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AS 2007 5207

Accordo aggiuntivo fra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (con. all.)

Testo originale

Accordo aggiuntivo fra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo l’Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli

Concluso il 27 settembre 2007 Entrato in vigore il 27 settembre 2007

La Confederazione Svizzera («Svizzera»), la Comunità europea («la Comunità») e il Principato del Liechtenstein («Liechtenstein»), considerando quanto segue: (1) Il Liechtenstein costituisce un’unione doganale con la Svizzera a norma del Trattato del 29 marzo 19231 fra la Confederazione Svizzera e il Principato del Lie- chtenstein relativo all’inclusione del Liechtenstein nel territorio doganale svizzero («Trattato doganale»). (2) In forza del Trattato doganale, si applicano al Liechtenstein le disposizioni relative a un migliore accesso al mercato concesso dalla Svizzera ai prodotti agricoli originari della Comunità che sono oggetto dell’Accordo del 21 giugno 19992 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli («Accordo agricolo»). (3) Per la gestione dell’Accordo agricolo e per garantire il suo corretto funziona- mento, l’articolo 6 prevede l’istituzione di un comitato misto per l’agricoltura e l’articolo 19 dell’allegato 11 di un comitato misto veterinario, che possono modifi- care entrambi parti specifiche dell’Accordo agricolo. (4) A norma dell’Accordo aggiuntivo sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell’Accordo del 22 luglio 19723 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, l’Accordo del 22 luglio 19724 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea si applica al Liechtenstein: il Protocollo n. 3 stabili- sce che i prodotti del Liechtenstein sono considerati prodotti di origine svizzera. L’articolo 4 dell’Accordo agricolo prevede che le norme di origine applicabili ai sensi degli allegati 1, 2 e 3 sono quelle indicate nel Protocollo n. 3 dell’Accordo del 22 luglio 1972 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea.

RS 0.916.026.812

2007-2291 5207

Estensione al Liechtenstein dell'Acc. fra la Confederazione Svizzera RU 2007

(5) Tutte le disposizioni dell’Accordo agricolo, comprese eventuali modifiche apportate dai comitati misti, dovrebbero applicarsi al Liechtenstein. Parallelamente è opportuno sospendere, per quanto riguarda il Liechtenstein e per tutto il tempo in cui si applica ad esso l’Accordo agricolo, le parti corrispondenti dell’Accordo SEE, in particolare l’allegato I, l’allegato II capitoli XII e XXVII, e il Protocollo 47, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

1. L’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità

europea sul commercio di prodotti agricoli («Accordo agricolo»), comprese eventua- li modifiche decise dal comitato misto per l’agricoltura e dal comitato misto veteri- nario, si applica al Liechtenstein. 2. Gli adeguamenti degli allegati 4–11 dell’Accordo agricolo relativi al Liechten- stein figurano nell’allegato del presente Accordo («Accordo aggiuntivo») e ne costituiscono parte integrante.

Art. 2 1. Per l’applicazione e lo sviluppo dell’Accordo agricolo e senza alterarne la natura bilaterale, gli interessi del Liechtenstein sono rappresentati da un delegato del Liech- tenstein nell’ambito della delegazione svizzera presso il comitato misto per l’agricoltura e il comitato misto veterinario e i rispettivi gruppi di lavoro. 2. Il comitato misto per l’agricoltura può modificare l’allegato del presente Accordo aggiuntivo, a norma delle disposizioni degli articoli 6 e 11 dell’Accordo agricolo. Il comitato misto veterinario può modificare l’allegato del presente Accordo aggiunti- vo per quanto concerne l’allegato 11 dell’Accordo agricolo, a norma delle disposi- zioni dell’articolo 19 di detto allegato. Tali modifiche sono soggette all’approva- zione del delegato del Liechtenstein.

Art. 3 Il presente Accordo aggiuntivo: a) entra in vigore il giorno della firma; b) può essere rescisso mediante comunicazione scritta alle altre parti. Esso decade dopo un anno dalla data della comunicazione; c) cessa di essere applicabile qualora non sia più in vigore l’Accordo agricolo o il Trattato doganale.

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Art. 4 Il presente Accordo aggiuntivo è redatto in triplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tede- sca e ungherese, ciascuno di questi testi facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette settembre duemilasette.

