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AS 2008 4801

Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

Traduzione1

Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

Conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003 Approvata dall'Assemblea federale il 20 marzo 20082 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 16 luglio 2008 Entrata in vigore per la Svizzera il 16 ottobre 2008

La Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, denominata qui di seguito «UNESCO», riunitasi a Parigi dal 29 settembre al 17 ottobre 2003 nella sua trentaduesima ses- sione, con riferimento agli strumenti internazionali esistenti in materia di diritti umani, in particolare alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 19663 e al Patto inter- nazionale sui diritti civili e politici del 19664, considerando l’importanza del patrimonio culturale immateriale in quanto fattore principale della diversità culturale e garanzia di uno sviluppo sostenibile, come sottolineato nella Raccomandazione dell'UNESCO sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del folclore del 1989, nella Dichiarazione universale dell’UNESCO sulla diversità culturale del 2001 e nella Dichiarazione di Istanbul del 2002 adottata dalla Terza tavola rotonda dei Ministri della cultura, considerando la profonda interdipendenza fra il patrimonio culturale immateriale e il patrimonio culturale materiale e i beni naturali, riconoscendo che i processi di globalizzazione e di trasformazione sociale, assieme alle condizioni che questi ultimi creano per rinnovare il dialogo fra le comunità, creano altresì, alla stregua del fenomeno dell’intolleranza, gravi pericoli di deterio- ramento, scomparsa e distruzione del patrimonio culturale immateriale, in partico- lare a causa della mancanza di risorse per salvaguardare tali beni culturali, consapevole della volontà universale e delle preoccupazioni comuni relative alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell’umanità, riconoscendo che le comunità, in modo particolare le comunità indigene, i gruppi e in alcuni casi gli individui, svolgono un ruolo importante per la salvaguardia, la manutenzione e il ripristino del patrimonio culturale immateriale contribuendo in tal modo ad arricchire la diversità culturale e la creatività umana,

RS 0.440.6

1 Dal testo originale francese (RO 2008 4801).

2 RU 2008 4799 3 RS 0.103.1 4 RS 0.103.2

2007-1818 4801

Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale RU 2008

notando il considerevole impatto delle attività dell’UNESCO nello stabilire strumen- ti legislativi per la tutela del patrimonio culturale, in particolare la Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale del 19725, notando inoltre che tuttora non esiste alcuno strumento multilaterale vincolante per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, considerando che gli accordi, le raccomandazioni e le risoluzioni esistenti relative ai beni culturali e naturali necessitano di essere effettivamente arricchiti e completati per mezzo di nuove disposizioni relative al patrimonio culturale immateriale, considerando il bisogno di creare una maggiore consapevolezza, soprattutto fra le generazioni più giovani, riguardo alla rilevanza del patrimonio culturale immateriale e alla sua salvaguardia, ritenendo che la comunità internazionale dovrebbe contribuire assieme agli Stati contraenti della presente Convenzione a salvaguardare tale patrimonio culturale in uno spirito di cooperazione e di assistenza reciproca, ricordando i programmi dell’UNESCO relativi al patrimonio culturale immateriale, in particolare la Proclamazione dei capolavori del patrimonio orale e immateriale dell’umanità, considerando il ruolo inestimabile del patrimonio culturale immateriale in quanto fattore per riavvicinare gli esseri umani e assicurare gli scambi e l’intesa fra di loro, adotta la presente Convenzione il 17 ottobre 2003:

I. Disposizioni generali

Art. 1 Scopi della Convenzione Gli scopi della presente Convenzione sono di: a) salvaguardare il patrimonio culturale immateriale; b) assicurare il rispetto per il patrimonio culturale immateriale delle comunità, dei gruppi e degli individui interessati; c) suscitare la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale dell’importanza del patrimonio culturale immateriale e assicurare che sia reciprocamente apprezzato; d) promuovere la cooperazione internazionale e il sostegno.

