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AS 2008 4167

Ordinanza concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA)

Ordinanza concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA)

Modifica del 27 agosto 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi è modificata come segue:

Art. 4 lett. a, abis, b e d La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve: a. notificare al servizio veterinario di confine le partite soggette all’obbligo di controllo, prima del loro arrivo;. abis. se l’arrivo delle partite è previsto fuori dagli orari di presenza del servizio veterinario di confine, comunicare telefonicamente l’arrivo al servizio di picchetto del servizio veterinario di confine dell’aeroporto, prima dell’atter- raggio dell’aereo; b. portare le partite al servizio veterinario di confine per il controllo, secondo le istruzioni dello stesso; d. coadiuvare il servizio veterinario di confine presentandogli le partite da con- trollare e riprendendone possesso al termine; e

Art. 5 cpv. 1 e 3

1 Le imprese che prestano servizi di sdoganamento su incarico dagli esercenti di

aeroporti sono considerate persone soggette all’obbligo di dichiarazione. 3 Gli esercenti di aeroporti notificano all’Ufficio federale di veterinaria (UFV) le imprese incaricate e segnalano alle stesse gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2.

1 RS 916.443.12

2008-0998 4167

Importazione e transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi RU 2008

Art. 5a Obbligo d’informazione

1 Le imprese che prestano servizi di sdoganamento sono tenute a fornire in tempo

utile al servizio veterinario di confine le informazioni e i documenti prescritti dalla presente ordinanza. 2 Per quanto riguarda le partite di cui agli articoli 14 e 14a, la compagnia aerea che effettua il trasporto è tenuta a fornire in tempo utile all’impresa che presta servizio di sdoganamento le informazioni e i documenti necessari.

3 Per tutte le altre partite l’importatore o lo spedizioniere che agisce in nome

dell’importatore è tenuto a fornire in tempo utile all’impresa che presta servizio di sdoganamento le informazioni e i documenti necessari.

Art. 6 Partite trasportate per posta nell’ambito del servizio universale L’importazione di animali mediante spedizione per pacco è vietata secondo l’arti- colo 16 capoverso 2 lettera k dell’ordinanza del 23 aprile 20082 sulla protezione degli animali.

Art. 7 cpv. 4 lett. c e 5 4 Il Dipartimento federale dell’economia pubblica i riferimenti degli atti normativi della Comunità europea concernenti: c. le misure di quarantena prescritte prima e dopo l’introduzione degli animali nel territorio d'importazione. 5 La notificazione preventiva delle partite deve essere effettuata secondo l’arti- colo 19 capoversi 1–3.

1bis La notificazione preventiva delle partite deve essere effettuata secondo l’arti- colo 19 capoversi 1–3 e, in caso di trasbordo da un aeromobile a un altro, deve contenere indicazioni sull’ora prevista del trasbordo.

2 Immediatamente dopo l’atterraggio, gli animali, a eccezione di quelli che non

lasciano l’aeromobile, devono essere portati dalle imprese che prestano servizi di sdoganamento nei locali indicati dal servizio veterinario di confine per il controllo.

Art. 14 Partite destinate a un Paese terzo in transito per gli Stati membri dell’Unione europea 1 Alle partite provenienti da un Paese terzo e destinate a un altro Paese terzo che transitano attraverso uno Stato membro dell’Unione europea, si applica l’articolo 7 capoversi 1 e 3.

2 RS 455.1; RU 2008 2985

Importazione e transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi RU 2008

2 La notificazione preventiva delle partite deve essere effettuata secondo l’arti- colo 19 capoversi 1–3 e, in caso di trasbordo da un aeromobile a un altro, deve contenere indicazioni sull’ora prevista del trasbordo.

3 Le partite possono transitare se:

a. provengono da un Paese terzo da cui l’importazione non è vietata per ragioni di polizia sanitaria; b. in caso di respingimento, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione si impegna a riprendere possesso della partita e a rispedirla; c. qualora necessario, è possibile esibire un certificato attestante il rispetto delle garanzie sanitarie; l’UFV pubblica l'elenco dei certificati necessari in Internet.

