AS 2008 3939
Legge federale sulla circolazione stradale
Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)
Modifica del 20 marzo 2008
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 20071, decreta:
I La legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale è modificata come segue:
Art. 16cbis Revoca della 1 Dopo un’infrazione commessa all’estero, la licenza per allievo licenza di condurre dopo un’infrazione conducente o la licenza di condurre è revocata se: commessa all’estero a. all’estero è stato pronunciato un divieto di condurre; e b. l’infrazione commessa è medio grave o grave secondo gli articoli 16b e 16c.
2 Per stabilire la durata della revoca della licenza devono essere
adeguatamente considerate le conseguenze, per la persona interes- sata, del divieto di condurre pronunciato all’estero. La durata minima della revoca può essere ridotta. Per le persone che non figurano nel registro delle misure amministrative (art. 104b), la durata della revoca non può eccedere la durata del divieto di con- durre pronunciato all'estero nel luogo dell'infrazione.