5 RS 0.451.41

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Art. 2 Definizioni Ai fini della presente Convenzione, 1. per «patrimonio culturale immateriale» s’intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d’identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creati- vità umana. Ai fini della presente Convenzione, si tiene conto di tale patrimonio culturale immateriale unicamente nella misura in cui è compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comu- nità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile. 2. Il «patrimonio culturale immateriale» come definito nel paragrafo 1 di cui sopra, si manifesta tra l’altro nei seguenti settori: a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale; b) le arti dello spettacolo; c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi; d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all’universo; e) l’artigianato tradizionale. 3. Per «salvaguardia» s’intendono le misure volte a garantire la vitalità del patrimo- nio culturale immateriale, ivi compresa l’identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmis- sione, in particolare attraverso un’educazione formale e informale, come pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio culturale. 4. Per «Stati contraenti» s’intendono gli Stati vincolati dalla presente Convenzione e per i quali la presente Convenzione è in vigore. 5. La presente Convenzione si applica mutatis mutandis ai territori di cui all’artico- lo 33 che divengono Stati contraenti della presente Convenzione conformemente alle condizioni stabilite in detto articolo. In questo contesto l’espressione «Stati contra- enti» si riferisce anche a questi territori.

Art. 3 Relazioni con altri strumenti internazionali Nulla nella presente Convenzione potrà essere interpretato nel senso di: a) alterare lo status o di diminuire il livello di protezione dei beni dichiarati parte del patrimonio mondiale secondo la Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale del 1972 a cui una parte del patri- monio culturale immateriale è direttamente associata; o

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b) pregiudicare i diritti e gli obblighi degli Stati contraenti derivanti da qualsia- si strumento internazionale correlato ai diritti della proprietà intellettuale o all’uso di risorse biologiche ed ecologiche di cui sono parte.

II. Organi della Convenzione

Art. 4 Assemblea generale degli Stati contraenti 1. Viene istituita un’Assemblea generale degli Stati contraenti, di seguito denomina- ta «l’Assemblea generale». L’Assemblea generale è l’organismo sovrano della presente Convenzione. 2. L’Assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni. Essa può riunirsi in sessione straordinaria se così decide o su richiesta sia del Comitato inter- governativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale o di almeno un terzo degli Stati contraenti.

3. L’Assemblea generale adotta il proprio regolamento interno.

Art. 5 Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale 1. Viene qui istituito nell’ambito dell’UNESCO un Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in seguito denominato «il Comi- tato». Esso è composto dai rappresentanti di 18 Stati contraenti che vengono nomi- nati dagli Stati contraenti riuniti in Assemblea generale dopo che la presente Con- venzione è entrata in vigore conformemente all’articolo 34.

2. Il numero di Stati membri del Comitato è aumentato a 24 non appena 50 Stati

contraenti hanno aderito alla presente Convenzione.

Art. 6 Elezione e mandato degli Stati membri del Comitato 1. L’elezione degli Stati membri del Comitato si basa sui principi di un’equa alter- nanza e rappresentanza geografica. 2. Gli Stati membri del Comitato sono eletti per un mandato di quattro anni dagli Stati contraenti della presente Convenzione che si riuniscono in Assemblea generale.

3. Tuttavia, il mandato di almeno metà degli Stati membri del Comitato eletti al

momento della prima elezione è limitato a due anni. Questi Stati sono scelti median- te estrazione a sorte durante la prima elezione.

4. Ogni due anni, l’Assemblea generale rinnova metà degli Stati membri del Comi-

tato. 5. Essa elegge inoltre tutti gli Stati membri del Comitato necessari per occupare i posti vacanti.

6. Uno Stato membro del Comitato non può essere eletto per due mandati consecu-

tivi.

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7. Gli Stati membri del Comitato scelgono fra i loro rappresentanti le persone quali- ficate nei vari settori del patrimonio culturale immateriale.

Art. 7 Compiti del Comitato Fatte salve tutte le altre competenze assegnate al Comitato dalla presente Conven- zione, i compiti di quest’ultimo consistono nel: a) promuovere gli obiettivi della presente Convenzione nonché sostenere e sor- vegliare la sua attuazione; b) consigliare sulle migliori prassi da seguire e formulare raccomandazioni sulle misure volte a salvaguardare il patrimonio culturale immateriale; c) elaborare e sottoporre all’Assemblea generale per l’approvazione un pro- getto per l’uso delle risorse del Fondo, conformemente all’articolo 25; d) cercare il modo di accrescere le risorse e adottare tutte le misure necessarie a tal fine, in conformità con l’articolo 25; e) elaborare e sottoporre all’Assemblea generale per l’approvazione direttive operative ai fini dell’attuazione della presente Convenzione; f) esaminare, conformemente all’articolo 29, i rapporti sottoposti dagli Stati contraenti e riepilogarli per l’Assemblea generale; g) esaminare le domande presentate dagli Stati contraenti e decidere, confor- memente ai criteri di selezione oggettivi stabiliti dal Comitato e approvati dall’Assemblea generale per: i) l’iscrizione nelle liste e le proposte menzionate ai sensi degli articoli 16,

17 e 18,

ii) la concessione dell’assistenza internazionale conformemente all’arti- colo 22.

