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AS 2008 3519

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati membri dell'UE e dell'AELS (Ordinanza sul libero scambio 1)

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati membri dell’UE e dell’AELS (Ordinanza sul libero scambio 1)

del 18 giugno 2008

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 3 della legge federale del 25 giugno 19821 sulle misure economiche esterne; visto l’articolo 130 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane; visti gli articoli 4, 5 e 10 della legge del 9 ottobre 19863 sulla tariffa delle dogane; viste le disposizioni delle convenzioni, degli accordi e degli scambi di lettere menzionati nell’allegato 1, decreta:

Art. 1 Dazi d’importazione Per le merci provenienti dall’Unione europea (UE) e dall’Associazione europea di libero scambio (AELS) cui è accordato il trattamento preferenziale ai sensi delle convenzioni, degli accordi e degli scambi di lettere menzionati nell’allegato 1 fanno stato le aliquote di dazio fissate nell’allegato 2.

Art. 2 Contingenti doganali 1 Le merci il cui quantitativo importato con trattamento preferenziale è limitato (contingenti doganali) sono specificate con le quantità corrispondenti nell’allegato 3. 2 La dichiarazione doganale di merci che fanno parte di contingenti doganali deve essere effettuata per via elettronica. D’intesa con l’Ufficio federale dell’agricoltura, l’Amministrazione federale delle dogane può concedere deroghe alla dichiarazione doganale elettronica, ad esempio in caso di piccoli invii e importazioni occasionali. 3 Per le importazioni di merci appartenenti ai contingenti doganali, le aliquote di dazio preferenziali riportate nell’allegato 2 sono attribuite nell’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali d’importazione fino ad esaurimento del rispettivo con- tingente. Sono fatte salve le disposizioni speciali previste dall’ordinanza del 7 dicembre 19984 sulle importazioni agricole (OIAgr) e dalle rispettive regolamen- tazioni di mercato della legislazione in materia di agricoltura.

RS 632.421.0

2008-1202 3519

Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008

4 Se sono applicabili disposizioni speciali ai sensi del capoverso 3, le quote di con- tingenti doganali sono attribuite solo se una quota di contingente doganale è stata previamente attribuita in virtù dell’OIAgr e delle rispettive regolamentazioni di mercato della legislazione in materia di agricoltura. 5 All’esaurimento di un contingente doganale ai sensi dell’OIAgr, l’Ufficio federale dell’agricoltura può autorizzare l’importazione di una merce all’aliquota preferen- ziale di cui all’allegato 2 fino ad esaurimento del contingente corrispondente. 6 L’Amministrazione federale delle dogane pubblica periodicamente, per via elettro- nica, il saldo dei contingenti doganali.

Art. 3 Dazi d’esportazione Per le merci esportate nell’UE o nell’AELS e quivi utilizzate o utilizzate nel territo- rio di un altro partner di libero scambio, che fruiscono del trattamento preferenziale giusta le convenzioni, gli accordi e gli scambi di lettere menzionati nell’allegato 1 sono applicabili le aliquote di dazio fissate nell’allegato 4.

Art. 4 Misure protezionistiche all’esportazione

1 D’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, il Dipartimento federale

dell’economia può sospendere l’applicazione delle aliquote di dazio fissate nell’alle- gato 4 o far dipendere l’esportazione delle merci da certe condizioni, o oneri al fine di evitare che, riesportando le stesse in Stati non appartenenti all’UE o all’AELS o in Stati che non sono partner di libero scambio, siano elusi i dazi della tariffa svizzera d’esportazione validi per questi Stati. 2 La sospensione delle aliquote di dazio o le altre misure giusta il capoverso 1 ven- gono soppresse non appena le circostanze lo permettono.

Art. 5 Disposizioni in materia d’origine 1 Fatto salvo il capoverso 2, le aliquote di dazio fissate nell’allegato 2 della presente ordinanza sono applicabili solo alle merci che adempiono le condizioni d’origine stabilite nelle convenzioni, negli accordi e negli scambi di lettere menzionati nell’allegato 1. 2 L’«aliquota preferenziale UE» di cui all’allegato 2 è applicabile alle merci delle voci di tariffa 2309.1021 e 2309.1029, qualora la domanda di attribuzione di una quota del contingente doganale n. 32 sia corredata del rispettivo titolo d’esporta- zione UE AGREX, fornendo la prova che: a. tutte le materie prime utilizzate sono state prodotte interamente nell’UE; e b. l’UE non ha accordato sovvenzioni per l’esportazione delle merci in que- stione.

Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008

Art. 6 Preferenza doganale in base all’utilizzo della merce Se l’attribuzione di preferenze doganali è vincolata a un determinato utilizzo della merce, si applicano le disposizioni degli articoli 50–54 dell’ordinanza del 1° novembre 20065 sulle dogane.

Art. 7 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 8 marzo 20026 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l’AELS e la CE è abrogata.

Art. 8 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 27 giugno 19957 sul libero scambio 2 è modificata come segue: Titolo Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con partner di libero scambio (esclusi gli Stati membri dell’UE e dell’AELS) (Ordinanza sul libero scambio 2) 5 All’esaurimento di un contingente doganale ai sensi dell’OIAgr, l’Ufficio federale dell’agricoltura autorizza, sempre che obblighi convenzionali lo prevedano, l’importazione di una merce all’aliquota preferenziale di cui all’allegato 2 fino ad esaurimento del contingente corrispondente. Art. 2 Dazi d’esportazione Per le merci esportate negli Stati menzionati nell’articolo 1, nell’Unione europea (UE) o nell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e quivi utilizzate, che fruiscono del trattamento preferenziale giusta gli accordi e le convenzioni menziona- ti nell’allegato 1 sono applicabili le aliquote di dazio fissate nell’allegato 4. Art. 3 cpv. 1

1 D’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, il Dipartimento federale

dell’economia può sospendere l’applicazione delle aliquote di dazio fissate nell’alle- gato 4 o far dipendere l’esportazione delle merci da certe condizioni, o oneri al fine di evitare che, riesportando le stesse in Stati non appartenenti all’UE o all’AELS o in Stati che non sono partner di libero scambio, siano elusi i dazi della tariffa svizzera d’esportazione validi per questi Stati.

5 RS 631.01 6 RU 2002 1158, 2004 4599 4971, 2005 569, 2006 867 2901 2995 4659, 2007 1469 2273 7 RS 632.319

Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2008.

18 giugno 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008

Allegato 1 (art. 1)

Elenco delle convenzioni, degli accordi e degli scambi di lettere

1. Accordi e scambi di lettere con l’Unione europea (UE):

a. Accordo del 22 luglio 19728 tra la Confederazione Svizzera e la Comu- nità Economica Europea (con allegati e scambio di lettere); b. Accordo del 22 luglio 19729 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio; c. Protocollo addizionale del 14 luglio 198610 all’accordo tra la Confede- razione Svizzera e la Comunità economica europea a seguito dell’ade- sione del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese alla Comu- nità (con allegati); d. Scambio di lettere del 14 luglio 198611 tra la Svizzera e la Commis- sione delle CE relativo agli adeguamenti degli accordi agricoli esistenti e alle concessioni reciproche su taluni prodotti agricoli (con allegato); e. Secondo protocollo aggiuntivo del 20 marzo 198912 all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, a seguito dell’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità; f. Terzo Protocollo aggiuntivo del 23 giugno 198913 all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Economica Europea, a seguito dell’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità; g. Scambio di lettere del 30 giugno 199614 tra la Svizzera e la Commis- sione delle Comunità europee relativo ai negoziati tra la Svizzera e la Comunità europea nel quadro dell’OMC; h. Accordo del 21 giugno 199915 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (con allegati e Atto finale).

8 RS 0.632.401 9 RS 0.632.402 10 RS 0.632.402.81 11 RS 0.632.401.813 12 RS 0.632.402.82 13 RS 0.632.402.83 14 FF 1997 II 592 15 RS 0.916.026.81

Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008

2. Convenzioni e accordi nell’ambito dell’Associazione europea di libero

scambio (AELS): a. Convenzione del 4 gennaio 196016 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (con allegati, alto finale e dichiarazioni); b. Accordo del 21 giugno 200117 di emendamento della Convenzione isti- tutiva dell’Associazione europea di libero scambio.

