AS 2008 2745
Ordinanza concernente la misurazione ufficiale
Ordinanza concernente la misurazione ufficiale (OMU)
Modifica del 21 maggio 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 novembre 19921 concernente la misurazione ufficiale è modifi- cata come segue:
Ingresso visto l’articolo 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA); visto l’articolo 38 capoverso 1 del titolo finale del Codice civile3 (CC); visti gli articoli 5 capoverso 2, 6 capoverso 1, 7, 9 capoverso 2, 12 capoverso 2,
14 capoverso 2, 29 capoverso 3, 31 capoverso 3, 32 capoverso 2, 33 capoverso 3
e 46 capoverso 4 della legge federale del 5 ottobre 20074 sulla geoinformazione (LGI),
Sostituzione di espressioni In tutto il testo: a. l’espressione «Dipartimento» è sostituita con «DDPS»; b. l’abbreviazione «D+M» è sostituita con «Direzione federale delle misura- zioni catastali».
Art. 1 Definizione e scopo 1 Sono considerate misurazioni ufficiali ai sensi dell’articolo 950 CC le misurazioni catastali per l’impianto e la tenuta del registro fondiario approvate dal Cantone e riconosciute dalla Confederazione. 2 I dati della misurazione ufficiale sono geodati di riferimento utilizzati da autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché dall’economia, dalla scienza e da terzi per ottenere geoinformazioni.
2007-1097 2745
Misurazione ufficiale. O RU 2008
Art. 1a Rapporto con il diritto generale in materia di geoinformazione Per quanto la presente ordinanza non preveda prescrizioni particolari, alla misura- zione ufficiale si applica l’ordinanza del 21 maggio 20085 sulla geoinformazione.
Art. 2 Abrogato
Art. 3 Pianificazione e attuazione 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce la pianificazione strategica per la misurazione ufficiale dopo aver consultato l’autorità cantonale competente. 2 I Cantoni allestiscono i piani d’attuazione che costituiscono la base per la conclu- sione di accordi di programma giusta l’articolo 31 capoverso 2 LGI. 3 In occasione di ricomposizioni particellari e nelle regioni in cui un riordino fondia- rio o selvicolo necessario non è realizzabile in un prossimo avvenire, i lavori tecnici di rilevamento dei dati relativi al livello d’informazione «beni immobili» sono eseguiti secondo una procedura semplificata. Il DDPS stabilisce i requisiti tecnici.
Art. 5 lett. f Sono componenti della misurazione ufficiale: f. il piano di base della misurazione ufficiale.
Art. 6 cpv. 2 lett. h–k e 3
2 Il catalogo degli oggetti comprende i livelli d’informazione seguenti:
h. i confini giurisdizionali; i. gli spostamenti di terreno permanenti; j. gli indirizzi degli edifici; k. le suddivisioni amministrative. 3 Il livello d’informazione «beni immobili» comprende i fondi ai sensi dell’arti- colo 655 capoverso 2 CC, sempre che possano essere differenziati secondo la super- ficie, eccettuate le quote di comproprietà.
Art. 6a Competenza del DDPS 1 Il DDPS definisce il catalogo degli oggetti e stabilisce i dati da rilevare, la loro precisione e attendibilità, nonché le altre esigenze ad essi relative. Per motivi impe- rativi di ordine materiale può derogare agli articoli 3, 10 e 17 dell’ordinanza del 21 maggio 20086 sulla geoinformazione.
5 RS 510.620; RU 2008 2809 6 RS 510.620; RU 2008 2809
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Misurazione ufficiale. O RU 2008
2 Stabilisce l’interfaccia della misurazione ufficiale (IMU).
3 Stabilisce il contenuto e disciplina la tenuta a giorno e la gestione degli estratti dei dati della misurazione ufficiale e dei documenti tecnici da allestire.
