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AS 2008 2779

Ordinanza sugli ingegneri geometri

Ordinanza sugli ingegneri geometri (Ordinanza sui geometri, Ogeom)

del 21 maggio 2008

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 29 capoverso 3 lettere b e c, nonché 41 capoverso 3 della legge federale del 5 ottobre 20071 sulla geoinformazione (LGI), ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1 La presente ordinanza disciplina: a. le condizioni per l’ammissione all’esame di Stato; b. lo svolgimento dell’esame di Stato e il conferimento della patente; c. il registro degli ingegneri geometri patentati; d. gli obblighi professionali degli ingegneri geometri patentati; e. i compiti e l’organizzazione della Commissione dei geometri.

Sezione 2: Condizioni per l’ammissione all’esame di Stato

Art. 2 Principio È ammesso all’esame di Stato per l’ottenimento della patente di ingegnere geometra chi: a. è titolare di un diploma universitario riconosciuto; b. dimostra di possedere una formazione teorica sufficiente; e c. ha svolto una pratica professionale almeno biennale, di livello adeguato, negli ambiti tematici dell’esame di Stato.

RS 211.432.261 1 RS 510.62; RU 2008 2793

2007-1089 2779

Ordinanza sui geometri RU 2008

Art. 3 Diploma universitario Sono riconosciuti come diplomi universitari: a. il master di un Politecnico federale (PF); b. il master accreditato di una scuola universitaria svizzera; c. il diploma equipollente di una scuola universitaria estera.

Art. 4 Formazione teorica 1 Dev’essere comprovata la formazione teorica di livello universitario nelle disci- pline seguenti: a. basi scientifiche:

1. matematica,

2. fisica;

b. geomatica:

1. basi geodetiche,

2. tecnica di misurazione geodetica e metodi di analisi geodetici,

3. teoria degli errori e calcoli di compensazione;

c. tecnologie dell’informazione:

1. informatica,

2. sistemi di geoinformazione;

d. misurazione della Svizzera:

1. misurazione nazionale,

2. misurazione ufficiale;

e. gestione del territorio:

1. ordinamento del territorio e sviluppo territoriale,

2. ricomposizione particellare e ordinamento fondiario,

3. stime di immobili e terreni;

f. diritto svizzero:

1. diritto generale,

2. diritto amministrativo,

3. diritti reali e diritto fondiario,

4. diritto in materia di misurazioni e di geoinformazione,

5. diritto in materia di costruzioni, pianificazione e ambiente;

g. gestione d’impresa:

1. economia aziendale,

2. gestione di progetti.

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2 Dev’essere comprovata la formazione teorica a livello di maturità liceale svizzera nelle discipline seguenti: a. prima lingua nazionale; b. seconda lingua nazionale; c. geografia della Svizzera; d. storia e civica della Svizzera. 3 La Commissione dei geometri, in collaborazione con le scuole universitarie, stabi- lisce le condizioni per il riconoscimento della formazione teorica nelle singole discipline. A tale scopo, fa riferimento in particolare ai programmi d’insegnamento dei PF.

Art. 5 Procedura di riconoscimento 1 La domanda di riconoscimento del diploma universitario e della formazione teorica è presentata per scritto alla Commissione dei geometri, al più tardi al momento dell’iscrizione all’esame di Stato.

2 Alla domanda devono essere allegati:

a. il diploma finale di una scuola universitaria secondo l’articolo 3; b. i certificati di studio, compresi i certificati relativi a tutti gli esami superati fino a quel momento in singole discipline secondo l’articolo 4 capoverso 1; c. il certificato di maturità svizzero o un attestato equipollente della formazione teorica secondo l’articolo 4 capoverso 2. 3 Sono riconosciuti come prova della formazione teorica secondo l’articolo 4 capo- verso 2 un certificato di maturità professionale svizzero o un diploma universitario svizzero.

4 La Commissione dei geometri decide:

a. in merito al riconoscimento del diploma universitario; b. se le condizioni per il riconoscimento della formazione teorica nelle singole discipline sono adempiute.

5 Comunica per scritto la decisione al richiedente.

6 Può respingere le domande incomplete in vista del loro completamento.

Art. 6 Esame relativo alla formazione teorica 1 Se la formazione teorica in una disciplina non è riconosciuta, il richiedente può sostenere un esame.

