AS 2007 2209
Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR)
Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR)
RS 0.822.725.22; RU 2003 1765
Modificazioni dell’Accordo e dell’Allegato del 27 febbraio 2004 e del 16 giugno 2006 Entrato in vigore in Svizzera il 16 giugno 2006
Traduzione1
1a parte: modifiche dell’Accordo
L’art. 10 è sostituito dalle seguenti disposizioni:
Art. 10 Apparecchio di controllo 1. Le parti contraenti devono prescrivere, sui veicoli immatricolati sul loro territo- rio, il montaggio e l’utilizzazione di un apparecchio di controllo conformemente alle prescrizioni del presente accordo, compresi il suo allegato e le relative appendici.
2. L’apparecchio di controllo ai sensi del presente accordo deve rispondere, per
quanto concerne le sue condizioni di costruzione, di montaggio, di utilizzazione e di controllo, alle prescrizioni del presente accordo, compresi il suo allegato e le relative appendici. 3. Un apparecchio di controllo le cui condizioni di costruzione, montaggio, utilizza- zione e controllo sono conformi al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 è considerato conforme alle prescrizioni del presente accordo, compresi il suo allegato e le relative appendici.
L’art. 12 è sostituito dalle seguenti disposizioni:
Art. 12 Misure per assicurare l’applicazione dell’accordo 1. Ogni parte contraente prende tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente accordo, in particolare mediante adeguati controlli effettuati nei locali delle imprese e sulle strade, che coprano annualmente una parte importante e rappresentativa dei conducenti, delle imprese e dei veicoli di tutte le categorie di trasporto compresi nel campo di applicazione del presente accordo.
1 Traduzione del testo originale francese (RO 2007 2209).
2006-1674 2209
Prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti RU 2007
a) Le amministrazioni competenti delle parti contraenti devono organizzare i controlli in modo che: – nel corso di ogni anno civile sia controllato almeno l’1 % dei giorni lavorativi effettuati dai conducenti dei veicoli ai quali si applica il pre- sente accordo; – almeno il 15 % del numero totale di giorni lavorativi controllati lo sia sulle strade e almeno il 25 % nei locali delle imprese. b) I controlli effettuati sulle strade devono mirare agli elementi seguenti: – i periodi di guida quotidiani, le interruzioni e i periodi di riposo quoti- diani nonché, nel caso vi siano manifestamente state delle irregolarità, i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo; – l’ultimo periodo di riposo settimanale, se del caso; – il corretto funzionamento dell’apparecchio di controllo. Questi controlli sono effettuati senza discriminazione dei veicoli e dei conducenti residenti e non residenti. c) Nei locali delle imprese, oltre agli elementi sottoposti ai controlli sulle strade e oltre al rispetto delle disposizioni dell’articolo 10 paragrafo 3, devono essere controllati gli elementi seguenti: – i periodi di riposo settimanale e i periodi di guida tra questi periodi di riposo; – la limitazione su due settimane delle ore di guida; – la compensazione per la riduzione dei periodi di riposo giornalieri o set- timanali in applicazione dell’articolo 8 paragrafi 1 e 3; – l’utilizzazione dei fogli di registrazione e/o l’organizzazione del tempo di lavoro dei conducenti. 2. Nell’ambito di questo aiuto reciproco, le autorità competenti delle parti contraenti si comunicano regolarmente tutte le informazioni disponibili concernenti: – le infrazioni al presente accordo commesse dai non residenti e ogni sanzione applicata per tali infrazioni; – le sanzioni applicate da una parte contraente ai suoi residenti per infrazioni di questo genere commesse sul territorio di altre parti contraenti. Nel caso di infrazioni gravi, tale informazione deve includere le sanzioni applicate. 3. Se, in occasione di un controllo su strada del conducente di un veicolo immatri- colato in un’altra parte contraente, gli accertamenti effettuati danno motivo di crede- re che sono state commesse infrazioni non rilevabili nel corso di tale controllo per mancanza degli elementi necessari, le autorità competenti delle parti contraenti
interessate si forniscono reciproco aiuto per chiarire la situazione. Nel caso in cui, a tale scopo, la parte contraente competente proceda a un controllo nei locali dell’impresa, i risultati di tale controllo sono comunicati all’altra parte contraente interessata.
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4. Le parti contraenti cooperano allo scopo di organizzare controlli concertati sulle strade.
5. Ogni due anni, la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite
pubblica un rapporto concernente l’applicazione, nelle parti contraenti, del paragrafo
1 del presente articolo.
L’art. 13 è sostituito dalle seguenti disposizioni:
Art. 13 Disposizioni transitorie 1. Tutte le nuove disposizioni del presente accordo, compresi il suo allegato e le appendici 1B e 2 relative all’introduzione di un apparecchio di controllo digitale, diventeranno obbligatorie nei Paesi che sono parti contraenti di tale accordo al più tardi entro quattro anni dall’entrata in vigore degli emendamenti risultanti dall’applicazione della procedura di cui all’articolo 21. Di conseguenza, tutti i veico- li toccati dal presente accordo messi in circolazione per la prima volta dopo la sca- denza di questo termine dovranno essere muniti di un apparecchio di controllo conforme alle nuove prescrizioni. Durante il periodo transitorio di quattro anni le parti contraenti che non avranno ancora applicato tali disposizioni dovranno accetta- re e controllare sul loro territorio i veicoli immatricolati in un’altra parte contraente già muniti dell’apparecchio di controllo digitale in questione. 2. a) Le parti contraenti prendono le misure necessarie per poter rilasciare le carte del conducente di cui all’allegato del presente accordo, nella sua versione emendata, al più tardi tre mesi prima della scadenza del termine di quattro anni di cui al paragrafo 1. Questo termine minimo di tre mesi deve essere rispettato anche nel caso in cui una parte contraente applichi le disposizioni relative all’apparecchio di controllo digitale, conformemente all’appendice 1B dell’allegato al presente accordo, prima della scadenza del termine di quattro anni. La parte contraente deve in questo caso informare il Segretaria- to del Sottocomitato dei trasporti stradali della Commissione economica per l’Europa del modo in cui procede, sul suo territorio, l’introduzione dell’apparecchio di controllo digitale conformemente all’appendice 1B dell’allegato al presente accordo; b) Nell’attesa che le parti contraenti rilascino le carte di cui al comma a), le disposizioni dell’articolo 14 dell’allegato al presente accordo sono applica- bili ai conducenti che potrebbero trovarsi a condurre veicoli muniti di un apparecchio di controllo digitale conforme all’appendice 1B del presente al- legato. 3. Ogni strumento di ratifica o d’adesione depositato da uno Stato dopo l’entrata in vigore del presente emendamento sarà considerato applicabile all’accordo nella sua forma emendata, compreso il termine di applicazione di cui al paragrafo 1.