16 RS 0.632.31 17 RU 2003 2685

Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008

Allegato 2 (art. 1)

Aliquote di dazio all’importazione: merci e aliquote

Voce di tariffa Aliquota preferenziale Contingenti doganali; disposizioni particolari

UE AELS

applicabile aliquota applicabile aliquota normale meno normale meno

0101. 1011 esente

9091 10.—

9095 esente contingente doganale n. 119

esente

0106. 1900 esente animali da pelliccia

0204. 1010 10.— 2210 10.— 2310 10.— 3010 10.— 4110 10.— 4210 10.— 4310 10.—

5010 40.— contingente doganale n. 151

0205. 0010 9.—

0207. 1481 15.— contingente doganale n. 120

1491 15.— contingente doganale n. 121

2781 15.— contingente doganale n. 122

2791 15.— contingente doganale n. 123

3311 15.— contingente doganale n. 124

3400 9.50 contingente doganale n. 125

3691 15.— contingente doganale n. 126

Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008

Voce di tariffa Aliquota preferenziale Contingenti doganali; disposizioni particolari

UE AELS

applicabile aliquota applicabile aliquota normale meno normale meno

0208. 1000 11.— contingente doganale n. 127

4000 esente carne di balena

9010 esente contingente doganale n. 128

0210. 1191 esente prosciutti e loro pezzi, non disossati; contingente doganale n. 101

1991 esente prosciutti e loro pezzi, disossati; contingente doganale n. 101

esente coppa, prosciutto in vesciche e noce di prosciutto; contingente doganale n. 301

2010 esente carne secca; contingente doganale n. 102

0301. 1000/

0307.9900 esente

0403. 1010 em em

1020 em em

9031 em em

9041 em em

9049 em em

9061 em em

9072 em em

9079 em em

0405. 2011 em

2091 em

0406. 1010/9099 esente

esente contingente doganale n. 201 (attualmente senza provvedimenti di gestione) 0407. 0010 47.— uova di volatili, in guscio, per il consumo, fresche, conservate o cotte; contingente doganale n. 129

0409. 0000 8.— miele d’acacia; contingente doganale n. 130

26.— diverso dal miele d’acacia; contingente doganale n. 131 0501. 0000/

0502.9000 esente esente

Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008

Voce di tariffa Aliquota preferenziale Contingenti doganali; disposizioni particolari

UE AELS

applicabile aliquota applicabile aliquota normale meno normale meno

0504. 0031/0090 esente

0505. 1010/1090 esente esente

9019/

0508.0010 esente esente

0508. 0099/

0510.0000 esente esente

0602. 1000 esente esente

2011/2049 esente contingente doganale n. 104 2051/2059 esente esente 2071/2072 esente contingente doganale n. 104

2079 esente esente

2081/2082 esente contingente doganale n. 104

2089 esente esente

3000/4099 esente 9011/9099 esente esente

0603. 1110 esente contingente doganale n. 105

esente

1210 esente contingente doganale n. 105

esente

1310 esente contingente doganale n. 105

1410 esente contingente doganale n. 105

1911/1919 esente contingente doganale n. 105

1930 esente

1931/1939 esente

0604. 1010 esente

9111/9910 esente

Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008

Voce di tariffa Aliquota preferenziale Contingenti doganali; disposizioni particolari

UE AELS

applicabile aliquota applicabile aliquota normale meno normale meno

0702. 0010 esente contingente doganale n. 106

esente

0020 esente contingente doganale n. 106

esente

0030 esente contingente doganale n. 106

esente

0090 esente contingente doganale n. 106

esente

0703. 1011/1013 esente

1020/1021 esente 1030/1031 esente 1040/1041 esente 1050/1051 esente 1060/1061 esente 1070/1071 esente 1080/2000 esente

0705. 1111 esente contingente doganale n. 107

esente

1120 esente

1191 esente

2110 esente contingente doganale n. 108

0707. 0010 5.— contingente doganale n. 152

esente

0020 esente

0030 5.— contingente doganale n. 132

esente

0031 5.— contingente doganale n. 133

0050 3.50 contingente doganale n. 134

Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008

Voce di tariffa Aliquota preferenziale Contingenti doganali; disposizioni particolari