2 La Commissione dei geometri è competente per lo svolgimento degli esami.

3 Delega lo svolgimento ai PF o, se necessario, ad altre scuole universitarie svizzere o a singoli esperti.

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Art. 7 Risultato dell’esame 1 Gli esperti dinanzi ai quali si svolge l’esame stabiliscono il risultato dell’esame in ciascuna disciplina a destinazione della Commissione dei geometri. 2 La Commissione dei geometri decide in merito al superamento dell’esame e stabi- lisce se la formazione teorica è riconosciuta.

3 Comunica per scritto la decisione al candidato.

Art. 8 Ripetizione Un esame può essere ripetuto un’unica volta per ogni singola disciplina.

Sezione 3: Esame di Stato

Art. 9 Contenuto dell’esame 1 L’esame di Stato è un esame che fa riferimento alla pratica negli ambiti tematici seguenti: a. misurazione ufficiale: in particolare organizzazione e procedure della misu- razione ufficiale; diritto in materia di registro fondiario, di misurazioni e di geoinformazione; b. geomatica: in particolare basi geodetiche; metodi di misurazione e di analisi; rilevamento, aggiornamento e gestione di geodati; modellizzazione dei dati; analisi dei dati; visualizzazione; c. gestione del territorio: in particolare ordinamento del territorio e sviluppo territoriale; ricomposizione particellare e ordinamento fondiario; stime di immobili e terreni; diritti reali e diritto fondiario; diritto in materia di costru- zioni, pianificazione e ambiente; d. gestione d’impresa: in particolare economia aziendale; gestione di progetti; acquisti pubblici; formazione; associazioni professionali, deontologia com- presa; diritto pubblico e privato del lavoro, diritto contrattuale, diritto socie- tario.

2 La Commissione dei geometri stabilisce nei dettagli la materia d’esame.

Art. 10 Svolgimento

1 La Commissione dei geometri provvede allo svolgimento dell’esame di Stato.

2 Può avvalersi di esperti.

3 L’esame di Stato ha luogo una volta l’anno. La data dell’esame e il termine

d’iscrizione sono pubblicati nel Foglio federale e nei supporti mediatici specializzati.

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Art. 11 Procedura d’ammissione 1 L’iscrizione all’esame di Stato è presentata per scritto alla Commissione dei geo- metri.

2 All’iscrizione devono essere allegati:

a. il curriculum vitae; b. la prova della pratica professionale (art. 2 lett. c); c. la decisione di riconoscimento (art. 5 cpv. 4) o la domanda di riconosci- mento (art. 5 cpv. 1–3).

3 La Commissione dei geometri decide sull’ammissione all’esame di Stato. Stabi-

lisce il programma d’esame e convoca all’esame i candidati che adempiono le con- dizioni.

4 Comunica per scritto la decisione e convoca per scritto i candidati.

Art. 12 Impedimento 1 Se un candidato non può partecipare all’esame o a parti di esso per malattia, infor- tunio o altri motivi importanti, ne informa senza indugio la Commissione dei geome- tri e presenta un certificato medico o un attestato appropriato. 2 Il presidente della Commissione dei geometri decide se sussiste un motivo impor- tante e se è possibile continuare l’esame di Stato. Tale decisione è definitiva.

3 La Commissione dei geometri decide in quale misura debbano essere computati i

risultati degli esami già sostenuti.

4 In caso di assenza o interruzione senza motivo importante, l’esame di Stato è

considerato non superato.

Art. 13 Risultati 1 I membri della Commissione dei geometri e gli esperti partecipanti stabiliscono per ogni ambito tematico se l’esame è stato superato. 2 L’esame di Stato è considerato superato se è stata superata la prova sostenuta in ciascuno dei quattro ambiti tematici. 3 La Commissione dei geometri decide in merito al superamento dell’esame di Stato. Se l’esame di Stato non è superato, essa deve motivare la propria decisione.

4 Essa comunica per scritto la decisione ai candidati.

Art. 14 Patente

1 Chi ha superato l’esame di Stato riceve la patente di ingegnere geometra.

2 Il documento è rilasciato dalla Commissione dei geometri ed è firmato dal capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) nonché dal presidente della Commissione dei geometri.

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3 Nelle relazioni ufficiali e professionali, i titolari della patente utilizzano la designa- zione professionale «ingegnere geometra patentato» e l’abbreviazione «ing. geom. pat.»