4 Immediatamente dopo l’atterraggio, gli animali, a eccezione di quelli che non

lasciano l’aeromobile, devono essere portati dalle imprese che prestano servizi di sdoganamento nei locali indicati dal servizio veterinario di confine per il controllo.

5 Gli animali non possono lasciare il perimetro dell’aeroporto definito dall’Am-

ministrazione delle dogane, salvo che siano stati rilasciati per il trasporto a bordo di un veicolo stradale o ferroviario.

Art 14a Partite destinate direttamente a un Paese terzo 1 Alle partite provenienti da Paesi terzi e trasportate direttamente dal territorio d’im- portazione in un Paese terzo, si applica l’articolo 14 capoversi 1 e 3–5. 2 L’UFV indica in una direttiva tecnica come effettuare la notificazione preventiva per tali partite.

Art. 15 cpv. 2 2 L’UFV può ridurre le frequenza dei controlli fisici e d’identità per gli animali provenienti dai Paesi di cui all’articolo 16 della direttiva 91/496/CEE3.

Art. 16 Partite destinate al territorio d'importazione Gli animali destinati al territorio d'importazione devono essere sottoposti al controllo documentale, al controllo d'identità e al controllo fisico.

Art. 17 cpv. 6 lett. a

6 Il servizio veterinario di confine:

a. rilascia alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione una copia autenti- cata del certificato veterinario e ne conserva l’originale; e

3 Direttiva del Consiglio 91/496/CEE del 15 luglio 1991 che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

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Art. 19 cpv. 1–3, 6 e 7

1 Il documento veterinario comune di entrata (DVCE) va compilato in tutte le sue

parti per ogni partita che deve essere controllata dal servizio veterinario di confine. La parte 1 viene compilata dalla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione, le parti restanti dal servizio veterinario di confine. Per le partite di cui all’articolo 14a capoverso 1 il DVCE non deve essere compilato. 2 Per quanto riguarda le partite importate da un importatore con sede nel territorio d’importazione o fatte transitare attraverso uno Stato membro dell’Unione europea, la parte 1 del DVCE deve essere compilata elettronicamente mediante Traces. Per le altre partite la parte 1 del DVCE può essere presentata in formato cartaceo. 3 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione trasmette per fax, a titolo di noti- ficazione preventiva, la parte 1 del DVCE al servizio veterinario di confine prima dell’arrivo degli animali. 6 Il DVCE accompagna gli animali fino alla prima azienda di destinazione nel terri- torio d'importazione o in uno Stato membro dell’Unione europea. 7 In caso di transito verso un Paese terzo, il DVCE accompagna gli animali fino al confine esterno dell’Unione europea, salvo in caso di trasporto aereo diretto dal territorio d'importazione in un Paese terzo.

Art. 20 cpv. 1 e 6 1 Il servizio veterinario di confine sorveglia il trasporto degli animali di cui all’arti- colo 8. Lo svolgimento dei controlli all'interno del Paese spetta al veterinario can- tonale.

6 Se ricevono una notificazione da un posto d’ispezione frontaliero dell’Unione

europea concernente una partita destinata al territorio d'importazione, le autorità di controllo confermano allo stesso l’arrivo e il risultato dei controlli.

Art. 21 cpv. 2, 3 e 4 2 Esso informa mediante Traces il posto d’ispezione frontaliero dal quale gli animali lasceranno il territorio d'importazione o l’Unione europea a destinazione di un Paese terzo. Il posto d’ispezione frontaliero informa il servizio veterinario di confine svizzero quando gli animali hanno lasciato l’Unione europea. 3 Se ha motivo di ritenere che una partita non abbia lasciato il territorio d’importa- zione o dell’Unione europea entro i termini previsti, il servizio veterinario di confine informa l’Amministrazione delle dogane. Quest’ultima compie ulteriori accertamen- ti. Se l’esportazione dal territorio d’importazione o l’uscita dall’Unione europea non possono essere dimostrate, l’UFV informa gli Stati membri dell’Unione europea attraverso cui doveva transitare la partita.

4 Se ricevono una notificazione da parte di un posto d’ispezione frontaliero

dell’Unione europea concernente una partita in transito attraverso il territorio d'im- portazione, le autorità di controllo gli confermano l’arrivo e il risultato dei controlli.

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II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2008.

27 agosto 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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