AS 2007 6919
Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato
Traduzione1
Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite
Conclusa a New York il 9 dicembre 1994 Approvata dall'Assemblea federale il 22 giugno 20072 Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 9 novembre 2007 Entrata in vigore per la Svizzera il 9 dicembre 2007
Gli Stati parte alla presente Convenzione, profondamente preoccupati per l’aumentato numero dei morti e dei feriti fra i mem- bri del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, causato da attacchi deliberati, tenendo presente che gli attentati o gli altri maltrattamenti ai danni del personale che opera per conto delle Nazioni Unite sono ingiustificabili e inaccettabili, da parte di chiunque provengano, riconoscendo che le operazioni delle Nazioni Unite vengono condotte nell’interesse collettivo della comunità internazionale ed in conformità con i principi e con gli obiettivi dello Statuto delle Nazioni Unite3, consapevoli dell’importante contributo apportato dal personale delle Nazioni Unite e dal personale associato agli sforzi compiuti dalle Nazioni Unite nel campo della diplomazia preventiva, del ripristino, del mantenimento e del consolidamento della pace e delle operazioni umanitarie e di altro genere, consapevoli delle disposizioni esistenti che mirano a garantire la sicurezza del per- sonale delle Nazioni Unite e del personale associato, ed in particolare dei provvedi- menti adottati a tale riguardo dai principali organi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, riconoscendo tuttavia che le misure attualmente in vigore per proteggere il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato sono insufficienti, consapevoli che l’efficacia e la sicurezza delle operazioni delle Nazioni Unite è maggiore quando tali operazioni vengono condotte con il consenso e la collabora- zione dello Stato ospite, chiedendo a tutti gli Stati in cui è dispiegato il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato, ed a tutti coloro sui quali tale personale deve poter contare, di potersi appoggiare senza riserve al fine di facilitare lo svolgimento delle operazioni delle Nazioni Unite e di garantire l’assolvimento del proprio mandato,
RS 0.192.110.01
1 Dal testo originale francese (RO 2007 6919).
2 RU 2007 6917 3 RS 0.120
2006-2190 6919
Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite RU 2007
convinti che sia necessario adottare urgentemente misure adeguate ed efficaci per prevenire gli attentati contro il personale delle Nazioni Unite ed il personale associa- to, nonché punire gli autori di tali attentati, hanno concordato quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione: a) per «personale delle Nazioni Unite» si intendono: i) le persone impiegate o dispiegate dal Segretario Generale dell’Organiz- zazione delle Nazioni Unite in quanto membri di elementi militari, di polizia o civili di un’operazione delle Nazioni Unite; ii) altri funzionari o esperti in missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni specializzate o dell’Agenzia Internazionale per l’energia Atomica presenti ufficialmente nella zona in cui è in corso un’operazione delle Nazioni Unite; b) per «personale associato» si intendono: i) le persone assegnate da un governo o da un’organizzazione intergover- nativa con il consenso dell’organo competente delle Nazioni Unite; ii) le persone impiegate dal Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, da un’istituzione specializzata o dall’Agenzia Inter- nazionale per l’ Energia Atomica; e iii) le persone dispiegate da un’organizzazione o da un’istituzione non governativa umanitaria in base ad un accordo con il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, con un’istituzione specializ- zata o con l’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica, al fine di condurre attività di sostegno all’esecuzione del mandato di un’ope- razione delle Nazioni Unite; c) per «operazione delle Nazioni Unite» si intende un’operazione stabilita dall’organo competente dell’Organizzazione delle Nazioni Unite conforme- mente allo Statuto delle Nazioni Unite e condotta sotto l’autorità ed il con- trollo delle Nazioni Unite: i) quando scopo dell’operazione è il mantenimento o il ristabilimento del- la pace e della sicurezza internazionali; ovvero ii) quando il Consiglio di Sicurezza o l’Assemblea Generale abbiano dichiarato, ai fini della presente Convenzione, che esiste un rischio eccezionale per la sicurezza del personale che partecipa all’operazione; d) per «Stato ospite» si intende uno Stato sul territorio del quale viene condotta un’operazione delle Nazioni Unite;
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e) per «Stato di transito» si intende uno Stato, diverso dallo Stato ospite, sul territorio del quale si trovano in transito o sono temporaneamente presenti il personale delle Nazioni Unite o il personale associato o il loro materiale, nell’ambito di un’operazione delle Nazioni Unite.