Art. 8 Metodi di lavoro del Comitato 1. Il Comitato deve rispondere all’Assemblea generale. Esso fa rapporto alla stessa su tutte le sue attività e decisioni. 2. Il Comitato adotta il suo regolamento interno con una maggioranza di due terzi dei suoi membri. 3. Il Comitato può istituire, su base temporanea, qualsiasi organo consultivo che ritiene necessario per svolgere le sue mansioni. 4. Il Comitato può invitare alle sue riunioni qualsiasi organismo pubblico o privato, nonché persone fisiche aventi una competenza consolidata nei vari settori del patri- monio culturale immateriale, al fine di consultarli su questioni specifiche.

Art. 9 Accreditamento delle organizzazioni consultive

1. Il Comitato propone all’Assemblea generale l’accreditamento di organizzazioni

non governative aventi una fondata competenza nel settore del patrimonio culturale immateriale, per esercitare una funzione consultiva presso il Comitato.

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2. Il Comitato propone inoltre all’Assemblea generale i criteri e le modalità di tale accreditamento.

Art. 10 Il Segretariato

1. Il Comitato è assistito dal Segretariato dell’UNESCO.

2. Il Segretariato prepara la documentazione dell’Assemblea generale e del Comita- to nonché l’ordine del giorno delle loro riunioni e provvede all’attuazione delle loro decisioni.

III. Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello nazionale

Art. 11 Ruolo degli Stati contraenti Ciascuno Stato contraente: a) adotta i provvedimenti necessari a garantire la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio; b) fra le misure di salvaguardia di cui all’articolo 2 paragrafo 3 individua e definisce i vari elementi del patrimonio culturale immateriale presenti sul suo territorio, con la partecipazione di comunità, gruppi e organizzazioni non governative rilevanti.

Art. 12 Inventari 1. Al fine di provvedere all’individuazione in vista della salvaguardia, ciascuno Stato contraente compila, conformemente alla sua situazione, uno o più inventari del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio. Questi inventari sono regolarmente aggiornati. 2. Ciascuno Stato contraente sottopone periodicamente il suo rapporto al Comitato, in conformità con l’articolo 29, fornendogli così le informazioni rilevanti riguardo a tali inventari.

Art. 13 Altre misure di salvaguardia Per garantire la salvaguardia, lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio, ciascuno Stato contraente compie ogni sforzo per: a) adottare una politica generale volta a promuovere la funzione del patrimonio culturale immateriale nella società e a integrare la salvaguardia di questo patrimonio nei programmi di pianificazione; b) designare o istituire uno o più organismi competenti per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presenti sul suo territorio;

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c) promuovere gli studi scientifici, tecnici e artistici, come pure i metodi di ricerca, in vista di una salvaguardia efficace del patrimonio culturale imma- teriale, in particolare del patrimonio culturale immateriale in pericolo; d) adottare adeguate misure legali, tecniche, amministrative e finanziarie volte a: i) favorire la creazione o il potenziamento di istituzioni di formazione per la gestione del patrimonio culturale immateriale e la divulgazione di questo patrimonio culturale nell’ambito di «forum» e spazi destinati alla sua rappresentazione o alla sua espressione, ii) garantire l’accesso al patrimonio culturale immateriale pur rispettando le prassi consuetudinarie che disciplinano l’accesso agli aspetti specifici di tale patrimonio culturale, iii) creare centri di documentazione per il patrimonio culturale immateriale e facilitare l’accesso agli stessi.

Art. 14 Educazione, sensibilizzazione e potenziamento delle capacità Ciascuno Stato compie ogni sforzo, con tutti i mezzi appropriati, per: a) garantire il riconoscimento, il rispetto e la valorizzazione del patrimonio cul- turale immateriale nella società, in particolare mediante: i) programmi di educazione, di sensibilizzazione e d’informazione desti- nati al pubblico in generale e in particolare ai giovani, ii) programmi specifici di educazione e di formazione nell’ambito delle comunità e dei gruppi interessati, iii) attività di potenziamento delle capacità nel campo della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in particolare della gestione e del- la ricerca scientifica, e iv) mezzi informali per la trasmissione delle conoscenze; b) informare costantemente il pubblico sui pericoli che minacciano tale patri- monio culturale, nonché sulle attività svolte ai fini della presente Conven- zione; c) promuovere l’educazione relativa alla protezione degli spazi naturali e ai luoghi della memoria, la cui esistenza è necessaria ai fini dell’espressione del patrimonio culturale immateriale.