Se tale adesione avviene meno di due anni prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1, lo Stato, al momento di depositare il suo strumento di ratifica o d’adesione, informerà il depositario in merito alla data a partire dalla quale
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l’apparecchio di controllo digitale entrerà in vigore sul suo territorio. Questo Stato può avvalersi di un periodo transitorio che non deve superare due anni a partire dall’entrata in vigore dell’accordo nei suoi confronti. Il Depositario ne informerà allora tutte le parti contraenti. Le disposizioni del comma precedente si applicano ugualmente in caso di adesione di uno Stato dopo la scadenza del termine di applicazione di quattro anni di cui al paragrafo 1.
È aggiunto il seguente nuovo paragrafo: 5bis. Se un Paese diventa parte contraente del presente accordo tra il momento della notifica di un progetto di emendamento e il momento in cui esso è accettato, il Segretariato del Sottocomitato dei trasporti stradali della Commissione economica per l’Europa notifica al più presto l’emendamento proposto al nuovo Stato parte. Quest’ultimo può comunicare la sua eventuale obiezione al Segretariato generale, entro un termine di sei mesi a partire dal momento in cui la comunicazione di emen- damento originale è stata messa in circolazione tra tutte le parti contraenti.
È aggiunto il seguente nuovo paragrafo: 4bis. Se un Paese diventa parte contraente del presente accordo tra il momento della notifica di un progetto di emendamento e il momento in cui esso è accettato, il Segretariato del Sottocomitato dei trasporti stradali della Commissione economica per l’Europa notifica al più presto l’emendamento proposto al nuovo Stato parte. Quest’ultimo può comunicare la sua eventuale obiezione al Segretariato generale, entro un termine di sei mesi a partire dal momento in cui la comunicazione di emen- damento originale è stata messa in circolazione tra tutte le parti contraenti.
Nuovo art. 22bis
È aggiunto il nuovo art. 22bis:
Art. 22bis Procedura di emendamento dell’appendice 1B 1. L’appendice 1B dell’allegato al presente accordo sarà emendata sulla base della procedura definita nel presente articolo. 2. Ogni proposta di emendamento agli articoli introduttivi dell’appendice 1B sarà adottata dal Sottocomitato dei trasporti stradali della Commissione economica per l’Europa alla maggioranza delle parti contraenti presenti e votanti. L’emendamento così adottato sarà trasmesso dal Segretariato del Sottocomitato summenzionato al
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Segretario generale per la notifica a tutte le parti contraenti ed entrerà in vigore tre mesi dopo la data di tale notifica. 3. L’appendice 1B costituisce l’adattamento al presente accordo dell’allegato 1B2 del regolamento (CEE) n. 3821/85 di cui dall’articolo 10. Poiché essa dipende pertanto direttamente dalle evoluzioni introdotte dalle istanze dell’Unione europea in tale allegato, ogni emendamento a quest’ultimo le sarà applicabile alle condizioni seguenti: – il Segretariato del Sottocomitato dei trasporti stradali della Commissione economica per l’Europa informerà ufficialmente le amministrazioni compe- tenti di tutte le parti contraenti che la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ha pubblicato emendamenti all'allegato 1B del regolamento comuni- tario e, nel contempo, comunicherà questa informazione al Segretario gene- rale, fornendo una copia dei testi in questione; – tali emendamenti entreranno direttamente in vigore a livello di appendice 1B tre mesi dopo la data in cui l’informazione è stata comunicata alle parti con- traenti.
4. Se una proposta di emendamento concernente l’allegato del presente accordo
implica un emendamento dell’appendice 1B, gli emendamenti relativi a tale appen- dice non potranno entrare in vigore prima di quelli relativi all’allegato. Nel caso in cui, in tale contesto, gli emendamenti all’appendice 1B saranno presentati contem- poraneamente a quelli concernenti l’allegato, la loro entrata in vigore sarà determi- nata dalla data risultante dall’applicazione della procedura di cui all’articolo 21.
2a parte: modifiche dell’allegato
L’allegato è sostituito dal seguente testo:
2 Modificata in ultima istanza dai regolamenti della Commissione (CE) n. 1360/2002 del 13 giu. 2002 (GU L 207 del 5 ago. 2002, rettifica GU L 77 del 13 mar. 2004) e n. 432/2004 del 5 mar. 2004 (GU L 71 del 10 mar. 2004).