Art. 15 Ripetizione

1 L’esame di Stato può essere ripetuto un’unica volta.

2 Sono ripetuti soltanto gli ambiti tematici dell’esame di Stato che non sono stati superati.

Art. 16 Slealtà

1 La Commissione dei geometri può dichiarare non superato l’esame di Stato se:

a. l’ammissione è stata conseguita mediante indicazioni false o incomplete; b. durante l’esame di Stato sono stati utilizzati mezzi non autorizzati. 2 Se la slealtà si rivela soltanto dopo il rilascio della patente, la Commissione dei geometri può revocare la patente.

Sezione 4: Registro dei geometri

Art. 17 Condizioni Nel registro degli ingegneri geometri (registro dei geometri) possono essere iscritte le persone che: a. sono titolari della patente di ingegnere geometra; b. hanno l'esercizio dei diritti civili e sono capaci di discernimento; c. non sono state oggetto di una condanna penale per reati incompatibili con l’esercizio della professione di geometra oppure la cui iscrizione nel casel- lario giudiziale è stata cancellata; e d. sono in grado di esercitare la professione di geometra sotto la propria responsabilità.

Art. 18 Iscrizione 1 La domanda d’iscrizione nel registro dei geometri è indirizzata alla Commissione dei geometri.

2 Alla domanda devono essere allegati i documenti seguenti:

a. il modulo d’iscrizione compilato correttamente; b. una copia della patente; c. un estratto attuale del casellario giudiziale; d. un certificato di buona condotta del Comune di domicilio, attestante anche il godimento dei diritti civili;

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e. una dichiarazione, firmata di proprio pugno, attestante la capacità di cui all’articolo 17 lettera d.

3 La Commissione dei geometri decide in merito all’iscrizione mediante decisione

formale. Se nega l’iscrizione, essa deve motivare la propria decisione.

Art. 19 Cancellazione 1 La Commissione dei geometri decide la cancellazione dal registro dei geometri se:

a. le condizioni per l’iscrizione non sono più adempiute; b. per motivi disciplinari è ordinato un divieto dell’esercizio della professione, per la durata del divieto; c. la persona interessata, allo scadere infruttuoso di un adeguato termine di dif- fida, non paga la tassa d’iscrizione nel registro; d. la persona interessata chiede la cancellazione. 2 Le decisioni in merito alla cancellazione passate in giudicato sono comunicate alle autorità cantonali competenti per la vigilanza sulle misurazioni.

Art. 20 Contenuto

1 Il registro dei geometri contiene i dati seguenti:

a. il cognome, i nomi, la data di nascita, l'attinenza o la nazionalità; b. la data dell’esame di Stato superato; c. l’indirizzo del domicilio, l’indirizzo professionale e, in caso di attività lucra- tiva dipendente, anche il nome e la sede del datore di lavoro; d. le misure disciplinari non cancellate.

2 Le persone iscritte nel registro dei geometri sono tenute a comunicare entro

30 giorni alla Commissione dei geometri qualsiasi cambiamento dei dati.

Art. 21 Accesso 1I seguenti dati del registro dei geometri sono resi pubblicamente accessibili mediante una procedura di richiamo: a. cognome e nomi; b. indirizzo professionale. 2 Gli altri dati del registro dei geometri non sono pubblici. Possono consultare tali dati: a. la Direzione federale delle misurazioni catastali; b. l’autorità cantonale competente per la vigilanza sulle misurazioni; c. le autorità di perseguimento penale; d. la persona iscritta, per quanto riguarda i dati che la concernono.

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Sezione 5: Obblighi professionali, vigilanza sulla professione