UE AELS

applicabile aliquota applicabile aliquota normale meno normale meno

0709. 3010 esente contingente doganale n. 109

5100 esente

5900 esente

6011 2.50 esente

6012 5.— contingente doganale n. 135

9050 esente contingente doganale n. 110

0710. 4000 esente esente

8090 esente funghi commestibili

0711. 2000 esente olive nere

9010 esente esente

9090 esente contingente doganale n. 136

0712. 2000 esente contingente doganale n. 137

9081/9089 esente aglio non mescolato

0713. 1011 –.90 contingente doganale n. 138

1019 esente contingente doganale n. 139

2019 esente

0802. 2190 esente

2290 esente

3290 esente contingente doganale n. 153

5000 esente

9090 esente esente pinoli

0805. 1000/2000 esente

5000 esente

0807. 1100/1900 esente esente

0809. 1011 esente contingente doganale n. 111

1091 esente contingente doganale n. 111

4013 esente contingente doganale n. 140

Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008

Voce di tariffa Aliquota preferenziale Contingenti doganali; disposizioni particolari

UE AELS

applicabile aliquota applicabile aliquota normale meno normale meno

0810. 1010 esente contingente doganale n. 112

1011 esente contingente doganale n. 141

2011 esente contingente doganale n. 142

5000 esente

0811. 1000 10.— senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfuse, per l’ulteriore lavorazione; contingente doganale n. 143 2090 10.— senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfuse, per l’ulteriore lavorazione; contingente doganale n. 144

9010 esente contingente doganale n. 145

9090 esente contingente doganale n. 146

0901. 1100/

0903.0000 esente

0904. 1100/2010 esente

2090 esente contingente doganale n. 147

esente

0910. 2000 esente

1001. 9060 –.60 contingente doganale n. 148

1005. 9030 –.50 contingente doganale n. 149

1207. 5091/5099 esente

1209. 1090/2500 esente

2919 esente

2960 esente

2980/9100 esente

9999 esente

Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008

Voce di tariffa Aliquota preferenziale Contingenti doganali; disposizioni particolari

UE AELS

applicabile aliquota applicabile aliquota normale meno normale meno

1212. 2090 esente esente

9919 esente

9998 esente

1301. 2000/9080 esente

1302. 1100/3900 esente esente

1401. 1000/

1404.2090 esente esente

1404. 9080 esente esente

1501. 0018/0019 esente per usi tecnici

0028/0029 esente per usi tecnici

1502. 0091/0099 esente per usi tecnici

1504. 1010 esente

1098/1099 esente 2091/2099 esente 3091/3099 esente

1505. 0019 esente esente

0099 esente esente

1506. 0091/0099 esente per usi tecnici

1509. 1091 54.55 1099 77.75 9091 54.55 9099 77.75 1510. 0091/0099 esente oli estratti da residui di olive mediante prodotti chimici, per usi tecnici 1515. 9021 12.— 9028/9029 esente

Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008

Voce di tariffa Aliquota preferenziale Contingenti doganali; disposizioni particolari

UE AELS

applicabile aliquota applicabile aliquota normale meno normale meno

1516. 1010 35.— fabbricati esclusivamente con pesci o mammiferi marini

1091/1099 esente fabbricati esclusivamente con pesci o mammiferi marini

2010 esente esente olio di ricino idrogenato («opal-wax»)

2092 esente esente

2097 esente esente

1517. 1062 em

1067 em

1072 em

1077 em

1082 em

1087 em

1092 em

1097 em

9020 esente

9062 em

9067 em

1518. 0081 5.—

0089 esente

0092 esente esente

0093 40.—

0097 esente

1520. 0000/

1522.0000 esente esente

1601. 0011 esente contingente doganale n. 301

0021 esente contingente doganale n. 301

1602. 2010 esente

4910 esente coppa; contingente doganale n. 301

Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008

Voce di tariffa Aliquota preferenziale Contingenti doganali; disposizioni particolari

UE AELS

applicabile aliquota applicabile aliquota normale meno normale meno

1603. 0000 esente estratti di carne di balena, estratti e sughi di crostacei, molluschi o di altri invertebrati acquatici, sughi di pesci 1604. 1100/