Art. 15 Partecipazione delle comunità, dei gruppi e degli individui Nell’ambito delle sue attività di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ciascuno Stato contraente compie ogni sforzo per garantire la più ampia partecipa- zione di comunità, gruppi e, ove appropriato, individui che creano, mantengono e trasmettono tale patrimonio culturale, al fine di coinvolgerli attivamente nella sua gestione.

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IV. Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello internazionale

Art. 16 Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità 1. Al fine di garantire una migliore visibilità del patrimonio culturale immateriale, di acquisire la consapevolezza di ciò che esso significa e d’incoraggiare un dialogo che rispetti la diversità culturale, il Comitato, su proposta degli Stati contraenti interessati, istituisce, aggiorna e pubblica una Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

2. Il Comitato elabora e sottopone all’Assemblea generale, per approvazione, i

criteri relativi all’istituzione, all’aggiornamento e alla pubblicazione di tale Lista rappresentativa.

Art. 17 Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato 1. Al fine di adottare adeguati provvedimenti di salvaguardia, il Comitato istituisce, aggiorna e pubblica una Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato e iscrive tale patrimonio nella Lista su richiesta dello Stato contraente interessato.

2. Il Comitato elabora e sottopone all’Assemblea generale, per approvazione, i

criteri per l’istituzione, l’aggiornamento e la pubblicazione di questa Lista. 3. In casi di estrema urgenza, i cui criteri obiettivi sono approvati dall’Assemblea generale su proposta del Comitato, il Comitato può iscrivere una voce del patrimo- nio culturale in oggetto nella Lista di cui al paragrafo 1, previa consultazione con lo Stato contraente interessato.

Art. 18 Programmi, progetti e attività per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale 1. Sulla base delle proposte presentate dagli Stati contraenti e conformemente ai criteri definiti dal Comitato e approvati dall’Assemblea generale, il Comitato sele- ziona periodicamente e promuove progetti, programmi e attività nazionali, sub- regionali e regionali per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale che a suo avviso meglio riflettono i principi e gli obiettivi della presente Convenzione, tenuto conto delle esigenze particolari dei Paesi in via di sviluppo. 2. A tal fine il Comitato riceve, esamina e approva le domande di assistenza inter- nazionale degli Stati contraenti per l’elaborazione di tali proposte. 3. Il Comitato accompagna la realizzazione di tali programmi, progetti e attività, divulgando le prassi migliori secondo le modalità da lui determinate.

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V. Cooperazione e assistenza internazionali

Art. 19 Cooperazione

1. Ai fini della presente Convenzione, la cooperazione internazionale comprende,

tra l’altro, lo scambio di informazioni e di esperienze, iniziative congiunte nonché l’istituzione di un meccanismo di assistenza agli Stati contraenti nei loro sforzi volti a salvaguardare il patrimonio culturale immateriale. 2. Fatte salve le disposizioni della loro legislazione nazionale e del diritto e delle prassi consuetudinarie, gli Stati contraenti riconoscono che la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è d’interesse generale per l’umanità e a tal fine essi s’impegnano a cooperare a livello bilaterale, subregionale, regionale e internazio- nale.

Art. 20 Obiettivi dell’assistenza internazionale L’assistenza internazionale può essere concessa per i seguenti obiettivi: a) salvaguardia del patrimonio immateriale iscritto nella Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato; b) preparazione degli inventari ai sensi degli articoli 11 e 12; c) supporto a programmi, progetti e attività intraprese a livello nazionale, sub- regionale e regionale al fine di salvaguardare il patrimonio culturale immate- riale; d) ogni altro obiettivo che il Comitato potrebbe ritenere necessario.