Art. 6bis Abrogato
Art. 7 cpv. 1, 2 e 4 1 Il piano per il registro fondiario è l’estratto grafico analogico o digitale allestito sulla base dei dati della misurazione ufficiale che, come parte integrante del registro fondiario, delimita i beni immobili, i diritti per sé stanti e permanenti nonché le miniere, differenziati secondo la superficie; ad esso sono conferiti gli effetti giuridici delle iscrizioni nel registro fondiario. 2 Nel piano per il registro fondiario sono indicati i contenuti dei livelli d’informa- zione «punti fissi», «copertura del suolo», «oggetti singoli», «nomenclatura», «beni immobili», «condotte sotterranee», «confini giurisdizionali», «indirizzi degli edifici» e «suddivisioni amministrative». 4 La Direzione federale delle misurazioni catastali definisce il modello di rappresen- tazione del piano per il registro fondiario.
Art. 11 cpv. 2
2 Concerne solo il testo francese.
Art. 14 Tracciato dei confini 1 Come linea di confine vale la retta o un arco di cerchio tra due punti del confine.
2 In occasione del primo rilevamento, del rinnovamento o dei lavori di tenuta a
giorno del livello d’informazione «beni immobili» occorre tendere a una semplifica- zione del tracciato dei confini. Le linee di confine esistenti devono essere per quanto possibile rettificate.
Art. 14a Correzione di contraddizioni Le contraddizioni tra i piani della misurazione ufficiale e la realtà o tra i piani stessi sono corrette d’ufficio.
Art. 20 Sistema di riferimento geodetico Il riferimento planimetrico e altimetrico della misurazione ufficiale si fonda sugli articoli 4 e 5 dell’ordinanza del 21 maggio 20087 sulla geoinformazione.
7 RS 510.620; RU 2008 2809
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Art. 21 Data dell’esecuzione 1 La Direzione federale delle misurazioni catastali e il servizio cantonale competente pianificano l’esecuzione della misurazione ufficiale sulla base dell’accordo di pro- gramma. 2 Il Cantone stabilisce la data dell’esecuzione delle singole misurazioni. Esso disci- plina la procedura d’indagine conoscitiva. 3 Il Cantone può stabilire che il primo rilevamento e il rinnovamento siano eseguiti a tappe. Ogni tappa comprende almeno un livello d’informazione completo e si estende a un più vasto territorio contiguo; la prima tappa deve comprendere il livello d’informazione «punti fissi». Se dal profilo tecnico, si rivela opportuna un’altra procedura, il Cantone la sottopone alla Direzione federale delle misurazioni catastali per approvazione.
Art. 23 cpv. 1 1 Le componenti della misurazione ufficiale per la cui tenuta a giorno può essere istituito un sistema di comunicazione, devono essere aggiornate entro un anno da quando è avvenuta una modifica.
Art. 24 cpv. 3 3 Il ciclo della tenuta a giorno si fonda per quanto possibile su quello della misura- zione nazionale. Non può superare i 12 anni.
Art. 25 cpv. 1 1 L’ufficiale del registro fondiario può iscrivere nel registro fondiario la divisione o riunione di fondi, nonché diritti per sé stanti e permanenti differenziati secondo la superficie solo qualora venga esibito il documento di mutazione, firmato dall’inge- gnere geometra competente iscritto nel registro dei geometri.
Art. 27 cpv. 3
3 Concerne solo il testo francese.
Art. 28 Deposito pubblico 1 Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l’articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d’opposizione. 2 Sono oggetto del deposito pubblico il piano per il registro fondiario del perimetro interessato e altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti in vista della tenuta del registro fondiario.
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Misurazione ufficiale. O RU 2008
3 I Cantoni disciplinano la procedura tenendo conto dei principi seguenti:
a. il deposito pubblico dura 30 giorni; b. il deposito è pubblicato ufficialmente; c. i proprietari fondiari il cui indirizzo è noto sono inoltre informati per posta normale sul deposito e sui rimedi giuridici a loro disposizione; d. al proprietario fondiario che lo richiede è spedita una copia dell’estratto del piano per il registro fondiario; e. la decisione su opposizione può essere impugnata dinanzi a un’autorità can- tonale; essa esamina liberamente la decisione; f. quale ultima istanza cantonale deve essere possibile il ricorso a un tribunale giusta l’articolo 75 capoverso 2 della legge del 17 giugno 20058 sul Tribu- nale federale.