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Allegato
Apparecchio di controllo Disposizioni generali
I. Omologazione
Art. 1 Ai sensi del presente capitolo, il termine «apparecchio di controllo» indica «l’apparecchio di controllo o i suoi componenti». Le domande di omologazione per un modello di apparecchio di controllo, di foglio di registrazione o di carta intelligente, sono presentate a una parte contraente, corre- date degli opportuni documenti descrittivi, dal fabbricante o dal suo mandatario. Per un medesimo modello di apparecchio di controllo, di foglio di registrazione o di carta intelligente, la domanda può essere presentata a una sola parte contraente.
Art. 2 Ogni parte contraente accorda l’omologazione a ogni modello di apparecchio di controllo, di foglio di registrazione o di carta intelligente, se essi sono conformi alle prescrizioni delle appendici 1 o 1B e se la stessa parte contraente è in grado di sorvegliare la conformità della fabbricazione al modello omologato. L’omologazione del sistema di cui all’appendice 1B può essere accordata all’apparecchio di controllo solo se tutto il sistema (l’apparecchio di controllo stesso, la carta intelligente e i connettori elettrici al cambio) si sia dimostrato resistente a tutti i tentativi di manomettere o alterare i dati relativi alle ore di guida. I test neces- sari a questo scopo sono effettuati da periti a conoscenza delle tecniche più recenti in materia di manomissione. Le modifiche o le aggiunte a un modello omologato devono essere oggetto di un’omologazione di modello complementare da parte della parte contraente che ha accordato l’omologazione iniziale.
Art. 3 Le parti contraenti assegnano al richiedente un marchio di omologazione conforme al modello, fissato nell’appendice 2, per ogni modello di apparecchio di controllo, di foglio di registrazione o di carta intelligente da esse omologato ai sensi dell’arti- colo 2.
Art. 4 Le autorità competenti della parte contraente alla quale è stata presentata la domanda di omologazione trasmettono a quelle delle altre parti contraenti, entro il termine di un mese, una copia della scheda di omologazione corredata da una copia dei docu-
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menti descrittivi necessari, o comunicano alle stesse il rifiuto di omologazione per ogni modello di apparecchio di controllo, di foglio di registrazione o di carta intelli- gente che esse rispettivamente omologano o rifiutano di omologare; in caso di rifiuto comunicano la motivazione della decisione.
Art. 5 1. Se constata che apparecchi di controllo, fogli di registrazione o carte intelligenti recanti il marchio di omologazione da essa assegnato non sono conformi al modello che ha omologato, la parte contraente che ha accordato l'omologazione di cui all'ar- ticolo 2 adotta le misure necessarie per assicurare la conformità della fabbricazione al modello omologato. Queste misure possono giungere, se necessario, al ritiro dell’omologazione. 2. La parte contraente che ha accordato l’omologazione deve revocarla se gli appa- recchi di controllo, i fogli di registrazione o le carte intelligenti che sono stati omo- logati sono considerati non conformi al presente allegato, comprese le sue appendici, o presentano, nell’uso, un difetto di ordine generale che li rende inadatti alla loro destinazione. 3. Se è informata da un’altra parte contraente dell’esistenza di uno dei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, la parte contraente che ha accordato l'omologazione adotta, dopo aver consultato l’altra parte, le misure previste nei suddetti paragrafi, fatto salvo il paragrafo 5. 4. La parte contraente che ha constatato l’esistenza di uno dei casi previsti dal paragrafo 2 può sospendere l’immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi di controllo, dei fogli di registrazione o delle carte intelligenti fino a nuovo avviso. Lo stesso avviene nei casi previsti dal paragrafo 1 per gli apparecchi di controllo, per i fogli di registrazione o per le carte intelligenti dispensati dalla prima verifica, se il fabbricante, dopo essere stato avvertito, non li rende conformi al modello approvato o ai requisiti previsti dal presente allegato. In ogni caso, le autorità competenti delle parti contraenti si informano reciprocamen- te, entro un mese, della revoca di un’omologazione precedentemente accordata o di altre misure prese in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3, nonché dei motivi che la giustificano. 5. Se la parte contraente che ha accordato l’omologazione contesta l’esistenza dei casi previsti dai paragrafi 1 e 2 di cui è stata informata, le parti contraenti interessate si adoperano per comporre la vertenza.
Art. 6
1. Chi richiede l’omologazione per un modello di foglio di registrazione deve
precisare nella domanda il/i modello/i di apparecchio di controllo sui quali tale foglio è destinato a essere utilizzato e deve fornire, per il collaudo del foglio, un apparecchio adeguato del tipo appropriato.
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2. Le autorità competenti di ogni parte contraente indicano, sulla scheda di omolo- gazione del modello del foglio di registrazione, il/i modello/i di apparecchio di controllo sui quali il modello di foglio può essere utilizzato.
Art. 7 Le parti contraenti non possono rifiutare l’immatricolazione né vietare la messa in circolazione o l’uso di veicoli muniti di un apparecchio di controllo per motivi riguardanti tale apparecchio, se quest’ultimo è munito del marchio di omologazione di cui all’articolo 3 e della targhetta di montaggio di cui all’articolo 9.
Art. 8 Ogni decisione di rifiuto o di revoca dell’omologazione di un modello di apparec- chio di controllo, di foglio di registrazione o di carta intelligente, adottata in base al presente allegato, è motivata con precisione. Essa è notificata all’interessato con l’indicazione delle vie di ricorso offerte dalla legislazione in vigore nelle parti con- traenti e dei termini per la presentazione del ricorso.