Art. 22 Obblighi professionali 1 Gli ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri sottostanno agli obblighi professionali seguenti: a. esercitano la loro funzione in maniera appropriata, con cura e coscienziosità nonché per il bene pubblico; b. esercitano la loro professione autonomamente, a proprio nome e sotto la propria responsabilità, sia individualmente, sia nel quadro dell’attività per una persona giuridica o nell’amministrazione pubblica; c. si comportano in maniera neutrale e obiettiva nei conflitti d’interessi tra i loro clienti nell’ambito della misurazione ufficiale e le altre persone con le quali hanno relazioni professionali o private; d. possono fare pubblicità, purché sia obiettiva e conforme alle necessità d’informazione del pubblico. La pubblicità per il settore privato deve essere separata da quella per il settore pubblico; e. concludono un’assicurazione responsabilità civile professionale in funzione dei rischi connessi con la loro attività; f. indicano ai loro clienti i principi della loro fatturazione e li informano in maniera trasparente sui lavori eseguiti; g. approfondiscono, ampliano e migliorano le loro conoscenze, capacità e atti- tudini professionali mediante un aggiornamento permanente; h. serbano il segreto su tutto ciò che è stato loro comunicato o di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito dell’esercizio della professione; i. nella corrispondenza commerciale che riguarda l’esercizio di funzioni della misurazione ufficiale menzionano la loro iscrizione nel registro dei geome- tri; j. nei confronti delle autorità di vigilanza federali e cantonali, sono tenuti alla verità e alla presentazione dei loro documenti commerciali. 2 Il capoverso 1 lettere c–e non è applicabile alle persone che eseguono lavori della misurazione ufficiale in qualità di impiegati del settore pubblico. 3 Il capoverso 1 lettere f e j non è applicabile alle persone di cui al capoverso 2 che esercitano funzioni di vigilanza sulle misurazioni.

Art. 23 Diritto d’ispezione La Commissione dei geometri può effettuare ispezioni in ogni momento. In singoli casi, può delegare tale compito all’autorità cantonale competente per la vigilanza sulle misurazioni.

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Art. 24 Obbligo di comunicazione, diritto di comunicazione 1 La Direzione federale delle misurazioni catastali, l’autorità cantonale competente per la vigilanza sulle misurazioni e le autorità cantonali di perseguimento penale comunicano senza indugio alla Commissione dei geometri i casi in cui vi è il sospet- to che siano stati violati obblighi professionali. 2 Le autorità di perseguimento penale comunicano alla Commissione dei geometri le condanne per reati incompatibili con l’esercizio della professione di ingegnere geometra passate in giudicato.

3 Chiunque può comunicare alla Commissione dei geometri i casi in cui vi è il

sospetto che siano stati violati obblighi professionali.

Art. 25 Procedimento disciplinare 1 Qualora sussista il sospetto di violazione di un obbligo professionale, la Commis- sione dei geometri apre un procedimento disciplinare e ne informa la persona inte- ressata. 2 Alla persona interessata è offerta la possibilità di esprimersi in merito alle censure. Le comunicazioni di cui all’articolo 24 le sono inviate in copia. 3 La Commissione dei geometri invita l’autorità cantonale competente per la vigi- lanza sulle misurazioni a esprimere il proprio parere sulle censure o i fatti contestati.

4 Può inoltre eseguire le seguenti ulteriori misure probatorie:

a. procedere all’audizione delle persone che hanno comunicato le informazioni, se vi acconsentono; b. procedere all’audizione della persona interessata; c. procedere a un’ispezione; d. ordinare la consegna di atti dell’autorità cantonale competente per la vigi- lanza sulle misurazioni.

5 La Commissione delibera oralmente in segreto. Nella sua decisione considera la

gravità dei fatti, le misure disciplinari ancora iscritte nel registro dei geometri e l’idoneità della misura prevista. 6 Notifica per scritto la decisione alla persona interessata e la comunica all’autorità cantonale competente per la vigilanza sulle misurazioni.

Art. 26 Misure disciplinari 1 In caso di violazione degli obblighi professionali o di rifiuto di permettere l’ispe- zione, la Commissione dei geometri può ordinare le misure disciplinari seguenti: a. una misura finalizzata all'aggiornamento; b. un avvertimento; c. un ammonimento;

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d. un divieto temporaneo di esercitare la professione per due anni al massimo; e. un divieto di esercitare la professione a tempo indeterminato.

2 In aggiunta a un avvertimento, un ammonimento o un divieto di esercitare la

professione può essere ordinata una multa disciplinare fino a 20 000 franchi.

Art. 27 Prescrizione

1 Il perseguimento disciplinare si prescrive in un anno da quando la Commissione

dei geometri ha avuto conoscenza del fatto contestato. 2 Il termine è interrotto da ogni atto d’istruzione della Commissione dei geometri.

3 Il perseguimento disciplinare si prescrive in ogni caso in dieci anni a decorrere dal fatto contestato.

Art. 28 Cancellazione della misura disciplinare 1 Gli avvertimenti, gli ammonimenti e le multe sono cancellati dal registro dei geo- metri cinque anni dopo essere stati ordinati. 2 Un divieto temporaneo di esercitare la professione è cancellato dal registro dei geometri dieci anni dopo la sua revoca.