Per la Confederazione Svizzera: Bernhard Marfurt

Per la Comunità europea: Matthias Brinkmann Álvaro Mendonça e Moura

Per il Principato del Liechtenstein: Principe Nicolas von und zu Liechtenstein

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Allegato

Principio

Le leggi e obblighi, disposizioni giuridiche, elenchi, nomi e termini previsti per la Svizzera nell’Accordo agricolo si applicano anche al Liechtenstein, fatti salvi i seguenti adeguamenti e aggiunte. Se alle autorità cantonali svizzere vengono assegnati doveri, responsabilità e poteri, essi spettano anche ai competenti enti governativi del Liechtenstein. Per le questioni gestite dalle autorità agricole cantonali, l’Ufficio agricolo («Landwirtschaftsamt»), Dr. Grass-Strasse 10, FL-9490 Vaduz, e, per le questioni gestite dalle autorità vete- rinarie e alimentari cantonali, l’Ufficio per le ispezioni alimentari e le questioni veterinarie (OFV) («Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen»), Post- platz 2, FL-9494 Schaan. Sono inoltre competenti per il Liechtenstein organizzazioni private a cui sono stati assegnati compiti specifici (es. organismi di ispezione e certificazione), se non diversamente stabilito qui di seguito.

Adeguamenti/aggiunte relativi agli allegati 4–11 dell’Accordo agricolo Allegato 4 relativo al settore fitosanitario Allegato 5 concernente l’alimentazione degli animali Allegato 6 relativo al settore delle sementi Allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli Denominazioni protette per prodotti vinicoli originari del Liechtenstein (nel senso dell’articolo 6 dell’allegato 7)

Indicazioni geografiche Vini di qualità – Balzers – Bendern – Eschen – Eschnerberg – Gamprin – Mauren – Ruggell – Schaan

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– Schellenberg – Triesen – Vaduz. Vini da tavola con indicazione geografica – Liechtensteiner Oberländer Landwein – Liechtensteiner Unterländer Landwein.

Menzioni tradizionali – Ablass – Appellation d’origine contrôlée – Auslese Liechtenstein – Beerenauslese – Beerle – Beerli – Beerliwein – Eiswein – Federweiss5 – Grand Cru Liechtenstein – Kretzer – Landwein – Sélection Liechtenstein – Strohwein – Süssdruck – Trockenbeerenauslese – Weissherbst. Allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino Denominazioni protette per acquaviti originarie del Liechtenstein (nel senso dell’articolo 4 dell’allegato 8)

5 Fatto salvo l’uso della menzione tradizionale tedesca «Federweisser» per i mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto, in conformità del par. 34c del R tedesco sui vini e degli art. 12, par. 1, lett. b), e 14, par. 1, del R (CE) n. 753/2002 della Commissione, modificato.

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Acquavite di vinaccia – Balzner Marc – Benderer Marc – Eschner Marc – Eschnerberger Marc – Gampriner Marc – Maurer Marc – Ruggeller Marc – Schaaner Marc – Schellenberger Marc – Triesner Marc – Vaduzer Marc. Allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biolo- gico Allegato 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializza- zione per i prodotti ortofrutticoli freschi Allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale Sistema TRACES La Commissione, in collaborazione con l’Ufficio per le ispezioni alimentari e le questioni veterinarie (OFV, «Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen»), integrerà il Liechtenstein nel sistema TRACES, a norma della decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004.2 Norme per gli animali destinati al pascolo frontaliero Le norme per gli animali destinati al pascolo frontaliero, definite all’appendice 5 dell’allegato 11 dell’Accordo agricolo, capitolo 1, punto III, si applicheranno, per quanto pertinenti, al Liechtenstein. Per il Liechtenstein le parti di cui all’articolo 1 della decisione 2001/672/CE3 della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna, a cui si fa riferimento nell’allegato corrispondente sono: il Liechtenstein.

2 GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63.

3 GU L 235 del 4.9.2001, pag. 23.

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Legislazione Nel caso del Liechtenstein, la legge del Liechtenstein sulla protezione degli ani- mali (TschG) del 20 dicembre 1988, LGBl. 1989 Nr. 3, LR 455.0 e l’ordinanza del Liechtenstein sulla protezione degli animali (TschV) del 12 giugno 1990, LGBl.

1990 Nr. 33, LR 455.01 sostituiranno l’ordinanza sulla protezione degli animali

(RS 455.1) che figura, per quanto riguarda la Svizzera, all’appendice 5 capitolo 3 titolo III Protezione degli animali, punto 1.

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