II. Montaggio e controllo
Art. 9
1. Sono autorizzati a effettuare le operazioni di montaggio e di riparazione
dell’apparecchio di controllo soltanto i montatori o le officine autorizzati a tale fine dalle autorità competenti delle parti contraenti, dopo aver sentito, se esse lo deside- rano, il parere dei fabbricanti interessati. La durata di validità amministrativa delle carte dei montatori e delle officine auto- rizzati non può superare un anno. In caso di rinnovo, di deterioramento, di cattivo funzionamento, di perdita o di furto della carta rilasciata alle officine e ai montatori autorizzati, l’autorità rilascia una carta di sostituzione entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto una domanda circostanziata in tal senso. Se una nuova carta è rilasciata in sostituzione di una carta precedente, essa reca lo stesso numero d’informazione «officina»; l’indice è tuttavia aumentato di un’unità. L’autorità che rilascia la carta tiene un registro delle carte perdute, rubate o difettose. Le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi rischio di falsificazione delle carte rilasciate ai montatori e alle officine autorizzati. 2. Il montatore autorizzato o l’officina autorizzata appone un marchio particolare sui sigilli che effettua; inoltre, per gli apparecchi di controllo conformi all’appendice 1B, introduce i dati elettronici di sicurezza che consentono, in particolare, i controlli di autenticazione. Le autorità competenti di ogni parte contraente tengono un regi- stro dei marchi e dei dati elettronici di sicurezza utilizzati, come pure delle carte rilasciate alle officine e ai montatori autorizzati.
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3. Le autorità competenti delle parti contraenti si comunicano reciprocamente
l’elenco dei montatori o delle officine autorizzati, come pure delle carte loro rila- sciate, e si trasmettono copia dei marchi e delle necessarie informazioni concernenti i dati elettronici di sicurezza utilizzati. 4. La targhetta di montaggio apposta secondo le modalità previste nelle appendici 1 o 1B attesta la conformità del montaggio dell’apparecchio di controllo alle prescri- zioni del presente allegato. 5. I sigilli possono essere tolti dai montatori o dalle officine autorizzati dalle auto- rità competenti conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente arti- colo, oppure seguendo le modalità previste nelle appendici 1 o 1B del presente allegato.
III. Disposizioni di utilizzazione
Art. 10 Il datore di lavoro e i conducenti provvedono al buon funzionamento e al buon uso tanto dell’apparecchio di controllo quanto della carta del conducente, nel caso in cui questi si trovi a condurre un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all’appendice 1B.
Art. 11 1. Il datore di lavoro rilascia ai conducenti di veicoli muniti di un apparecchio di controllo conforme all’appendice 1 un numero sufficiente di fogli di registrazione, tenendo conto del carattere individuale di questi fogli, della durata di servizio e dell’obbligo di sostituire i fogli eventualmente deteriorati o ritirati da un agente incaricato del controllo. Il datore di lavoro consegna al conducente soltanto fogli di un modello omologati ad essere utilizzati nell’apparecchio montato a bordo del veicolo. Qualora il veicolo sia munito di un apparecchio di controllo conforme all’appendice 1B, il datore di lavoro e il conducente fanno in modo che, tenuto conto della durata di servizio, la stampa su richiesta di cui all’appendice 1B possa in caso di controllo effettuarsi correttamente. 2. L’impresa conserva, in buon ordine, i fogli di registrazione per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilascia una copia ai conducenti interessati che ne facciano domanda. I fogli sono esibiti o consegnati su richiesta degli agenti incaricati del controllo.
3. La carta del conducente di cui all’appendice 1B è rilasciata, su domanda del
conducente, dall’autorità competente della parte contraente nella quale egli ha resi- denza consueta.
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Una parte contraente può esigere che ogni conducente sottoposto alle disposizioni del presente accordo e che ha residenza consueta sul suo territorio sia detentore della carta del conducente: a) ai fini del presente accordo, si considera residenza consueta il luogo in cui la persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni per anno civi- le, a causa di legami personali e professionali oppure, nel caso di una perso- na senza legami professionali, a causa di legami personali stretti; tuttavia, la residenza consueta di una persona i cui legami professionali sono situati in un luogo diverso dai suoi legami personali e che, di conseguenza, si trova a soggiornare alternativamente in luoghi diversi di due o più parti con- traenti, deve trovarsi nel luogo dei suoi legami personali, a condizione che la persona vi faccia regolarmente ritorno. Quest’ultima condizione non è richiesta nel caso in cui la persona effettui un soggiorno in una parte contra- ente per eseguire una missione di durata determinata; b) i conducenti comprovano il luogo della loro residenza consueta mediante, in particolare, la carta d’identità, o qualsiasi altro documento valido; c) le autorità competenti della parte contraente che rilascia la carta di condu- cente possono chiedere elementi di informazione o prove supplementari se nutrono dubbi sulla validità della dichiarazione di residenza consueta effet- tuata conformemente al punto b), oppure al fine di determinati controlli spe- cifici; d) le autorità competenti della parte contraente si assicurano, nella misura del possibile, che il richiedente non sia già titolare di una carta di conducente valida. 4. a) L’autorità competente della parte contraente personalizza la carta di condu- cente conformemente alle disposizioni dell’appendice 1B, la durata di validità amministrativa della carta di conducente non può supe- rare cinque anni, il conducente può essere titolare di una sola carta valida. È autorizzato ad utilizzare solo la sua carta personalizzata. Non deve utilizzare una carta difettosa o scaduta, se al conducente è rilasciata una nuova carta in sostituzione di una carta pre- cedente, essa reca lo stesso numero di serie di carta del conducente: l’indice è tuttavia aumentato di un’unita. L’autorità che rilascia la carta tiene un regi- stro delle carte emesse, rubate, perdute o difettose durante un periodo corri-
spondente almeno alla durata di validità, in caso di deterioramento, di cattivo funzionamento, di perdita o di furto del- la carta del conducente, l’autorità rilascia una carta di sostituzione entro cin- que giorni lavorativi dal momento che ha ricevuto una domanda circostan- ziata in tal senso, in caso di domanda di rinnovo di una carta la cui validità giunga a termine, l’autorità rilascia una nuova carta prima della data di scadenza, purché la
