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AS 2007 917

Ordinanza sulla navigazione aerea

Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA)

Modifica del 9 marzo 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione Negli articoli 111 capoverso 2, 112 capoverso 1, 115, 117 capoverso 1, 118 capo- verso 2 e 120 capoversi 2 e 3 l’espressione «Dipartimento» è sostituita con l’espressione «Ufficio federale».

Titolo prima dell’art. 77

5 Circolazione, esercizio e manutenzione

51 Sistema di segnalazione di eventi nel settore dell’aviazione

Art. 77 Principi 1 Il sistema di segnalazione secondo gli articoli 77–77g ha lo scopo di migliorare la sicurezza della navigazione aerea. 2 Sono fatti salvi gli altri obblighi di dichiarazione previsti dal diritto federale.

Art. 77a Definizioni a. Evento: qualsiasi interruzione operativa, difetto, guasto o altra situazione irregolare che influisce o può influire sulla sicurezza di un aeromobile, dei suoi occupanti o di terzi senza che si giunga a un infortunio o a un incidente aeronautico; b. sicurezza: affidabilità tecnica e operativa per la protezione delle persone, negli aeromobili e a terra, da incidenti causati dall’attività aeronautica; c. registrazione: ricevimento e anonimizzazione di una segnalazione e regi- strazione della stessa in una banca dati;

1 RS 748.01

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d. anonimizzazione: cancellazione dalle segnalazioni di tutti i dati di natura personale o tecnica che permettono di identificare l’autore della segnala- zione o terzi; e. analisi: elaborazione ulteriore delle segnalazioni; in particolare, l’accerta- mento supplementare dei fatti e il confronto con le segnalazioni pervenute fino a quel momento come pure le relative analisi volte a individuare tempe- stivamente evoluzioni pericolose.

Art. 77b Eventi da segnalare 1 Devono essere segnalati tutti gli eventi di cui agli allegati I e II della Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 20032 relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile. Si applica la versione della direttiva più aggiornata e valida per la Svizzera3. 2 Per gli infortuni e gli incidenti aeronautici sono applicabili esclusivamente le disposizioni dell’ordinanza del 23 novembre 19944 concernente le inchieste sugli infortuni e incidenti aeronautici.

Art. 77c Persone soggette all’obbligo di segnalazione Per gli eventi che si verificano nel loro ambito di attività, sono soggetti all’obbligo di segnalazione: a. l’esercente o il comandante di un aeromobile a turbina o di trasporto pubbli- co usato da un esercente per il quale la Svizzera, o uno Stato equiparato sotto questo punto di vista alla Svizzera5, assicura la vigilanza sulla sicurezza; b. le persone addette alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione o alla modifica di un aeromobile a turbina o di trasporto pubblico, o di qual- siasi apparecchiatura o parte di esso, sotto la vigilanza della Svizzera o di uno Stato equiparato sotto questo punto di vista alla Svizzera; c. le persone che firmano un certificato di revisione o di idoneità al servizio di un aeromobile a turbina o di trasporto pubblico, o di qualsiasi apparecchiatu- ra o parte di esso, sotto la vigilanza della Svizzera o di uno Stato equiparato sotto questo punto di vista alla Svizzera; d. le persone che svolgono una funzione che presuppone il rilascio, da parte della Svizzera o di uno Stato equiparato sotto questo punto di vista alla Sviz- zera, di un’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di controllore del traffico aereo;

2 GU L 167 del 4 luglio 2003, pag. 23 segg.

3 La versione della direttiva più aggiornata e valida per la Svizzera è indicata nell’allegato all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68). 4 RS 748.126.3.

