AS 2008 3607
Ordinanza sulla navigazione aerea
Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA)
Modifica del 18 giugno 2008
Il Consiglio federale svizzero, ordina:
I L’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 13
15 Navigabilità e ammissione alla circolazione
Art. 13 Riserva di applicabilità del diritto internazionale Le disposizioni concernenti la navigabilità e la procedura d’ammissione (n. 15) sono applicabili nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti CE nella versio- ne vincolante per la Svizzera: a. regolamento (CE) n. 1592/2002; b. regolamento (CE) n. 2042/2003; c. regolamento (CE) n. 1702/2003.
Art. 14 Abrogato
all’Accordo e può essere consultata o richiesta all’UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).
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Ordinanza sulla navigazione aerea RU 2008
Art. 16 Certificato di navigabilità, certificato di navigabilità limitato, autorizzazione di volo, certificato di rumore e di emissione di sostanze tossiche 1 L’UFAC attesta la navigabilità degli aeromobili immatricolati nel certificato di navigabilità, nel certificato di navigabilità limitato o nell’autorizzazione di volo. 2 Il livello del rumore e il livello di emissione di sostanze tossiche degli aeromobili a motore sono attestati nel certificato di rumore e di emissione di sostanze tossiche.
Art. 17, rubrica e cpv. 1 frase introduttiva Certificati di navigabilità, certificati di navigabilità limitati, autorizzazioni di volo e certificati di rumore e di emissione di sostanze tossiche esteri 1 L’UFAC può riconoscere i certificati di navigabilità, i certificati di navigabilità limitati e le autorizzazioni di volo esteri a condizione che siano stati rilasciati:
Art. 18, rubrica, cpv. 1 lett. c nonché 3 e 4 Ammissione alla circolazione
1 Un aeromobile immatricolato è ammesso alla circolazione:
c. se è garantita la responsabilità civile verso i terzi a terra e verso i passeggeri, nella misura prescritta; 3 L’ammissione alla circolazione è attestata con il rilascio del certificato di naviga- bilità, del certificato di navigabilità limitato o dell’autorizzazione di volo. In questi certificati o nei rispettivi allegati l’UFAC può stabilire oneri, condizioni o limita- zioni d’esercizio.
4 In casi particolari, specialmente durante la procedura d’ammissione, l’UFAC
rilascia un’autorizzazione di volo provvisoria. In ogni caso deve essere garantita la responsabilità civile verso i terzi a terra e verso i passeggeri.
Art. 19 Durata di validità del certificato di navigabilità, del certificato di navigabilità limitato e dell’autorizzazione di volo 1 I certificati di navigabilità, i certificati di navigabilità limitati e le autorizzazioni di volo hanno, di norma, validità illimitata. L’UFAC può eccezionalmente limitare la durata di validità. 2 In casi particolari, segnatamente durante la procedura di ammissione o per sorvoli tecnici, l’UFAC rilascia autorizzazioni di volo con validità limitata.
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Art. 20, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva, e 2 Ritiro del certificato di navigabilità, del certificato di navigabilità limitato o dell’autorizzazione di volo 1 Il certificato di navigabilità, il certificato di navigabilità limitato o l’autorizzazione di volo viene ritirato:
2 Il certificato di navigabilità può inoltre essere ritirato:
a. se la necessaria verifica periodica della navigabilità non viene eseguita e confermata entro il termine prescritto; oppure b. se i rapporti di proprietà non sono chiari.
II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2008.
18 giugno 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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