Art. 2 Campo di applicazione 1. La presente Convenzione si applica al personale delle Nazioni Unite ed al perso- nale associato, come pure alle operazioni delle Nazioni Unite, in base alle defini- zioni di cui all’articolo 1.
2. La presente Convenzione non si applica alle operazioni delle Nazioni Unite
autorizzate dal Consiglio di Sicurezza come azioni coercitive, ai sensi del Capito- lo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, nell’ambito delle quali il personale viene impiegato come combattente contro le forze armate organizzate, ed alle quali si applica il diritto dei conflitti armati internazionali.
Art. 3 Identificazione 1. Gli elementi militari e di polizia di un’operazione delle Nazioni Unite ed i loro veicoli, navi ed aeromobili recheranno un marchio d’identificazione distintivo. Il resto del personale e gli altri veicoli, navi ed aeromobili impiegati nell’ambito delle operazioni delle Nazioni Unite recheranno un’adeguata identificazione, a meno che il Segretario Generale delle Nazioni Unite non decida altrimenti. 2. Ogni membro del personale delle Nazioni Unite e del personale associato recherà con se gli appropriati documenti di identità.
Art. 4 Accordi sullo status dell’operazione Lo Stato ospite e l’Organizzazione concluderanno, non appena possibile, un accordo sullo status dell’operazione e dell’insieme del personale ivi impiegato, che com- prenda in particolare disposizioni sui privilegi e le immunità degli elementi militari e di polizia dell’operazione.
Art. 5 Transito Lo Stato di transito agevolerà il libero transito del personale delle Nazioni Unite e del personale associato e del loro materiale da e verso lo Stato ospite.
Art. 6 Rispetto delle leggi e dei regolamenti 1. Fatti salvi i privilegi e le immunità di cui possono godere o le esigenze delle loro funzioni, il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato: a) rispetteranno le leggi ed i regolamenti dello Stato ospite e dello Stato di tran- sito;
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b) si asterranno dal compiere atti o svolgere attività incompatibili con l’impar- zialità e l’internazionalità delle loro funzioni. 2. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite adotterà tutte le misure adeguate per garantire il rispetto di tutti gli obblighi.
Art. 7 Obbligo di garantire la sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato 1. Il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato, il loro materiale ed i loro locali non saranno oggetto di alcun attentato, né di alcuna azione che impedisca loro di svolgere il mandato. 2. Gli Stati parte adotteranno tutte le misure adeguate per garantire la sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato. Gli Stati parte adotteranno, in particolare, tutte le misure adeguate per proteggere il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato dispiegati nel loro territorio dalle infrazioni previste all’articolo 9. 3. Ogni Stato parte collaborerà con l’Organizzazione delle Nazioni Unite e con gli altri Stati parte, ove necessario, ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, ed in particolare in tutti i casi in cui lo Stato ospite non sia in grado di adottare le misure richieste.
Art. 8 Obbligo di rilasciare o restituire all’Organizzazione il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato catturato o detenuto Fatte salve le disposizioni contrarie di un eventuale accordo sullo status delle forze, nel caso in cui membri del personale delle Nazioni Unite o del personale associato vengano catturati o detenuti nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni e ne venga stabilita l’identità, non potranno essere sottoposti ad interrogatorio e dovranno essere immediatamente rilasciati e consegnati all’Organizzazione delle Nazioni Unite, ovvero ad un’altra autorità competente. Nel frattempo, dovranno essere trattati in conformità con le norme ed i principi universalmente riconosciuti in materia di diritti dell’uomo, nonché con i principi e con lo spirito delle Convenzioni di Ginevra del 1949.
Art. 9 Infrazioni ai danni del personale delle Nazioni Unite e del personale associato
1. Il fatto intenzionale di:
a) perpetrare un omicidio od attuare un sequestro, ovvero di attentare altrimenti alla persona o alla libertà di un membro del personale delle Nazioni Unite o del personale associato; b) perpetrare, nei confronti dei locali ufficiali, del domicilio privato o dei mezzi di trasporto di un membro del personale delle Nazioni Unite o del personale associato, un attentato ed atti di violenza tali da metterne in pericolo la per- sona o la libertà;
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c) minacciare di commettere un attentato di tal genere allo scopo di costringere una persona fisica o giuridica a compiere un atto qualsiasi o ad astenersene; d) tentare di commettere un attentato di tal genere; e e) partecipare come complice a tale attentato o ad un tentativo di commetterlo, ovvero di organizzarne od ordinarne l’esecuzione, sarà considerato da ogni Stato parte un’infrazione secondo la propria legislazione interna. 2. Ogni Stato parte renderà le infrazioni di cui al paragrafo 1 passibili delle pene del caso, tenendo conto della loro gravità.