5 Un elenco di questi Stati può essere consultato presso l’Ufficio federale.

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e. le persone che svolgono attività concernenti la registrazione, l’elaborazione e la diffusione delle notizie aeronautiche (incluse le informazioni meteorolo- giche per l’aviazione); f. i capi di aerodromi civili, nella misura in cui l’evento che ha avuto luogo nel relativo aerodromo sia legato all’esercizio di un aeromobile a turbina o di trasporto pubblico; g. le persone che svolgono una funzione connessa con l’installazione, la manu- tenzione, la modifica, la riparazione, la revisione, le prove di volo o l’ispe- zione di strutture della navigazione aerea sotto la responsabilità della Svizze- ra o di uno Stato equiparato sotto questo punto di vista alla Svizzera; h. le persone che, in un aerodromo svizzero, svolgono una funzione connessa con le manovre a terra, in particolare il rifornimento di combustibile, la manutenzione, la preparazione dei documenti di carico, le operazioni di carico, le operazioni antighiaccio e il rimorchio di aeromobili.

Art. 77d Centro segnalazioni 1 L’Ufficio federale designa un centro interno incaricato di registrare ed analizzare i dati relativi alle segnalazioni obbligatorie e facoltative ricevute (Centro segnala- zioni).

2 Il Centro segnalazioni è separato dal punto di vista organizzativo dalle unità

dell’Ufficio federale che svolgono attività di vigilanza.

3 Il Centro segnalazioni tratta le segnalazioni in modo confidenziale.

4 I dipendenti del Centro segnalazioni incaricati della registrazione e dell’analisi delle segnalazioni sono esentati, nel quadro di questa attività, dall’obbligo di denun- cia e di persecuzione penale.

Art. 77e Rinuncia all’avviamento di un procedimento penale Si rinuncia all’avviamento di un procedimento penale se: a. l’evento in questione non costituisce una violazione volontaria o dovuta a grave negligenza delle disposizioni di legge; b. l’Ufficio federale è venuto a conoscenza dell’evento in seguito a una segna- lazione pervenuta nel quadro del sistema di segnalazione di cui nel presente capitolo; c. l’evento è stato segnalato:

1. dalla persona che lo ha causato,

2. da un terzo, ad eccezione delle persone nell’esercizio della loro attività

di vigilanza per l’Ufficio federale, a condizione che anche la persona soggetta all’obbligo di segnalazione presenti, entro 96 ore dall’evento, una corrispondente segnalazione, oppure

3. in caso di eventi che coinvolgono più persone soggette all’obbligo di

segnalazione: da ciascuna persona coinvolta soggetta all’obbligo di segnalazione oppure mediante una segnalazione collettiva dalla quale

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possono essere determinate in maniera univoca le persone coinvolte e soggette all’obbligo di segnalazione e nella quale è dimostrata, attra- verso una dichiarazione personale o la firma, la volontà di presentare la segnalazione di ciascuna persona coinvolta e soggetta all’obbligo di segnalazione.

Art. 77f Segnalazioni che danno luogo all’avviamento di un procedimento penale Se conclude che si tratta di una violazione volontaria o dovuta a grave negligenza di disposizioni legali, il Centro segnalazioni trasmette la segnalazione all’unità orga- nizzativa dell’Ufficio federale competente in materia di perseguimento penale.

Art. 77g Protezione dei dati e loro trasmissione a terzi

1 La banca dati del Centro segnalazioni contiene soltanto segnalazioni in forma

anonimizzata. 2 Su esplicita richiesta, il Centro segnalazioni può trasmettere le informazioni conte- nute nella banca dati agli organismi svizzeri competenti in materia di vigilanza sulla sicurezza o di inchiesta sugli incidenti e sugli inconvenienti nel settore dell’avia- zione civile o ai corrispondenti organismi esteri, a condizione che siano equiparati a quelli svizzeri in virtù di un accordo internazionale6. 3 Il Centro segnalazioni trasmette soltanto dati in forma anonimizzata. La trasmis- sione si limita alle informazioni necessarie per il miglioramento della sicurezza della navigazione aerea.

Capitolo 52 (art. 78) Abrogato

Art. 122c cpv. 4 4 La Confederazione prende a carico la retribuzione ordinaria e l’indennità per questi servizi straordinari degli addetti alla sicurezza.

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2007.

9 marzo 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

6 Un elenco di questi organismi può essere consultato presso l’Ufficio federale.

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