Art. 29 cpv. 1 1 Ultimata la procedura di deposito pubblico, compresa la liquidazione delle opposi- zioni presentate in prima istanza, l’autorità cantonale competente approva, indipen- dentemente dalle controversie non ancora liquidate in via giudiziaria, i dati della misurazione ufficiale e gli estratti allestiti sulla loro base, segnatamente il piano per il registro fondiario, se: a. i dati soddisfano i requisiti tecnici e qualitativi del diritto federale; b. un eventuale esame preliminare ha avuto di principio esito positivo; e c. le carenze emerse in occasione di un esame preliminare sono state eliminate.
Art. 30 Riconoscimento da parte della Confederazione La Direzione federale delle misurazioni catastali riconosce i lavori di misurazione se: a. i dati soddisfano i requisiti tecnici e qualitativi del diritto federale; e b. i lavori di misurazione sono stati approvati dal Cantone.
Art. 30bis Abrogato
8 RS 173.110
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Titolo prima dell’articolo 31 Capitolo 5: Gestione della misurazione ufficiale
Art. 31 1 Le componenti della misurazione ufficiale devono essere gestite in modo tale che l’integralità e la qualità siano garantite in ogni momento. 2 Il DDPS disciplina i requisiti tecnici e organizzativi della gestione, segnatamente la sicurezza dei dati, l’archiviazione e la storicizzazione.
Art. 33 Abrogato
Titolo prima dell’art. 34
Capitolo 6: Accesso e utilizzazione
Art. 34 Principio
1 Chiunque lo richieda ha accesso, nel quadro delle regolamentazioni di cui agli
articoli 10–13 LGI, ai dati della misurazione ufficiale. 2 Il Cantone designa il servizio che decide in merito all’accesso e all’utilizzazione e che è competente per il rilascio di estratti e valutazioni.
Art. 35 Descrizione degli estratti e delle valutazioni Il rilascio di estratti e valutazioni della misurazione ufficiale comprende anche il rilascio dei geometadati, sempre che siano disponibili; in ogni caso devono essere comunicate almeno le informazioni relative all’attualità, alla qualità e alla comple- tezza dei dati.
Art. 36 Interfaccia della misurazione ufficiale L’accesso ai dati della misurazione ufficiale deve essere garantito come servizio di telecaricamento almeno per il tramite dell’IMU.
Art. 37 Estratti autenticati 1 Sono considerati autenticati gli estratti dei geodati di base della misurazione uffi- ciale in forma analogica o digitale per i quali la conformità con i dati determinanti della misurazione ufficiale è ufficialmente attestata da un ingegnere geometra iscrit- to nel registro dei geometri.
2 Gli estratti autenticati sono documenti pubblici ai sensi dell’articolo 9 CC.
3 Il DDPS disciplina il rilascio di estratti autenticati in forma elettronica.
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Art. 38 Emolumenti per l’autenticazione 1 Per l’autenticazione di estratti, oltre agli emolumenti per l’acquisizione dei dati è riscosso un emolumento unitario. Il DDPS stabilisce tale emolumento.
2 L’emolumento per un’autenticazione che non ha luogo contemporaneamente al
rilascio dei dati è calcolato in funzione del tempo impiegato.
Art. 39 Rilascio ad autorità federali In occasione del disciplinamento contrattuale giusta l’articolo 14 capoverso 3 LGI, per l’acquisizione di dati della misurazione ufficiale da parte delle autorità federali sono considerati soltanto il tempo impiegato e i costi determinanti dal mandato.
Art. 40 cpv. 1, 3 e 6 1 La Direzione federale delle misurazioni catastali è il servizio specializzato della Confederazione. È diretta da un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geome- tri. 3 Essa provvede all’applicazione e all’esecuzione delle prescrizioni sui requisiti tecnici e qualitativi per la misurazione ufficiale.