Art. 10 Competenza 1. Ogni Stato parte adotterà le misure necessarie a stabilire se sarà competente a giudicare delle infrazioni di cui all’articolo 9 nei casi seguenti: a) nel caso in cui l’infrazione venga commessa sul territorio di tale Stato, ovve- ro a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolati in tale Stato; b) nel caso in cui il presunto autore dell’infrazione abbia la nazionalità di tale Stato. 2. Uno Stato parte potrà altresì stabilire se sarà competente a giudicare di una qua- lunque di tali infrazioni: a) nel caso in cui essa venga commessa da un apolide avente residenza abituale in tale Stato; b) nel caso in cui la vittima sia cittadino di tale Stato; oppure c) nel caso in cui essa venga commessa allo scopo di costringere tale Stato a compiere un qualunque atto o ad astenersene. 3. Gli Stati parte che abbiano stabilito la propria competenza per i casi di cui al paragrafo 2 lo notificheranno al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Qualora essi, in un secondo momento, rinunceranno a tale competen- za, lo notificheranno al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 4. Ogni Stato parte adotterà le misure necessarie a stabilire se sarà competente a giudicare delle infrazioni di cui all’articolo 9 nel caso in cui il presunto autore dell’infrazione si trovi sul suo territorio e non venga sottoposto ad estradizione, in conformità con l’articolo 15, verso uno degli Stati che abbiano stabilito la loro competenza, in base al paragrafo 1 o al paragrafo 2.
5. La presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata in
virtù della legislazione interna.
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Art. 11 Prevenzione delle infrazioni contro il personale delle Nazioni Unite e il personale associato Gli Stati parte collaboreranno per prevenire le infrazioni di cui all’articolo 9, in particolare: a) adottando tutti i provvedimenti possibili al fine di impedire che nei rispettivi territori si preparino infrazioni destinate ad essere perpetrate all’interno o al di fuori dei loro territori; b) scambiando informazioni, in conformità con la legislazione nazionale, e coordinando i provvedimenti amministrativi e di altro genere da adottare, a seconda dei casi, allo scopo di prevenire che vengano commesse le infra- zioni.
Art. 12 Scambio di informazioni 1. Nelle modalità previste dalla sua legislazione interna, qualora vi sia motivo di ritenere che il presunto autore di un’infrazione di cui all’articolo 9 sia fuggito dal suo territorio, lo Stato parte sul territorio del quale è stata commessa l’infrazione comunicherà al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e, direttamente o tramite quest’ultimo, allo Stato o agli Stati interessati, tutti i fatti pertinenti relativi all’infrazione e tutte le informazioni a disposizione in merito all’identità del suo presunto autore. 2. Quando sia stata commessa un’infrazione prevista dall’articolo 9, tutti gli Stati parte in possesso di informazioni relative alla vittima ed alle circostanze in cui è stata commessa l’infrazione si sforzeranno, nelle modalità previste dalla legislazione interna, di comunicarle integralmente e rapidamente al Segretario Generale del- l’Organizzazione delle Nazioni Unite ed allo Stato o Stati interessati.
Art. 13 Misure atte a consentire il perseguimento o l’estradizione 1. Qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino, lo Stato parte sul territorio del quale si trova il presunto autore dell’infrazione adotterà le misure previste dalla legislazione interna per assicurare la presenza dell’interessato ai fini del persegui- mento o dell’estradizione. 2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 verranno notificate, in con- formità con la legislazione interna e senza indugi, al Segretario Generale dell’Or- ganizzazione delle Nazioni Unite e, direttamente o per suo tramite: a) allo Stato sul territorio del quale è stata commessa l’infrazione; b) allo Stato o agli Stati di cui il presunto autore dell’infrazione è cittadino o, nel caso in cui questo sia apolide, allo Stato nel territorio del quale egli risie- de abitualmente; c) allo Stato o agli Stati di cui la vittima è cittadino; e d) a tutti gli altri Stati interessati.