1605.9000 esente

1702. 5000 esente esente

9024 esente esente

1704. 1010/1030 em em

9010/9031 em em

9032 em esente

9041/9093 em em 1803. 1000/

1805.0000 esente esente

1806. 1010/1020 em em

2011/2019 em em 2071/9069 em em

1901. 1011/9096 em em

9099 esente esente

1902. 1110/4090 em em

1903. 0000 esente esente

1904. 1010 em em

1090 em esente

2000 em em

3000 em em

9010 em em

9020 esente esente

Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008

Voce di tariffa Aliquota preferenziale Contingenti doganali; disposizioni particolari

UE AELS

applicabile aliquota applicabile aliquota normale meno normale meno

9090 4.80 4.80 cereali, frantumati e preparati, per la fabbricazione di corn flakes e prodotti simili em em diversi dai cereali, frantumati e preparati, per la fabbricazione di corn flakes e prodotti simili

1905. 1010/4029 em em

9025/9039 em em

9040 esente esente

9071/9079 em em 9081/9089 em em

2001. 9020 esente esente

9092 esente

2002. 1010 2.50 1020 4.50

9010 esente

esente polpe, puré e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, il cui tenore in estratto secco è di 25 % in peso o più, composti di pomodori e acqua, anche con aggiunta di sale o di altri agenti di conservazione o di condimento; polpe, puré e concentrati di pomodori, in recipienti non ermeticamente chiusi

9021 esente esente

9029 esente

2003. 1000 esente contingente doganale n. 150

2004. 1012 em em

1014 em em

1092 em em

1094 em em

2004. 9013 esente esente

9018 17.50 carciofi

9043 esente esente

9049 24.50 carciofi

Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008

Voce di tariffa Aliquota preferenziale Contingenti doganali; disposizioni particolari

UE AELS

applicabile aliquota applicabile aliquota normale meno normale meno

2005. 2011/2012 em em

6010/6090 esente 7010/7090 esente

8000 esente esente

9911 17.50 capperi e carciofi

9941 24.50 capperi e carciofi

2006. 0020 esente esente

2007. 1000/9929 esente

2008. 1110 em em

1190 esente arachidi tostate

3090 esente

5010 10.— 5090 15.— 7010/7090 esente

9100 esente

9998 esente esente

2009. 3919 6.—

3920 14.— concentrati

2101. 1100 esente esente

1211 em em

1219 esente esente

1291 em em

1299 esente esente

2011 em esente

2019 esente esente

2091 em em

2099 esente esente

3000 esente esente

Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008

Voce di tariffa Aliquota preferenziale Contingenti doganali; disposizioni particolari

UE AELS

applicabile aliquota applicabile aliquota normale meno normale meno

2102. 1099 esente esente

2019 esente esente

2029 esente esente

3000 esente esente

2103. 1000 esente esente

2000 esente esente

3011 esente

3018 esente esente

3019 esente esente

9000 esente esente

2104. 1000 esente esente

2000 em

esente prodotti di questa voce, esclusi quelli contenenti carne o frattaglie

2105. 0010/0053 em em

2106. 1011 em em

1019 esente esente

9010 esente esente

9021/9023 em em

9024 esente esente

9029 esente esente

9030 esente esente

9040 esente esente

9050 em em

9060/9096 em em

9099 esente esente

2201. 1000/9000 esente esente

Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008

Voce di tariffa Aliquota preferenziale Contingenti doganali; disposizioni particolari

UE AELS

applicabile aliquota applicabile aliquota normale meno normale meno

2202. 1000 esente esente

9031 4.— succhi di pesche, di mirtilli, di more o di ribes, diluiti con acqua, aventi tenore in succo naturale del 60 % o meno, nonché il succo di ribes nero diluito con acqua, con tenore in succo naturale di 35 % o meno 9032 7.— succhi di pesche, di mirtilli, di more o di ribes, diluiti con acqua, aventi tenore in succo naturale del 60 % o meno, nonché il succo di ribes nero diluito con acqua, con tenore in succo naturale di 35 % o meno