6 Nel quadro degli accordi di programma essa stabilisce:
a. quali lavori di misurazione sono considerati adeguamenti speciali di inte- resse nazionale straordinario; b. quali lavori di misurazione sono considerati tenute a giorno periodiche.
Art. 41 Abrogato
Art. 42 cpv. 1 e 2 1 Il Cantone designa il servizio competente per la vigilanza sulla misurazione uffi- ciale (servizio di vigilanza sulle misurazioni). Quest’ultimo è diretto da un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri. 2 Il servizio di vigilanza sulle misurazioni dirige, sorveglia e verifica i lavori della misurazione ufficiale. Provvede al coordinamento della misurazione ufficiale con altri progetti di misurazione e sistemi d’informazione geografica.
Art. 42a Accordo amministrativo con il Liechtenstein Il DDPS può concludere con il Principato del Liechtenstein un accordo di diritto internazionale pubblico, denunciabile e limitato nel tempo, concernente il trasferi- mento integrale o parziale del servizio di vigilanza sulle misurazioni del Liechten- stein alla Direzione federale delle misurazioni catastali.
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Misurazione ufficiale. O RU 2008
Art. 43 Competenza
1 Il Cantone è competente per l’esecuzione della misurazione ufficiale.
2 Designa il servizio competente per l’insieme dei dati della misurazione ufficiale originale e determinante.
Art. 44 Diritto di eseguire i lavori 1 I Cantoni disciplinano l’esecuzione dei lavori da parte di ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri e di altri specialisti della misurazione mediante contratti d’appalto o istruzioni di servizio. È fatto salvo l’articolo 46. 2 I lavori non eseguiti direttamente dal Cantone concernenti i livelli d’informazione «punti fissi», «beni immobili», «nomenclatura», «confini giurisdizionali», «sposta- menti di terreno permanenti» e «suddivisioni amministrative», nonché la tenuta a giorno e la gestione della misurazione ufficiale possono essere affidati soltanto a: a. Comuni, altri enti di diritto pubblico o persone giuridiche di diritto pubblico che dispongono di un proprio ufficio di misurazione diretto da un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri; b. ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri.
Art. 45 Aggiudicazione dei lavori 1 L’aggiudicazione dei lavori di terminazione, di primo rilevamento, di rinnovamen- to, di tenuta a giorno periodica e di digitalizzazione provvisoria avviene conforme- mente alle prescrizioni determinanti per il Cantone in materia di acquisti pubblici. 2 I lavori della misurazione ufficiale da aggiudicare per un’esecuzione esclusiva in un determinato settore geografico devono essere oggetto di una gara pubblica.
Art. 46 cpv. 1 1 D’intesa con il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni, le imprese ferro- viarie soggette alla legge federale del 20 dicembre 19579 sulle ferrovie sono autoriz- zate a effettuare determinati lavori della misurazione ufficiale sui terreni ferroviari, sempre che dispongano di un proprio servizio di misurazione diretto da un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri.
Art. 47 cpv. 2 lett. a, e, i nonchè j
2 Sono esclusi dal calcolo segnatamente:
a. le spese per la tenuta a giorno corrente e la gestione; e. concerne solo il testo francese i. la determinazione degli indirizzi degli edifici; j. i costi della correzione di contraddizioni giusta l’articolo 14a.
9 RS 742.101
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Art. 48 cpv. 2 2 Per i lavori non aggiudicati sulla base di una gara pubblica, il Cantone stabilisce l’indennità computabile sulla base delle tariffe usuali di mercato.
Art. 48a Originario art. 48bis
Art. 51 cpv. 5 5 Le misurazioni riconosciute secondo le disposizioni della presente ordinanza sono considerate misurazioni secondo il nuovo regime.
Art. 57 Disposizioni transitorie della modifica del 21 maggio 2008 1 Fino all’entrata in vigore del contratto giusta l’articolo 14 capoverso 3 LGI, per l’acquisizione di dati della misurazione ufficiale da parte delle autorità federali sono considerati soltanto il tempo impiegato e i costi determinati dal mandato. 2 Per il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2016, per la misurazione ufficiale i Cantoni definiscono sull’intero territorio cantonale un sistema di riferimento plani- metrico unitario con quadro di riferimento.