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Art. 14 Esercizio dell’azione penale contro i presunti autori delle infrazioni Lo Stato parte sul territorio del quale viene scoperto il presunto autore dell’infra- zione, nel caso in cui non proceda alla sua estradizione, sottoporrà il caso, senza eccezione alcuna e senza indebito ritardo, alle autorità competenti, perché venga esercitata l’azione penale, in base ad una procedura conforme alla sua legislazione. Le autorità adotteranno le loro decisioni con le stesse modalità seguite per le infra- zioni gravi di diritto comune, in conformità con la legislazione di tale Stato.
Art. 15 Estradizione dei presunti autori di un’infrazione 1. Nel caso in cui le infrazioni di cui all’articolo 9 non figurino come casi oggetto di estradizione in un trattato di estradizione stipulato fra gli Stati parte, si riterrà che esse vi figurino. Gli Stati parte si impegneranno ad inserire tali infrazioni fra i casi di estradizione in tutti i trattati che stipuleranno fra di loro. 2. Qualora ad uno Stato parte che subordini l’estradizione all’esistenza di un trattato pervenga una richiesta di estradizione di uno Stato parte con il quale non abbia stipulato alcun trattato di estradizione, esso avrà facoltà di considerare la presente convenzione come base giuridica dell’estradizione per quanto riguarda tali infrazio- ni. L’estradizione sarà soggetta alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato a cui è pervenuta la richiesta. 3. Gli Stati parte che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato riconosceranno le infrazioni come casi oggetto di estradizione in conformità con le modalità previste dalla legislazione dello Stato che riceve la domanda. 4. Fra gli Stati parte, ciascuna di queste infrazioni sarà considerata, ai fini dell’estra- dizione, come commessa sia nel luogo in cui è stata compiuta che nel territorio degli Stati parte che hanno stabilito la loro competenza, in conformità con il paragrafo 1 o 2 dell’articolo 10.
Art. 16 Collaborazione in materia penale 1. Gli Stati parte si presteranno la massima collaborazione in occasione di tutti i procedimenti penali intentati per le infrazioni di cui all’articolo 9, anche per quanto riguarda la comunicazione di tutti gli elementi di prova a loro disposizione e che sono necessari ai fini dei procedimenti stessi. La legislazione dello Stato che riceve la richiesta è applicabile in tutti i casi. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non pregiudicheranno gli obblighi di assi- stenza reciproca derivanti da altri trattati.
Art. 17 Equo trattamento 1. Tutti coloro che saranno oggetto di inchiesta o di procedimenti, per via di una delle infrazioni di cui all’articolo 9, dovranno godere di un trattamento e di un processo equi, nonché della completa tutela dei loro diritti in ogni fase dell’inchiesta o del procedimento.
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2. Il presunto autore dell’infrazione avrà il diritto di:
a) comunicare immediatamente con il rappresentante competente più vicino dello Stato o degli Stati di cui è cittadino o che sono altrimenti autorizzati a tutelare i suoi diritti o, nel caso in cui sia apolide, dello Stato che, su richie- sta dell’interessato, sia disposto a tutelare i suoi interessi; b) ricevere la visita di un rappresentante di tale Stato o di tali Stati.
Art. 18 Notifica dell’esito del procedimento Lo Stato parte nel quale il presunto autore di un’infrazione è oggetto di procedimenti ne comunicherà l’esito finale al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che trasmetterà tali informazioni agli altri Stati parte.
Art. 19 Diffusione Gli Stati parte si impegneranno a divulgare la presente Convenzione nella misura più ampia possibile, ed in particolare ad includerne lo studio, e lo studio delle disposi- zioni pertinenti del diritto internazionale umanitario, nei loro programmi di istruzio- ne militare.
Art. 20 Clausole di salvaguardia Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione inciderà su: a) l’applicabilità del diritto internazionale umanitario e delle norme universal- mente riconosciute in materia di diritti dell’uomo sancite da strumenti inter- nazionali per quanto riguarda la protezione delle operazioni delle Nazioni Unite, nonché del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, ovvero il dovere di tale personale di rispettare tale diritto e tali norme; b) i diritti e i doveri degli Stati, in conformità con lo Statuto delle Nazioni Uni- te, per quanto riguarda il consenso all’ingresso delle persone nel loro territo- rio; c) il dovere del personale delle Nazioni Unite e del personale associato di com- portarsi conformemente al mandato di un’operazione delle Nazioni Unite; d) il diritto degli Stati che forniscono volontariamente personale ai fini di un’operazione delle Nazioni Unite di ritirare tale personale, ponendo fine al- la sua partecipazione all’operazione; o e) il diritto ad un adeguato indennizzo in caso di decesso, invalidità, incidente o malattia delle persone volontariamente assegnate da uno Stato ad un’operazione delle Nazioni Unite ed imputabili all’esercizio delle funzioni di mantenimento della pace.
