AS 2007 6631
Ordinanza del DDPS concernente il personale militare
Ordinanza del DDPS concernente il personale militare (OPers mil)
Modifica del 6 dicembre 2007
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), ordina:
I L’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20031 concernente il personale militare è modificata come segue:
Art. 22 cpv. 4
4 Dopo l’assegnazione di un nuovo luogo di lavoro, eccettuato il primo luogo di
lavoro dopo l’istruzione di base, gli aventi diritto di cui al capoverso 1 hanno diritto di principio durante sei anni al massimo a un’indennità supplementare per spese supplementari. Se, per mancanza di un successore idoneo, il trasferimento si protrae, la durata del diritto all’indennità è prorogata di volta in volta di un anno, ma al più tardi fino al termine del trasferimento.
Art. 24 Indennità per pasti intermedi in caso di lavoro notturno Gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e i sottufficiali di professione in servizio comandato in scuole o corsi durante almeno tre ore, tra le ore 20.00 e le 06.30, hanno diritto all’indennità per pasti intermedi in caso di lavoro notturno conformemente all’allegato 1.
Art. 24a Indennità per pasti presso il luogo di lavoro in caso di lavoro la mattina presto e di lavoro serale Gli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e i sottufficiali di professione in servizio comandato in scuole, corsi o corsi di formazione presso il luogo di lavoro prima delle ore 05.30 o dopo le 20.30, hanno diritto all’indennità per pasti conformemente all’allegato 1. Gli aspiranti non hanno alcun diritto a detta indennità.
1 RS 172.220.111.310.2
2007-2350 6631
Personale militare RU 2007
Art. 27 cpv. 2bis 2bis Gli ufficiali e i sottufficiali di professione specialisti nonché i soldati di professi- one in servizio comandato in scuole, corsi o corsi di formazione presso il luogo di lavoro prima delle ore 05.30 o dopo le 20.30, hanno diritto all’indennità per pasti conformemente all’allegato 1. Durante l’istruzione di base non sussiste alcun diritto a detta indennità.
Art. 28 cpv. 3bis 3bis I militari a contratto temporaneo in servizio comandato in scuole, corsi o corsi di formazione presso il luogo di lavoro prima delle ore 05.30 o dopo le 20.30, hanno diritto all’indennità per pasti conformemente all’allegato 1. Durante l’istruzione di base non sussiste alcun diritto a detta indennità.
II L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
6 dicembre 2007 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid
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Allegato 1 (art. 22–24a, 26–28)
Aliquote delle indennità
N. 3
Fr.
3 L’indennità per pasti ammonta a:
3.1 – in caso di lavoro notturno secondo l’articolo 24 12.50
3.2 – in caso di lavoro la mattina presto e di lavoro serale secondo gli
articoli 24a, 27 capoverso 2bis e 28 capoverso 3bis: – se vi è una possibilità di sussistenza presso la truppa: – colazione 7.— – cena 10.— – se non vi è alcuna possibilità di sussistenza presso la truppa: – colazione 12.50 – cena 25.—
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