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domanda le sia stata rivolta nei termini di cui all’articolo 12 paragrafo 1) comma 4; b) le carte del conducente sono rilasciate solo ai richiedenti che sono soggetti alle disposizioni del presente accordo; c) la carta del conducente è personale. Durante la sua durata di validità ammi- nistrativa, essa non può essere revocata o sospesa per alcun motivo, salvo nel caso in cui l’autorità competente di una parte contraente constati che la carta sia stata falsificata, che il conducente utilizzi una carta di cui non è tito- lare, oppure che la carta sia stata ottenuta sulla base di dichiarazioni false e/o di documenti falsificati. Se le misure di sospensione o di revoca summen- zionate sono prese da una parte contraente diversa da quella che ha rilasciato la carta, tale parte contraente rinvia la carta alle autorità della parte contraen- te che l’hanno rilasciata, indicando le ragioni della restituzione; d) le carte del conducente rilasciate dalle parti contraenti sono riconosciute reciprocamente; il titolare di una carta del conducente ancora valida rilasciata da una parte contraente che ha stabilito la sua residenza consueta in un’altra parte contra- ente può chiedere lo scambio della sua carta con una carta del conducente equivalente; spetta alla parte contraente che effettua lo scambio verificare, all’occorrenza, se la carta presentata sia effettivamente ancora valida; le parti contraenti che effettuano lo scambio rinviano la carta precedente alle autorità della parte contraente che l’hanno rilasciata e indicano le ragioni di questa restituzione; e) quando una parte contraente sostituisce o scambia una carta del conducente, questa sostituzione o questo scambio, come pure qualsiasi sostituzione o scambio ulteriori, è registrata in tale parte contraente; f) le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi rischio di falsificazione di carte del conducente. 5. Le parti contraenti vigilano affinché i dati necessari al controllo del rispetto del presente accordo, registrati e memorizzati dagli apparecchi di controllo conforme- mente all’appendice 1B del presente allegato, siano conservati in memoria durante almeno 365 giorni dopo la data della loro registrazione e possano essere messi a disposizione in condizioni che ne garantiscano la sicurezza e l’esattezza.
Le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie per assicurarsi che le opera- zioni volte a rivendere o mettere fuori servizio gli apparecchi di controllo non nuoc- ciano alla corretta applicazione del presente paragrafo.
Art. 12 1. I conducenti non utilizzano fogli di registrazione o carte del conducente sporchi o deteriorati. A questo scopo, i fogli e le carte del conducente devono essere adegua- tamente protetti.
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In caso di deterioramento di un foglio contenente registrazioni o di una carta del conducente, i conducenti devono accludere il foglio deteriorato o la carta del condu- cente deteriorata al foglio di riserva o all’appropriato foglio utilizzato per sostituirlo. In caso di deterioramento, di cattivo funzionamento, di perdita o di furto della carta del conducente, i conducenti devono chiederne la sostituzione, entro sette giorni di calendario, presso le autorità competenti della parte contraente nella quale hanno residenza consueta. I conducenti che desiderano rinnovare la carta del conducente devono presentare domanda alle autorità competenti della parte contraente nella quale hanno residenza consueta, al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data di scadenza della carta. 2. I conducenti utilizzano i fogli di registrazione o la carta del conducente per ogni giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di registrazione o la carta del conducente è ritirato solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il suo ritiro sia autorizzato diversamente. Nessun foglio di registrazione o carta del conducente può essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato. Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare l’apparecchio di controllo montato sul veicolo stesso, i gruppi di tempi indicati al paragrafo 3 secondo trattino, punti b), c) e d) del presente articolo, sono iscritti a mano, mediante registrazione manuale, automatica o in altro modo, in caratteri leggibili ed evitando di insudiciare i fogli. I conducenti apportano ai fogli di registrazione le modifiche necessarie nel caso in cui più di uno di loro si trovi a bordo del veicolo, in modo che le informazioni di cui al paragrafo 3 secondo trattino, punti b), c) e d) del presente articolo siano registrate sul foglio del conducente che si trova effettivamente al volante.
3. I conducenti:
– provvedono alla concordanza tra la registrazione dell’ora sul foglio e l’ora legale nel paese di immatricolazione del veicolo; – azionano i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separa- tamente e distintamente i seguenti periodi di tempo:
a) sotto il simbolo o *: il tempo di guida;
b) sotto il simbolo o *: tutti gli altri tempi di lavoro;
c) sotto il simbolo o *: il tempo di disponibilità, ovvero: – il tempo d’attesa, ossia il periodo durante il quale ai conducenti è richiesta la permanenza sul posto di lavoro soltanto per rispondere a eventuali chiamate al fine di riprendere la guida o di eseguire altri lavori; – il tempo trascorso al fianco di un conducente durante la marcia del veicolo; – il tempo trascorso in cuccetta durante la marcia del veicolo;
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d) sotto il simbolo o *: le interruzioni di guida e i periodi di riposo giornaliero. * Simboli utilizzati per il tachigrafo digitale. 4. Ogni parte contraente può permettere, per i fogli di registrazione utilizzati sui veicoli immatricolati nel suo territorio, che i periodi di tempo di cui al paragrafo 3 secondo trattino, punti b) e c) del presente articolo siano tutti registrati sotto il sim- bolo . 5. Ogni membro dell’equipaggio deve iscrivere sul foglio di registrazione le indica- zioni seguenti: a) cognome e nome all’inizio dell’utilizzazione del foglio; b) data e luogo all’inizio e alla fine dell’utilizzazione del foglio; c) numero di immatricolazione del veicolo al quale è assegnato prima del pri- mo viaggio registrato sul foglio e, in seguito, in caso di cambiamento di vei- colo, nel corso dell’utilizzazione del foglio; d) la lettura del tachimetro: – prima del primo viaggio registrato sul foglio; – alla fine dell’ultimo viaggio registrato sul foglio; – in caso di cambiamento di veicolo durante la giornata di servizio (con- tatore del veicolo al quale è stato assegnato e contatore del veicolo al quale sarà assegnato); e) se del caso, l’ora del cambio di veicolo. 5bis. Il conducente introduce nell’apparecchio di controllo conforme all’appendi- ce 1B il simbolo del Paese in cui inizia e quello del Paese in cui termina il suo periodo di lavoro giornaliero. L’immissione dei dati summenzionati è attivata dal conducente; essa può essere interamente manuale, ma anche automatica nel caso in cui l’apparecchio di controllo sia collegato a un sistema di posizionamento satellitare.