Art. 21 Diritto di legittima difesa Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata come limitante il diritto di legittima difesa.
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Art. 22 Composizione delle controversie 1. Tutte le controversie fra due o più Stati parte circa l’interpretazione o l’applica- zione della presente Convenzione, che non siano composte tramite negoziato, saran- no sottoposte ad arbitrato, su richiesta di una delle parti. Nel caso in cui, nei sei mesi successivi alla data di richiesta di arbitrato, le parti non riescano ad accordarsi sull’organizzazione dell’arbitrato, una delle due potrà sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, presentando una richiesta in conformità con lo Statuto della Corte.
2. Nel momento in cui firmeranno la presente Convenzione, la ratificheranno,
l’accetteranno, l’approveranno o vi aderiranno, gli Stati parte potranno dichiarare di non considerarsi vincolati dall’insieme o da parte delle disposizioni del paragrafo 1. Gli altri Stati parte non saranno vincolati dal paragrafo 1 o dalla parte pertinente di tale paragrafo nei confronti degli Stati parte che avranno espresso tale riserva. 3. Gli Stati parte che avranno espresso una riserva, in conformità con le disposizioni del paragrafo 2, potranno in qualsiasi momento ritirare tale riserva tramite notifica indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 23 Riunioni d’esame Su richiesta di uno o più Stati parte, e con l’approvazione della maggioranza di essi, il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite convocherà una riunione degli Stati parte, allo scopo di esaminare l’attuazione della Convenzione ed i problemi riscontrati nella sua applicazione.
Art. 24 Firma La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati fino al 31 dicembre 1995, presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.
Art. 25 Ratifica, accettazione o approvazione La presente Convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segre- tario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 26 Adesione La presente Convenzione è aperta all’adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 27 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entrerà in vigore 30 giorni dopo la data in cui saranno stati depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 22 strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
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2. Per tutti gli Stati che abbiano ratificato, accettato o approvato la Convenzione o che vi avranno aderito dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesi- mo giorno successivo alla data di deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Art. 28 Denuncia
1. Ciascuno degli Stati parte potrà denunciare la presente Convenzione tramite
notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. La denuncia prenderà effetto un anno dopo la data, in cui il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite avrà ricevuto detta notifica.
Art. 29 Testi facenti fede L’originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa faranno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segre- tario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà copie con- formi autenticate a tutti gli Stati.
Fatto a New York il 9 dicembre 1994.
(Seguono le firme)
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Campo d’applicazione il 15 novembre 2007 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)