9090 esente esente

2203. 0010/0039 esente esente

2204. 2121 esente Retsina (vino bianco greco), nei limiti del contingente doganale n. 116 e secondo la descrizione nell’allegato 3 2150 esente Porto, nei limiti del contingente doganale n. 115 e secondo la descrizione nell’allegato 3 8.50 altri vini dolci, specialità e mistelle (riguarda solo i prodotti ai sensi dell’allegato 7 dell’accordo) 2921/2922 esente Retsina (vino bianco greco), nei limiti del contingente doganale n. 116 e secondo la descrizione nell’allegato 3

2950 8.50 riguarda solo i prodotti ai sensi dell’allegato 7 dell’accordo

2205. 1010/9020 esente esente

2207. 1000/2000 esente esente

2208. 2011/7000 esente esente

9010 esente

9021 esente esente

9022 esente esente

9099 esente esente

2209. 0000 esente

Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008

Voce di tariffa Aliquota preferenziale Contingenti doganali; disposizioni particolari

UE AELS

applicabile aliquota applicabile aliquota normale meno normale meno

2301. 1090 esente

2010 esente

2090 esente

2307. 0000 esente

2309. 1010 esente

1021/1029 esente contingente doganale n. 32 esente

9049 esente

2402. 1000/2010 esente

2020 esente

9000 esente

2403. 1000 esente

9100/9930 esente 2501. 0010/

2905.4200 esente esente

2905. 4300 em em

4400/5990 esente esente 2906. 1110/

3301.9090 esente esente

3302. 1000 esente esente

9000 esente esente

3303. 0000/

3407.0000 esente esente

3501. 1010/1090 em em

9011 esente esente

9019 em em

Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008

Voce di tariffa Aliquota preferenziale Contingenti doganali; disposizioni particolari

UE AELS

applicabile aliquota applicabile aliquota normale meno normale meno

9091 esente esente

9099 em em

3502. 1110 80.— 1190 80.— 1910 80.— 1990 80.—

2000 esente

9000 esente esente

3503. 0000/

3504.0000 esente esente

3506. 1000/9190 esente esente

9910 esente esente

9990 esente esente

3507. 1010/

3808.9900 esente esente

3809. 1010 4.50 4.50 3809. 1090/

3822.0000 esente esente

3823. 1110 5.—

1190 esente

1210 –.50

1290 esente

1300 esente esente

1910 –.50 1990/7000 esente

Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008

Voce di tariffa Aliquota preferenziale Contingenti doganali; disposizioni particolari

UE AELS

applicabile aliquota applicabile aliquota normale meno normale meno

3824. 1010 esente esente

1090/9030 esente esente

9091 esente esente

9098 esente esente

3825. 1000/6900 esente esente

9010 esente esente

9090 esente esente

3901. 1000/

5212.2500 esente esente

5301. 1000/3000 esente

5302. 1000/9000 esente

5303. 1000/

9706.0000 esente esente

Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008

Allegato 3 (art. 2 cpv. 1)

Contingenti doganali

N. del Voce di tariffa Designazione della merce Volume del contingente contingente doganale doganale

32 2309.1021/1029 Alimenti per cani o gatti condizionati per la 6 000 t lorde

vendita al minuto, in recipienti ermeticamente chiusi 101 ex 0210.1191 Prosciutti e loro pezzi, non disossati, di animali 1 000 t nette della specie suina, escluso il cinghiale, salati o in salamoia, secchi o affumicati ex 0210.1991 Prosciutti e loro pezzi, disossati, di animali della specie suina, escluso il cinghiale, salati o in salamoia, secchi o affumicati

102 ex 0210.2010 Carni di animali della specie bovina, secche 200 t nette

104 Portinnesto di frutta a granella (ottenuti con semi 60 000 pezzi

o da moltiplicazione vegetativa):

0602.2011 – innestati, con radici nude

0602.2019 – innestati, con piote

0602.2021 – non innestati, con radici nude

0602.2029 – non innestati, con piote

Portinnesto di frutta a nocciolo (ottenuti con semi o da moltiplicazione vegetativa):

0602.2031 – innestati, con radici nude

0602.2039 – innestati, con piote

0602.2041 – non innestati, con radici nude

0602.2049 – non innestati, con piote

Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli da frutta commestibile con radici nude:

