agenzia cessi l’attività commerciale oppure le venga revocato il rico- noscimento, la scuola universitaria professionale incarica un’altra agenzia di prose- guire i lavori. L’agenzia che cessa la propria attività o alla quale è stato revocato il riconoscimento sostiene le spese derivanti.

Art. 10 Protezione del segreto e dei dati 1 Servizi e persone che si occupano di dati relativi all’accreditamento devono atte- nersi al segreto d’ufficio, professionale e d’affari. 2 Alla procedura di accreditamento si applicano le disposizioni della legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati.

Art. 11 Vigilanza e obbligo di informare

1 L’UFFT esercita la vigilanza sulle agenzie.

2 Le agenzie devono fornire all’UFFT tutte le informazioni necessarie per adempiere la sua funzione di vigilanza.

3 Qualora constati inadempienze presso un’agenzia, l’UFFT può fissare un termine

entro il quale devono essere eliminate e stabilire condizioni. 4 In caso di gravi irregolarità, l’UFFT può sospendere il riconoscimento con effetto immediato; in tal caso presenta contemporaneamente al DFE una richiesta di revoca del riconoscimento.

Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 12 La presente ordinanza entra in vigore il 15 maggio 2007.

4 maggio 2007 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard

5 RS 235.1

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Allegato (art. 2 lett. e)

Standard per agenzie di accreditamento Se vogliono essere riconosciute, le agenzie di accreditamento devono adempiere la parte 3 degli standard Enqa del 20056 (Parte 3: Standard europei per agenzie di garanzia esterna della qualità7, pagg. 23–27)

3.1 Utilizzo di procedure per la garanzia esterna della qualità presso scuole

universitarie: in caso di garanzia esterna della qualità da parte di agenzie, si devono considerare la presenza e l’efficienza delle procedure per la garanzia esterna della qualità descritte nella parte 28 delle direttive e degli standard europei.

3.2 Statuto ufficiale: le agenzie devono essere riconosciute formalmente dalle

competenti autorità nello spazio universitario europeo9 come agenzie quali- ficate per la garanzia esterna della qualità e disporre di uno statuto giuridico. Devono attenersi alle direttive del quadro giuridico entro cui operano.

6 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area: European Association for Quality Assurance in Higher Education (Enqa), Helsinki 2005.

7 Traduzione a cura del DFE.

8 Standard Enqa, parte 2:

2.1 Utilizzo di procedure di garanzia interna della qualità: in caso di procedure di garanzia esterna della qualità deve essere considerata l’efficacia delle procedure di garanzia interna della qualità. 2.2 Sviluppo di processi di garanzia esterna della qualità: gli obiettivi del processo di garanzia della qualità devono essere sviluppati da tutti i responsabili (comprese le scuole universitarie) prima dell’inizio della procedura e resi pubblici congiuntamente con una descrizione delle procedure da utilizzare. 2.3 Criteri decisionali: ogni decisione formale adottata come risultato di un’attività di garanzia esterna della qualità deve fondarsi su criteri sistematicamente applicati ed esplicitamente resi pubblici. 2.4 Processi in funzione degli obiettivi: tutti i processi di garanzia eterna della qualità devono essere concepiti in modo da garantire la realizzazione degli obiettivi a tale scopo definiti. 2.5 Rapporti: i rapporti devono essere pubblicati e redatti in uno stile chiaro e comprensibile per i destinatari. Il lettore deve poter individuare rapidamente tutte le decisioni, distinzioni o raccomandazioni menzionate nei rapporti. 2.6 Successive procedure di controllo (follow-up): le procedure di controllo della qualità contenenti raccomandazioni per provvedimenti oppure richiedenti un successivo piano d’azione devono essere accompagnate da una procedura di controllo prestabilita che viene attuata sistematicamente. 2.7 Review periodiche: garanzie esterne della qualità per scuole universitarie e/o programmi devono essere svolti secondo cicli regolari. L’estensione di questo ciclo e le procedure di review devono essere stabilite preventivamente in modo chiaro e rese pubbliche. 2.8 Analisi del sistema complessivo: le agenzie di garanzia della qualità devono redigere periodicamente un rapporto riassuntivo che descrive e analizza risultati generali delle loro review, valutazioni, assessement ecc. 9 Il DFE esige un riconoscimento formale da parte delle autorità competenti del settore universitario di provenienza dell’agenzia.

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3.3 Attività: le agenzie devono svolgere regolarmente attività nell’ambito della

garanzia esterna della qualità (a livello istituzionale o di programma). 3.4 Risorse: le agenzie devono disporre di risorse adeguate e corrispondenti alle contingenze, sia a livello di personale sia in prospettiva finanziaria per orga- nizzare e svolgere in modo efficace ed efficiente le procedure per la garanzia esterna della qualità e per poter assicurare lo sviluppo dei loro processi e procedure. 3.5 Mission statement: le agenzie devono avere obiettivi chiari ed espliciti per il proprio lavoro che vengono descritti in una dichiarazione pubblicamente accessibile (mission statement).

3.6 Indipendenza: le agenzie devono essere indipendenti secondo due punti di

vista: devono essere autonome e operare sotto la propria responsabilità; i ter- zi, come scuole universitarie, ministeri o altri gruppi di interesse non devono avere nessuna possibilità di influenzare le conclusioni e le raccomandazioni presentate nei rapporti delle agenzie. 3.7 Criteri e metodi applicati dalle agenzie per la garanzia esterna della quali- tà: processi, criteri e procedure applicati devono essere prestabiliti e pubbli- camente accessibili. Si auspica che le procedure contengano di regola i seguenti elementi: – un’autovalutazione o una corrispondente procedura da parte dell’unità la cui qualità viene valutata; – una valutazione esterna da parte di un gruppo di esperti svolta con il coinvolgimento, se ritenuto adeguato, di uno o più studenti e con visite sul posto da parte dell’agenzia; – la pubblicazione di un rapporto, compresi decisioni, raccomandazioni o altri risultati formali; – una procedura successiva di controllo per la verifica dei provvedimenti (follow-up) adottati dall’unità da valutare quanto alla garanzia della qualità sulla base delle raccomandazioni contenute nel rapporto.

3.8 Obbligo di rendere conto: le agenzie devono disporre di procedure per il

proprio obbligo di rendere conto.

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