Albania 30 marzo 2001 A 29 aprile 2001 Argentina 6 gennaio 1997 15 gennaio 1999 Australia 4 dicembre 2000 3 gennaio 2001 Austria 6 settembre 2000 A 6 ottobre 2000 Azerbaigian 3 agosto 2000 A 2 settembre 2000 Bangladesh 22 settembre 1999 22 ottobre 1999 Belarus 29 novembre 2000 29 dicembre 2000 Belgio* 19 febbraio 2002 21 marzo 2002 Bolivia 22 dicembre 2004 21 gennaio 2005 Bosnia e Erzegovina 11 agosto 2003 A 10 settembre 2003 Botswana 1° marzo 2000 A 31 marzo 2000 Brasile 6 settembre 2000 6 ottobre 2000 Brunei 20 marzo 2002 A 19 aprile 2002 Bulgaria 4 giugno 1998 A 15 gennaio 1999 Canada 3 aprile 2002 3 maggio 2002 Ceca, Repubblica 13 giugno 1997 15 gennaio 1999 Cile 27 agosto 1997 A 15 gennaio 1999 Cina* 22 settembre 2004 A 22 ottobre 2004 Hong Kong 22 settembre 2004 22 ottobre 2004 Macao 22 settembre 2004 22 ottobre 2004 Cipro** 1° luglio 2003 A 1° agosto 2003 Corea (Nord)* 8 ottobre 2003 A 7 novembre 2003 Corea (Sud) 8 dicembre 1997 A 15 gennaio 1999 Costa Rica* 17 ottobre 2000 A 16 novembre 2000 Côte d’Ivoire 13 marzo 2002 A 12 aprile 2002 Croazia 27 marzo 2000 A 26 aprile 2000 Danimarca 11 aprile 1995 15 gennaio 1999 Ecuador 28 dicembre 2000 A 27 gennaio 2001 Estonia* 8 marzo 2006 A 7 aprile 2006 Figi 1° aprile 1999 1° maggio 1999 Filippine 17 giugno 1997 15 gennaio 1999 Finlandia 5 gennaio 2001 4 febbraio 2001 Francia 9 giugno 2000 9 luglio 2000 Germania* 22 aprile 1997 15 gennaio 1999 Giamaica 8 settembre 2000 A 8 ottobre 2000 Giappone 6 giugno 1995 15 gennaio 1999 Grecia** 3 agosto 2000 A 2 settembre 2000 Guinea 7 settembre 2000 A 7 ottobre 2000 Guyana 21 maggio 2004 A 20 giugno 2004 Irlanda 28 marzo 2002 A 27 aprile 2002 Islanda 10 maggio 2001 A 9 giugno 2001
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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)
Italia 5 aprile 1999 5 maggio 1999 Kenya 19 ottobre 2004 A 18 novembre 2004 Kuwait* 19 luglio 2004 A 18 agosto 2004 Laos* 22 agosto 2002 A 21 settembre 2002 Lesotho 6 settembre 2000 A 6 ottobre 2000 Libano 25 settembre 2003 A 25 ottobre 2003 Liberia 22 settembre 2004 A 22 ottobre 2004 Libia 22 settembre 2000 A 22 ottobre 2000 Liechtenstein 11 dicembre 2000 10 gennaio 2001 Lituania 8 settembre 2000 A 8 ottobre 2000 Lussemburgo 30 luglio 2001 29 agosto 2001 Macedonia 6 marzo 2002 A 5 aprile 2002 Monaco 5 marzo 1999 A 4 aprile 1999 Mongolia 25 febbraio 2004 A 26 marzo 2004 Montenegro 23 ottobre 2006 S 3 giugno 2006 Nauru 12 novembre 2001 A 12 dicembre 2001 Nepal* 8 settembre 2000 A 8 ottobre 2000 Norvegia 3 luglio 1995 15 gennaio 1999 Nuova Zelanda 16 dicembre 1998 15 gennaio 1999 Paesi Bassi* a 7 febbraio 2002 9 marzo 2002 Antille olandesi 7 febbraio 2002 9 marzo 2002 Aruba 7 febbraio 2002 9 marzo 2002 Panama 4 aprile 1996 15 gennaio 1999 Polonia 22 maggio 2000 21 giugno 2000 Portogallo 14 ottobre 1998 15 gennaio 1999 Regno Unito** 6 maggio 1998 15 gennaio 1999 Romania 29 dicembre 1997 15 gennaio 1999 Russia 25 giugno 2001 25 luglio 2001 Samoa 19 agosto 2005 18 settembre 2005 Senegal 9 giugno 1999 9 luglio 1999 Serbia 31 luglio 2003 A 30 agosto 2003 Singapore 26 marzo 1996 A 15 gennaio 1999 Slovacchia* 26 giugno 1996 15 gennaio 1999 Slovenia 21 gennaio 2004 A 20 febbraio 2004 Spagna 13 gennaio 1998 15 gennaio 1999 Sri Lanka 23 settembre 2003 A 23 ottobre 2003 Svezia 25 giugno 1996 15 gennaio 1999 Svizzera 9 novembre 2007 A 9 dicembre 2007 Tunisia* 12 settembre 2000 12 ottobre 2000 Turchia* 9 agosto 2004 A 8 settembre 2004 Turkmenistan 29 settembre 1998 A 15 gennaio 1999 Ucraina 17 agosto 1995 15 gennaio 1999
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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)
Ungheria 13 luglio 1999 A 12 agosto 1999 Uruguay 3 settembre 1999 3 ottobre 1999 Uzbekistan 3 luglio 1996 A 15 gennaio 1999 * Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali,
3003 Berna.
a Al Regno in Europa.
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