0602.2071 – di frutta a granella

0602.2072 – di frutta a nocciolo

Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli da frutta commestibile con piote:

0602.2081 – di frutta a granella

0602.2082 – di frutta a nocciolo

105 0603.1210 Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, 1 000 t nette

freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre

0603.1110 Rose, recise, per mazzi o per ornamento,

fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre Fiori e boccioli di fiori (esclusi garofani e rose), recisi, per mazzi o per ornamento dal 1° maggio al 25 ottobre:

0603.1911 – legnosi

0603.1310 – diversi dai legnosi

0603.1410 0603.1919

Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008

N. del Voce di tariffa Designazione della merce Volume del contingente contingente doganale doganale

106 Pomodori, freschi o refrigerati: 10 000 t nette

0702.0010 – pomodori ciliegia (cherry):

dal 21 ottobre al 30 aprile

0702.0020 – pomodori peretti (di forma allungata):

dal 21 ottobre al 30 aprile

0702.0030 – altri pomodori con diametro di 80 mm o più

(pomodori carnosi): dal 21 ottobre al 30 aprile

0702.0090 – altri: dal 21 ottobre al 30 aprile

107 0705.1111 Lattuga iceberg, senza corona: dal 1° gennaio a 2 000 t nette

fine febbraio

108 0705.2110 Witloof, fresca o refrigerata: 2 000 t nette

dal 21 maggio al 30 settembre

109 0709.3010 Melanzane, fresche o refrigerate: 1 000 t nette

dal 16 ottobre al 31 maggio

110 0709.9050 Zucchine (incluse le zucchine con fiore), fresche 2 000 t nette

o refrigerate: dal 31 ottobre al 19 aprile

111 Albicocche, fresche: 2100 t nette

0809.1011 – in imballaggio aperto:

dal 1° settembre al 30 giugno

0809.1091 – in altro imballaggio:

dal 1° settembre al 30 giugno

112 0810.1010 Fragole, fresche: dal 1° settembre al 14 maggio 10 000 t nette

115 2204.2150 Porto (vino di qualità proveniente dalla zona 100 000 l

geografica di produzione di Porto in Portogallo secondo l’ordinanza [CEE] n. 823/87), in recipienti di capacità non eccedente 2 l

116 Retsina (vino da tavola secondo le prescrizioni 50 000 l

di norma comuni (art. 17 e allegato I dell’ordi- nanza [CEE] n. 822/87), in recipienti di capacità: ex 2204.2121 – non eccedente 2 l – eccedente 2 l: ex 2204.2921 – – eccedente 13 % vol ex 2204.2922 – – non eccedente 13 % vol

119 0101.9095 Cavalli, vivi (esclusi i riproduttori di razza pura 100 capi

e quelli da macello)

120 0207.1481 Petti di galli e galline, congelati 2100 t nette

121 0207.1491 Pezzi e frattaglie di galli e galline, fegati 1 200 t netto

compresi, all’esclusione dei petti, congelati

122 0207.2781 Petti di tacchini e tacchine, congelati 800 t nette

123 0207.2791 Pezzi e frattaglie di tacchini e tacchine, fegati 600 t nette

compresi, all’esclusione dei petti, congelati

124 0207.3311 Anatre, non tagliate in pezzi, congelate 700 t nette

125 0207.3400 Fegati grassi di anatre, oche o di faraone, freschi 20 t nette

o refrigerati

126 0207.3691 Pezzi e frattaglie di anatre, oche o di faraone, 100 t nette

esclusi i fegati grassi, congelati

Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008

N. del Voce di tariffa Designazione della merce Volume del contingente contingente doganale doganale

127 0208.1000 Carni e frattaglie commestibili di conigli o di 1 700 t nette

lepri, fresche, refrigerate o congelate

128 0208.9010 Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, 100 t nette

escluse le lepri e i cinghiali, fresche, refrigerate o congelate

129 ex 0407.0010 Uova di volatili, in guscio, per il consumo, 150 t nette

fresche, conservate o cotte

130 ex 0409.0000 Miele d’acacia 200 t nette

131 ex 0409.0000 Altro miele naturale, diverso da quello d’acacia 50 t nette

132 0707.0030 Cetrioli per conserva, di una lunghezza 100 t nette

superiore a 6 ma non eccedente 12 cm, dal 21 ottobre al 14 aprile

133 0707.0031 Cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore 2100 t nette

a 6 ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 15 aprile al 20 ottobre