Sezione 6: Commissione dei geometri

Art. 29 Compito Per l’adempimento dei compiti secondo l’articolo 41 capoverso 2 LGI e conforme- mente alla presente ordinanza è istituita una Commissione federale degli ingegneri geometri (Commissione dei geometri).

Art. 30 Composizione

1 La Commissione dei geometri si compone di nove membri. In occasione della

nomina occorre tenere conto di un’adeguata rappresentazione dei Cantoni, dei Comuni, della categoria professionale e delle scuole universitarie.

2 Ha facoltà di deliberare se sono presenti almeno cinque membri.

3 La Direzione federale delle misurazioni catastali è rappresentata con voto consul- tivo.

Art. 31 Nomina

1 Il DDPS nomina il presidente e i membri della Commissione dei geometri.

2 Condizione per la nomina è l’iscrizione nel registro dei geometri. Tale condizione non è applicabile ai rappresentanti delle scuole universitarie.

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Art. 32 Organizzazione

1 La Commissione dei geometri stabilisce la propria organizzazione in un regola-

mento interno. 2 Può istituire comitati e delegare loro la competenza di decidere in determinati settori di compiti. È fatta salva la cancellazione dal registro dei geometri. 3 La Direzione federale delle misurazioni catastali assicura il segretariato ed esercita il controllo sulle pratiche della Commissione.

Art. 33 Indennità L’indennità dei membri della Commissione dei geometri si fonda sull’ordinanza del 3 giugno 19962 sulle commissioni.

Art. 34 Vigilanza

1 La Commissione dei geometri sottostà alla vigilanza del DDPS.

2 Presenta annualmente al Dipartimento un rapporto sulla propria attività.

Sezione 7: Emolumenti

Art. 35 Tasse d’esame

1 Sono riscosse le tasse d’esame seguenti:

a. per l’esame della formazione teorica, 180 franchi per ogni disciplina, ma al massimo 1800 franchi; b. per l’esame di Stato, 450 franchi per ogni ambito tematico. 2 In caso di ritiro fino a 60 giorni prima dell’inizio dell’esame la tassa d’esame pagata è restituita.

Art. 36 Tassa d’iscrizione nel registro La tassa d’iscrizione nel registro ammonta a 100 franchi per anno civile. È dovuta anche per le frazioni di anno civile.

Art. 37 Emolumento per il procedimento disciplinare 1 Se sono ordinate misure disciplinari, in funzione dell’onere possono essere imposte alla persona interessata spese procedurali da 500–2000 franchi.

2 L’emolumento è stabilito nella decisione della Commissione dei geometri.

2 RS 172.31

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Art. 38 Esigibilità Gli emolumenti devono essere pagati entro 30 giorni dalla fatturazione.

Art. 39 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non preveda disciplinamenti particolari, si appli- cano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolu- menti.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 40 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate: a. l’ordinanza del 16 novembre 19944 concernente la patente federale d’inge- gnere geometra; b. l’ordinanza del 6 ottobre 19805 concernente le tasse d’esame per tecnici catastali.

Art. 41 Disposizioni transitorie

1 La formazione teorica secondo il diritto anteriore è valevole per cinque anni

dall’entrata in vigore della presente ordinanza come prova della formazione teorica ai sensi dell’articolo 4. 2 Le decisioni d’ammissione secondo il diritto anteriore sono valevoli per cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza come riconoscimento della formazione teorica. 3 Su domanda, le persone che al momento dell’entrata in vigore della presente ordi- nanza sono titolari di una patente d’ingegnere geometra valida sono iscritte nel registro dei geometri se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 17. Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all’articolo 18 capoverso 2. 4 Le persone che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza eseguo- no autonomamente lavori della misurazione ufficiale devono presentare la domanda d’iscrizione nel registro dei geometri entro un anno. Esse sono autorizzate a eseguire detti lavori fino alla decisione in merito all’iscrizione.

5 Per l’anno civile 2008 non è riscossa alcuna tassa d’iscrizione nel registro.

3 RS 172.041.1 4 RU 1995 881, 1997 1678, 2005 1095, 2006 4705 5 RU 1980 1517

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Art. 42 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.

21 maggio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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