II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2008.
21 maggio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato (cifra II)
Modifica del diritto vigente
Gli atti legislativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Regolamento del 22 febbraio 191010 per il registro fondiario
Ingresso visti gli articoli 943, 945, 949, 949a, 953, 954, 956, 967, 970, 970a, 977 e l’articolo 18 del titolo finale del Codice civile (CC)11; visto l’articolo 102 della legge del 3 ottobre 200312 sulla fusione (LFus); visti gli articoli 5, 6, 13 e 24 della legge del 5 ottobre 200713 sulla geoinformazione (LGI),
Art. 80a cpv. 1 1 Se la frontiera nazionale dev’essere modificata, il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni giusta l’articolo 42 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 novembre 199214 concernente la misurazione ufficiale (OMU) ne informa l’ufficiale del regi- stro fondiario del circondario interessato, designando i fondi toccati dalla modifica- zione o che potrebbero esserlo. Questa informazione è considerata una richiesta di menzione.
Art. 104a cpv. 2 lett. f
2 Può in particolare:
f. emanare istruzioni e raccomandazioni per la tenuta informatizzata del regi- stro fondiario, segnatamente per quanto riguarda l’interconnessione con geo- servizi ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 LGI.
Art. 111l cpv. 3–7 3 Alle medesime condizioni può essere armonizzato l’accesso a geoservizi, segnata- mente al catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà giusta l’arti- colo 16 LGI. 4 L’Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario può allestire un indice svizzero dei fondi (E-GRIX) che consenta, mediante reti di dati
10 RS 211.432.1 11 RS 210 12 RS 221.301 13 RS 510.62; RU 2008 2793 14 RS 211.432.2; RU 2008 2751
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pubbliche, l’accesso ai dati del libro mastro in merito ai quali chiunque può ottenere informazioni o un estratto senza dovere rendere verosimile un interesse. 5 Può rendere accessibili tali dati, isolati o in relazione con altri dati del registro fondiario, mediante la procedura di richiamo di cui all’articolo 13 capoverso 4 LGI. 6 I Cantoni mettono a disposizione i dati per il tramite dell’interfaccia uniforme del registro fondiario giusta l’articolo 949a capoverso 3 CC. 7 La Confederazione e i Cantoni possono riscuotere emolumenti per l’accesso ai dati del registro fondiario e per la loro utilizzazione.
2. Ordinanza del 13 dicembre 199915 concernente la procedura
di approvazione dei piani per costruzioni e impianti militari
Art. 32a Comunicazione della conclusione dei lavori L’organo competente del DDPS informa entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori il servizio cantonale competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale in meri- to a modifiche che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione uffi- ciale.
3. Ordinanza del 23 novembre 198316 sulle ferrovie
Art. 15 cpv. 1bis 1bis Le imprese ferroviarie informano entro 30 giorni il servizio cantonale competen- te per la vigilanza sulla misurazione ufficiale in merito a modifiche che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale.
4. Ordinanza del 2 febbraio 200017 sugli impianti di trasporto
in condotta
Art. 17 Piani di costruzione
1 Dopo la decisione e in esecuzione della stessa, l’impresa sottopone i piani di
costruzione all’Ufficio federale. 2 L’Ufficio federale verifica che i piani di costruzione concordino con la decisione di approvazione. 3 Dopo la verifica, trasmette una serie dei piani di costruzione al servizio cantonale competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale.
15 RS 510.51 16 RS 742.141.1 17 RS 746.11
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5. Ordinanza del 4 aprile 200718 sulle prescrizioni di sicurezza
per gli impianti di trasporto in condotta
Art. 41 Rilevamento della condotta La posizione dell’impianto di trasporto in condotta dev’essere definita in coordinate nazionali da agrimensori qualificati e iscritta nel registro fondiario, nonché nei dati della misurazione ufficiale.
18 RS 746.12
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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