134 0707.0050 Cetriolini, freschi o refrigerati 800 t nette

135 0709.6012 Peperoni, freschi o refrigerati, dal 1° aprile 1 300 t nette

al 31 ottobre

136 0711.9010 Ortaggi o legumi e loro miscele, temporanea- 150 t nette

0711.9090 mente conservati (per esempio, con anidride

solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati

137 0712.2000 Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette 100 t nette

oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate

138 0713.1011 Piselli [Pisum sativum], in grani intieri, non 1 000 t nette

lavorati, per l’alimentazione di animali

139 0713.1019 Piselli [Pisum sativum], in grani intieri, non 1 000 t nette

lavorati, diversi da quelli per l’alimentazione di animali o per fabbricare la birra

140 0809.4013 Prugne e prugnole, fresche, alla rinfusa, 600 t nette

dal 1° luglio al 30 settembre

141 0810.1011 Fragole, fresche, dal 15 maggio al 31 agosto 200 t nette

142 0810.2011 Lamponi, freschi, dal 1° giugno al 14 settembre 250 t nette

143 ex 0811.1000 Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, 1 000 t nette

congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfuse, per l’ulteriore lavorazione

144 ex 0811.2090 Lamponi, more di rovo o di gelso, more- 1200 t nette

lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfusi, per l’ulteriore lavorazione

145 0811.9010 Mirtilli, anche cotti in acqua o al vapore, conge- 200 t nette

lati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008

N. del Voce di tariffa Designazione della merce Volume del contingente contingente doganale doganale

146 0811.9090 Frutta, escluse fragole, lamponi, more di rovo o 1 000 t nette

di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, mirtilli e frutta tropicali, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

147 0904.2090 Pimenti (del genere Capsicum o del genere 150 t nette

Pimenta), essiccati o tritati o polverizzati

148 Frumento (grano) e frumento segalato (escluso il 50 000 t nette

grano duro): ex 1001.9039 – per l’alimentazione di animali nelle aziende biologiche

1001.9040 – per l’alimentazione di animali

149 1005.9030 Granoturco, per l’alimentazione di animali 13 000 t nette

150 2003.1000 Funghi del genere Agaricus, preparati o conser- 1 700 t nette

vati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico

151 0204.5010 Carne di animali della specie caprina; fresca, 100 t nette

refrigerata o congelata

152 0707.0010 Cetrioli per insalata; freschi o refrigerati: 200 t nette

dal 21 ottobre al 14 aprile

153 0802.3290 Noci comuni, fresche o secche, sgusciate, anche 100 t nette

decorticate, non atte per l’alimentazione di animali né per la fabbricazione di oli

201 0406.1010/ Formaggi e latticini, importati nei limiti del 90 t nette

0406.9099 contingente doganale AELS esente da dazio

301 ex0210.1991 Coppa, prosciutto in vesciche e noce di prosciut- 3715 t nette

to

1601.0011 Cotechini, mortadelle, salami, salamini, zamponi

1601.0021 Altre salsicce di animali della specie equina,

bovina, suina, ovina, caprina, esclusi i cinghiali ex 1602.4910 Coppa

Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008

Allegato 4 (art. 3)

Aliquote di dazio all’esportazione

Voce di tariffa all’esportazione Aliquota

UE AELS

fr. per 100 kg lordi fr. per 100 kg lordi

2 esente esente

3 esente esente

5 esente esente

6 esente esente

7 esente esente

8 esente esente

35 esente esente

36 esente esente

37 esente esente

38 esente esente

41 esente esente

42 esente esente

43 esente esente

44 esente esente

45 esente esente

46 esente esente

Ordinanza sul libero scambio 1 RU 2008

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati membri dell'UE e dell'AELS (Ordinanza sul libero scambio 1) | Lexipedia | Lexipedia