6. L’apparecchio di controllo definito nell’appendice 1 deve essere concepito in
modo da consentire agli agenti incaricati del controllo di leggere, previa eventuale apertura dell’apparecchio, senza deformare in modo permanente, danneggiare o insudiciare il foglio, le registrazioni relative alle nove ore che precedono l’ora di controllo. Gli apparecchi devono inoltre essere concepiti in modo tale da consentire di verifi- care, senza apertura della custodia, che le registrazioni vengono effettuate. 7. a) Il conducente al volante di un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all’appendice 1 deve essere in grado di presentare ogni qualvolta gli agenti di controllo lo richiedano: – i fogli di registrazione della settimana in corso e, ad ogni modo, il foglio dell’ultimo giorno della settimana precedente durante la quale ha guidato;
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– la carta del conducente, se è titolare di una tale carta; e – i documenti stampati dall’apparecchio di controllo definito dall’appen- dice 1B e relativi ai gruppi di tempi indicati al paragrafo 3, secondo trattino, punti a), b), c) e d) del presente articolo, nel caso in cui il con- ducente abbia guidato un veicolo munito di un tale apparecchio di con- trollo durante il periodo di cui al primo trattino del presente paragrafo; b) Il conducente al volante di un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all’appendice 1B deve essere in grado di presentare ogni qualvolta gli agenti di controllo lo richiedano: – la carta del conducente di cui è titolare; e – i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al sotto- paragrafo a), primo trattino, nel caso in cui abbia guidato, durante tale periodo, un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all’appendice 1. c) Un agente autorizzato può controllare il rispetto del presente accordo esami- nando i fogli di registrazione, i dati indicati o stampati che sono stati regi- strati dall’apparecchio di controllo o dalla carta del conducente e, se questi mancano, esaminando qualsiasi altro documento probante che consenta di giustificare il mancato rispetto di una disposizione quale quelle previste dall’articolo 13 paragrafi 2 e 3. 8. È vietato falsificare, cancellare o distruggere le registrazioni effettuate sul foglio di registrazione, i dati raccolti nell’apparecchio di controllo o la carta del conducen- te, come pure i documenti stampati dall’apparecchio di controllo definito all’appen- dice 1B. È parimenti vietato manomettere l’apparecchio di controllo, il foglio di registrazione o la carta del conducente e/o i documenti stampati allo scopo di falsifi- care le registrazioni, di renderle inaccessibili o di distruggerle. Nessun dispositivo che consenta di effettuare le manomissioni menzionate sopra deve trovarsi a bordo del veicolo.
Art. 13 1. Se l’apparecchio di controllo è guasto o difettoso, il datore di lavoro deve farlo riparare da un montatore o da un’officina autorizzati, non appena le circostanze lo consentano. Se il ritorno alla sede può avvenire solo dopo un periodo superiore a una settimana dal giorno in cui è stato constatato il guasto o il difetto di funzionamento, la ripara- zione deve essere effettuata strada facendo. Le parti contraenti possono riservarsi la possibilità di attribuire alle autorità compe- tenti la facoltà di vietare l’utilizzazione del veicolo nel caso in cui il guasto o il difetto non siano stati riparati nel rispetto delle condizioni stabilite sopra. 2. Durante il periodo in cui l’apparecchio di controllo è guasto o difettoso, se le indicazioni relative ai gruppi di tempo non sono più registrate o stampate corretta- mente dall’apparecchio di controllo, il conducente le riporta sul (sui) foglio (fogli) di registrazione o su un foglio appropriato, da allegare al foglio di registrazione o alla
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carta del conducente, sul quale è tenuto inoltre a riportare gli elementi che consen- tono di identificarlo (cognome e numero della sua patente di guida oppure cognome e numero della sua carta del conducente), compresa la sua firma. In caso di perdita, furto, deterioramento o cattivo funzionamento della carta, il conducente stampa, alla fine del suo viaggio, le indicazioni relative ai gruppi di tempi registrate dall’apparecchio di controllo e riporta sul documento stampato gli elementi che consentono di identificarlo (cognome e numero della sua patente di guida oppure cognome e numero della sua carta del conducente), compresa la sua firma. 3. In caso di deterioramento o cattivo funzionamento della sua carta, il conducente la restituisce all’autorità competente della parte contraente in cui egli ha residenza consueta. Il furto della carta del conducente deve essere dichiarato in debita forma alle autorità competenti della parte contraente dove il furto ha avuto luogo. La perdita della carta del conducente deve essere dichiarata in debita forma presso le autorità competenti della parte contraente che l’ha rilasciata e presso le autorità competenti della parte contraente in cui il conducente ha residenza consueta, nel caso in cui tali autorità fossero diverse. Il conducente può continuare a condurre il suo veicolo senza la sua carta del condu- cente durante un periodo massimo di 15 giorni di calendario, o durante un periodo più lungo se ciò sia necessario per ricondurre il veicolo alla sede dell’azienda, a condizione che egli possa giustificare l’impossibilità di presentare o di utilizzare la sua carta durante tale periodo. Se le autorità della parte contraente in cui il conducente ha residenza consueta sono diverse da quelle che gli hanno rilasciato la carta del conducente e se sono chiamate a rinnovarla, sostituirla o cambiarla, esse informano le autorità che hanno rilasciato la carta precedente dei motivi esatti del rinnovo, della sostituzione o dello scambio.
