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AS 2007 6085

Ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione

Ordinanza relativa ai brevetti d’invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI)

Modifica del 17 ottobre 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 ottobre 19771 sui brevetti è modificata come segue:

Art. 117 cpv. 1 lett. b 1 Nel registro svizzero dei brevetti europei (art. 117 della legge) vengono registrati:

b. le indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti in merito alla pro- cedura d’opposizione, di limitazione o di revoca;

II La presente modifica entra in vigore il 13 dicembre 2007.

17 ottobre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 232.141

2007-1764 6085

Ordinanza sui brevetti RU 2007

6086