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AS 2007 299

Ordinanza dell'UFV (1/06) concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria classica

Ordinanza dell’UFV (1/06) concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria classica

Modifica del 18 gennaio 2007

L’Ufficio federale di veterinaria ordina:

I L’ordinanza dell’UFV (1/06) del 16 marzo 20061 concernente misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria classica è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 3 frase introduttiva 3 Per quanto riguarda le regioni della Croazia in cui le autorità competenti hanno ordinato misure di protezione equivalenti a quelle della decisione 2006/115/CE2 della Commissione, sono inoltre vietati l’importazione e il transito dei seguenti animali e prodotti animali:

II L’allegato 2 è modificato come segue: Stralciare la Romania

III La presente ordinanza entra in vigore il 30 gennaio 2007.

18 gennaio 2007 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss

1 RS 916.443.40

2 GU L 48 del 18.2.2006, p. 28

2007-0090 299

Misure provvisorie al confine per la lotta contro la peste aviaria classica RU 2007

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