Art. 14 1. In applicazione dell’articolo 13 paragrafo 2 comma b) dell’accordo, i conducenti che, durante il periodo transitorio di quattro anni di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo, si trovano al volante, in circolazione internazionale, di un veicolo munito di un apparecchio di controllo digitale conforme all’appendice 1B del presente allegato e ai quali le autorità competenti non hanno ancora potuto rilasciare la carta del conducente devono essere in grado di presentare, in caso di requisizione, gli scontri- ni stampati o i rilevamenti che indicano i loro orari durante la settimana in corso e, ad ogni modo, lo scontrino e/o il rilevamento corrispondente al loro ultimo giorno di guida durante la settimana precedente. 2. Il paragrafo 1 non si applica ai conducenti di veicoli immatricolati in un Paese in cui la carta del conducente è obbligatoria. I conducenti sono tuttavia tenuti a presen- tare gli scontrini stampati in caso di requisizione. 3. Gli scontrini stampati di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere tutti gli elementi di informazione che consentano di identificare il conducente (cognome e numero della sua patente di guida), ivi compresa la sua firma.
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3a parte: modifiche delle appendici
Dopo l’appendice 1 è inserita la seguente appendice 1B:
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Appendice 1B
Disposizioni relative a costruzione, prova, montaggio e controllo del materiale di registrazione digitale utilizzato nei trasporti su strada
Art. 1 Preambolo 1. Poiché la presente appendice è un adattamento dell’allegato 1B del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada3, il contenuto di tale allegato non è ripro- dotto nell’AETR in considerazione del suo volume e del suo carattere estremamente tecnico. Per ottenere il testo ufficiale completo e i suoi ulteriori emendamenti, le parti contraenti devono riferirsi alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il contenuto della presente appendice si limita pertanto a un’introduzione che rinvia ai testi pertinenti dell’Unione europea e alle pagine della Gazzetta ufficiale sulle quali essi sono stati pubblicati, segnalando, mediante riferimenti incrociati, i punti particolari dove tale allegato deve essere adeguato al contesto dell’AETR. 2. Per facilitare la consultazione di tale allegato unitamente agli adeguamenti opera- ti per tenere conto del contesto dell’AETR e dare così una visione globale del testo […], una versione consolidata dell’appendice 1B sarà elaborata dal Segretariato della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite. Essa, tuttavia, non avrà alcuna forza di legge. Se necessario, questa versione, pubblicata nelle lingue ufficiali della CEE-ONU, sarà aggiornata.
Art. 2 Disposizioni introduttive all’appendice 1B
1. Conformemente all’articolo 1 paragrafo 1, le parti contraenti sono invitate a
riferirsi, per consultare l’allegato 1B, ai regolamenti della Commissione (CE) n. 1360/2002 del 13 giugno 2002 e n. 432/2004 del 5 marzo 2004 (si veda il rinvio qui di seguito per le date della loro pubblicazione sulla Gazzet- ta ufficiale dell’Unione europea) che adeguano per la settima e per l’ottava volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
2. Ai fini della presente appendice:
2.1 I termini che figurano nella colonna di sinistra devono essere sostituiti con i termini corrispondenti che figurano nella colonna di destra:
3 Così come emendato dal regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio il 24 set. 1998 (GU L 274 del 9 ott. 1998), e dai regolamenti della Commissione (CE) n. 1360/2002 del 13 giu. 2002 (GU L 207 del 5 ago. 2002, rettifica GU L 77 del 13 mar. 2004) e n. 432/2004 del 5 mar. 2004 (GU L 71 del 10 mar. 2004).
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Termini utilizzati nell’allegato 1B Termini utilizzati nell’AETR
Stato membro parte contraente SM PC sostituito con: appendice sotto-appendice Regolamento accordo o AETR Comunità CEE-ONU
2.2 I riferimenti ai testi giuridici che figurano nella colonna di sinistra devono essere sostituiti con i riferimenti che figurano nella colonna di destra: Testi giuridici della Testi giuridici di competenza del- Comunità europea la Commissione economica per l’Europa
Regolamento AETR n. 3820/85/CEE del Consiglio Direttiva Regolamento CEE n. 54 n. 92/23/CEE del Consiglio sostituito con: Direttiva n. 95/54/CE Regolamento CEE n. 10 della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 72/245/CEE del Consiglio
2.3 Qui di seguito si fornisce la lista di testi o di disposizioni per i quali non esiste un equivalente CEE-ONU o che necessitano un complemento d’informazione. Questi testi o informazioni sono citati solo pro memoria.
