AS 2008 1209
Decisione n. 1/2008 del Comitato misto CE-Svizzera che sostituisce le tabelle III e IV b) del Protocollo n. 2 dell'Accordo del 26 ottobre 2004
Testo originale
Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che modifica l’accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati Decisione n. 1/2008 del Comitato misto Svizzera-CE che sostituisce le tabelle III e IV b) del Protocollo n. 2 dell’Accordo
Adottata il 22 febbraio 2008 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 2008
Il Comitato misto, visto l’accordo tra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità economica europea, dall’altro, firmato a Bruxelles il 22 luglio 19721, in appresso denominato «l’accordo», modificato dall’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea recante modifiche delle disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasfor- mati, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20042, e il suo Protocollo n. 23, in partico- lare l’articolo 7, considerando quanto segue:
1. Ai fini dell’attuazione del Protocollo n. 2 dell’accordo, il Comitato misto
fissa i prezzi di riferimento interni per le parti contraenti.
2. Sui mercati nazionali delle parti contraenti sono cambiati i prezzi effettivi
delle materie prime alle quali si applicano i provvedimenti di compensazione dei prezzi.
3. È quindi necessario aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimento e gli
importi di cui alle tabelle III e IV b) del Protocollo n. 2.
4. L’attuale situazione di mercato è cambiata notevolmente rispetto agli ultimi
anni con la nuova introduzione di provvedimenti di compensazione dei prez- zi al confine europeo, poiché in Svizzera i prezzi interni di determinati pro- dotti di base sono risultati inferiori ai prezzi interni praticati per tali prodotti nella Comunità europea.
2008-0026 1209
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. RU 2008 Prot. 2 dell'Acc. con la CE. Dec. n. 1/2008
5. In previsione del perdurare della volatilità del mercato, i partner avranno uno scambio d’informazioni ogni due mesi e nel caso emergano differenze sostanziali potrà essere adottata una modifica della presente decisione. decide:
Art. 1 La tabella III e la tabella IV b) del Protocollo n. 2 sono sostituite dalle tabelle degli allegati I e II della presente decisione.
Art. 2 La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 2008.
Fatto a Bruxelles il 22 febbraio 2008.
Per il Comitato misto: Il Presidente, Jacques de Watteville
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. RU 2008 Prot. 2 dell'Acc. con la CE. Dec. n. 1/2008
Allegato I Tabella III
Prezzi di riferimento interni della CE e della Svizzera
Materia prima agricola Art. 4 (1) Art. 3 (3) applicato in applicato nella Svizzera CE Prezzo di riferi- Prezzo di riferi- Differenza prezzo Differenza prezzo mento interno mento interno di riferimento di riferimento della Svizzera della CE Svizzera/CE Svizzera/CE fr. per 100 kg netti fr. per 100 kg netti fr. per 100 kg netti € per 100 kg netti
Frumento tenero 59.71 44.14 15.55 0.00 Frumento duro 71.05 68.55 2.50 0.00 Segale 59.15 40.61 18.54 0.00 Orzo 52.65 52.65 0.00 0.00 Granoturco 37.94 37.94 0.00 0.00 Farina di frumento tenero 104.00 68.55 35.45 0.00 Latte intero in polvere 582.00 651.20 0.00 35.32 Latte scremato in polvere 447.10 610.44 0.00 83.20 Burro 922.00 690.12 231.90 0.00 Zucchero bianco Uova1 255.00 205.50 49.50 0.00 Patate fresche 42.00 23.80 18.20 0.00 Grassi vegetali2 390.00 160.00 230.00 0.00 1 Derivato dai prezzi delle uova di volatili liquide, senza guscio, moltiplicati per il coefficiente 0,85. 2 Prezzi dei grassi vegetali (destinati all’industria alimentare e dei prodotti da forno) aventi un tenore di materie grasse pari al 100 %.
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. RU 2008 Prot. 2 dell'Acc. con la CE. Dec. n. 1/2008
Allegato II Tabella IV
b) Importi di base per le materie prime di origine agricola presi in considera- zione per il calcolo degli elementi agricoli:
Materia prima agricola Art. 3 (2) Art. 4 (2) applicato in applicato nella Svizzera CE Importo di base Importo di base fr. per 100 kg € per 100 kg netti netti
Frumento tenero 13.20 0.00 Frumento duro 2.00 0.00 Segale 15.60 0.00 Orzo 0.00 0.00 Granoturco 0.00 0.00 Farina di frumento tenero 30.00 0.00 Latte intero in polvere 0.00 41.42 1 Latte scremato in polvere 0.00 97.78 1 Burro 197.00 0.00 Zucchero bianco 0.00 0.00 Uova 34.00 0.00 Patate fresche 15.00 0.00 Grassi vegetali 196.00 0.00 1 Il sostegno all’esportazione sotto forma di compensazione di prezzi è soggetto all’art. 11 dell’acc. dell’OMC (RS 0.632.20).