Lexipedia

AS 2007 3893

Ordinanza dell'UFV (1/07) concernente misure per la lotta contro l'afta epizootica

Ordinanza dell’UFV (1/07) concernente misure per la lotta contro l’afta epizootica

Modifica del 10 agosto 2007

L’Ufficio federale di veterinaria (UFV) ordina:

I L’ordinanza dell’UFV (1/07) del 7 agosto 20071 concernente misure per la lotta contro l’afta epizootica è modificata come segue:

Art. 1 In relazione all’afta epizootica nel Regno Unito, al fine di impedire una propagazio- ne dell’epizoozia le misure secondo la decisione 2007/554/CE del 9 agosto 20072 della Commissione della Comunità europea, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica nel Regno Unito e abroga la decisione 2007/552/CE3 sono applicabili per la Svizzera.

II La presente modifica entra in vigore l’11 agosto 2007 alle ore 00.00.4

10 agosto 2007 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss

1 RS 916.443.105.1; RU 2007 3785

2 GU L 210 del 9.08.2007, pag. 36;

3 GU L 206 del 7.08.2007, pag. 10;

4 La presente modifica è stata pubblicata in via straordinaria il 10 agosto 2007

(art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

2007-1966 3893

Misure per la lotta contro l’afta epizootica RU 2007

Ordinanza dell'UFV (1/07) concernente misure per la lotta contro l'afta epizootica | Lexipedia | Lexipedia