2.3.1 Il limite per la regolazione del limitatore di velocità, come stabilito
dall’allegato 1B/dall’appendice 1B punto I (Definizioni) lettera bb) è con- forme alle disposizioni della direttiva n. 92/6/CEE del 10 febbraio 1992 (GU L 57 del 02/03/1992). 2.3.2 La misurazione delle distanze, come stabilita dall’allegato 1B/dall’appendice 1B punto I (Definizioni) lettera u), è conforme alle disposizioni della diretti- va n. 97/27/CE del Consiglio del 22 luglio 1997, così come emendata nell’ultima versione (GU L 233 del 25/08/1997). 2.3.3 L’identificazione del veicolo, come stabilita dall’allegato 1B/dall’appendice 1B punto I (Definizioni) lettera nn), è conforme alle disposizioni della diret- tiva n. 76/114/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1975 (GU L 24 del 30/01/1976).
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2.3.4 Le prescrizioni in materia di sicurezza devono essere conformi alle disposi- zioni previste dalla raccomandazione n. 95/144/CE del Consiglio, del 7 apri- le 1995, su criteri comuni per la valutazione della sicurezza delle tecnologie d’informazione (GU L 93 del 26/04/1995). 2.3.5 La protezione delle persone fisiche per quanto concerne il trattamento di dati a carattere personale e la libera circolazione di questi dati devono essere conformi alle disposizioni della direttiva n. 95/46/CE del Consiglio, del 24 ottobre 1995, così come emendata nell’ultima versione (GU L 281 del 23/11/1995).
2.4 Altre disposizioni che devono essere modificate o abrogate:
2.4.1 il tenore della disposizione 172 è abrogato e sostituito dalla menzione
«riservato»;
2.4.2 la disposizione 174 è modificata come segue:
«il segno distintivo della parte contraente che ha rilasciato la carta. I segni distintivi delle parti contraenti che non sono membro dell’Unione europea sono quelli definiti dalla convenzione di Vienna del 1968 sulla circolazione stradale4 e dalla convenzione di Ginevra del 1949 sulla circolazione stra- dale.»; 2.4.3 il rinvio alla bandiera dell’Unione europea, seguito dalla sigla SM («Stato membro») nella disposizione 178 è sostituito dalla sigla «PC» («parti con- traenti»); l’indicazione della bandiera delle parti contraenti che non sono membro dell’Unione europea è facoltativo;
2.4.4 la disposizione 181 è modificata come segue:
«D’accordo con il segretariato della CEE-ONU, le parti contraenti possono aggiungere colori o marchi, ad esempio marchi di sicurezza, che non devono tuttavia pregiudicare l’applicazione delle altre disposizioni della presente appendice.»;
2.4.5 la disposizione 278 è modificata come segue:
«Un solo e medesimo organo competente effettua le prove di interopera- bilità.»;
2.4.6 le disposizioni 291–295 sono abrogate e sostituite dalla menzione «riser-
vato»;
2.4.7 nell’appendice 9/nella sotto-appendice 9 dell’AETR (Omologazione per tipo
– Lista dei test minimi prescritti), 1, 1-1, il periodo introduttivo è modificato come segue: «L’omologazione per tipo del materiale (o di un elemento) di registrazione o della carta del tachigrafo si fonda su:». L’appendice 2 è modificata come segue:
4 RS 0.741.10
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Appendice 2 Il titolo dell’appendice 2 è modificato come segue:
Marchio e schede di omologazione
Nell’elenco al punto I paragrafo 1, sono aggiunti o modificati i seguenti Paesi: Ungheria – 7 Svizzera – 14 Finlandia – 17 Liechtenstein – 33 Bulgaria – 34 Kazakistan – 35 Lituania – 36 Turchia – 37 Turkmenistan – 38 Azerbaigian – 39 Ex Repubblica – 40 jugoslava di Macedonia Andorra – 41 Uzbekistan – 44 Cipro – 49 Malta – 50 «Jugoslavia – 10» è sostituito con «Serbia e – 10» Montenegro
Il titolo del punto II è modificato come segue: II. Il scheda di omologazione per i prodotti conformi all’appendice 1
È aggiunto il nuovo punto III: III. Scheda di omologazione per i prodotti conformi all’appendice 1B La parte contraente che ha effettuato l’omologazione rilascia al richiedente una scheda di omologazione di cui viene riprodotto un modello qui di seguito. Per la comunicazione alle altre parti contraenti delle omologazioni accordate o degli even- tuali ritiri, ciascuna parte contraente utilizza copie di questo documento.
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Scheda di omologazione per i prodotti conformi all’appendice 1B
Nome dell’amministrazione competente ....................................................................... Comunicazione concernente (1): l’omologazione di il ritiro dell’omologazione di un modello di apparecchio di controllo un componente di apparecchio di controllo (2) una carta del conducente una carta dell’officina una carta dell’azienda una carta di controllo
N. di omologazione........................................................................................................ 1. Marchio di fabbrica o di commercio ..................................................................... 2. Denominazione del modello .................................................................................. 3. Nome del fabbricante............................................................................................. 4. Indirizzo del fabbricante ........................................................................................ 5. Presentato all’omologazione il .............................................................................. 6. Laboratorio(i) di prova .......................................................................................... 7. Data e numero dei verbali di laboratorio ............................................................... 8. Data dell’omologazione......................................................................................... 9. Data del ritiro dell’omologazione.......................................................................... 10. Modello(i) di componente(i) di apparecchio(i) di controllo con il(i) quale(i) il componente è destinato a essere utilizzato ............................................................ 11. Luogo..................................................................................................................... 12. Data........................................................................................................................ 13. In allegato i documenti illustrativi.........................................................................
14. Osservazioni (compresa l’ubicazione dei sigilli, se del caso)
............................................................ (Firma) (1) Apporre una croce a ciò che fa al caso. (2) Precisare il componente cui si riferisce la comunicazione.
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