Art. 21 Forme di assistenza internazionale L’assistenza concessa dal Comitato a uno Stato contraente è disciplinata dalle diret- tive operative previste all’articolo 7 e dall’accordo di cui all’articolo 24 della Con- venzione e può assumere le seguenti forme: a) studi concernenti i vari aspetti della salvaguardia; b) messa a disposizione di esperti e di specialisti; c) formazione di tutto il personale necessario; d) elaborazione di misure normative o altre; e) creazione e gestione di infrastrutture; f) fornitura di attrezzatura e know-how; g) altre forme di assistenza tecnica e finanziaria, ivi compresa, ove appropriata, la concessione di prestiti a tassi d’interesse contenuti e di donazioni.

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Art. 22 Condizioni che disciplinano l’assistenza internazionale 1. Il Comitato istituisce la procedura d’esame delle domande di assistenza inter- nazionale e specifica quali sono le informazioni da includere nelle domande, come i provvedimenti previsti, gli interventi richiesti e la valutazione del loro costo.

2. In situazioni di emergenza, le domande di assistenza sono esaminate dal Comi-

tato a titolo prioritario. 3. Al fine di prendere una decisione, il Comitato effettua gli studi e le consultazioni che ritiene necessari.

Art. 23 Domande di assistenza internazionale

1. Ogni Stato contraente può sottoporre al Comitato una domanda di assistenza

internazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio.

2. Questa domanda può altresì essere sottoposta da due o più Stati contraenti.

3. La domanda include le informazioni previste dall’articolo 22 paragrafo 1 e la

documentazione necessaria.

Art. 24 Ruolo degli Stati contraenti beneficiari 1. In conformità con le disposizioni della presente Convenzione, l’assistenza inter- nazionale concessa è disciplinata per mezzo di un accordo fra lo Stato contraente beneficiario e il Comitato. 2. In linea di massima, lo Stato contraente beneficiario partecipa, nei limiti delle sue risorse, al costo delle misure di salvaguardia per le quali è fornita un’assistenza internazionale. 3. Lo Stato contraente beneficiario sottopone al Comitato un rapporto sull’uso che viene fatto dell’assistenza fornita per la salvaguardia del patrimonio culturale imma- teriale.

VI. Fondo per il patrimonio culturale immateriale

Art. 25 Natura e risorse del Fondo 1. È istituito un «Fondo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale» denominato qui di seguito «il Fondo». 2. Il Fondo è costituito da fondi d’investimento, in conformità con il Regolamento finanziario dell’UNESCO.

3. Le risorse del Fondo sono costituite da:

a) contributi degli Stati contraenti; b) fondi stanziati a tal fine dalla Conferenza generale dell’UNESCO;

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c) versamenti, donazioni o lasciti eventualmente forniti da: i) altri Stati, ii) organizzazioni e programmi del sistema delle Nazioni Unite, in partico- lare il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, nonché altre orga- nizzazioni internazionali, iii) organismi pubblici o privati, persone fisiche; d) qualsiasi interesse dovuto sulle risorse del Fondo; e) fondi ottenuti per mezzo di raccolte di fondi e derivanti da eventi organizzati in favore del Fondo; f) qualsiasi altra risorsa autorizzata dal regolamento del Fondo elaborato dal Comitato. 4. L’uso delle risorse da parte del Comitato è deciso in base a direttive stabilite dall’Assemblea generale. 5. Il Comitato può accettare contributi e altre forme di assistenza per scopi generali o specifici in favore di determinati progetti, purché tali progetti siano stati approvati dal Comitato.

6. Nessuna condizione politica, economica o di altro tipo incompatibile con gli

obiettivi perseguiti dalla presente Convenzione può essere imposta per i contributi erogati al Fondo.

Art. 26 Contributi degli Stati contraenti al Fondo 1. Fatto salvo qualsiasi contributo volontario supplementare, gli Stati contraenti della presente Convenzione s’impegnano a versare al Fondo, almeno ogni due anni, un contributo il cui ammontare – stabilito sotto forma di una percentuale uniforme applicabile a tutti gli Stati – è fissato dall’Assemblea generale. Questa decisione dell’Assemblea generale è adottata dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti che non hanno reso la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. In nessun caso il contributo dello Stato contraente può superare l’1 per cento del con- tributo al bilancio preventivo regolamentare dell’UNESCO. 2. Tuttavia, ciascuno Stato di cui all’articolo 32 o all’articolo 33 della presente Convenzione può dichiarare, al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, che non intende essere vincolato dalle dispo- sizioni del paragrafo 1 del presente articolo. 3. Uno Stato contraente della presente Convenzione che ha reso la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo si sforza di ritirare tale dichiarazione median- te una notifica al Direttore generale dell’UNESCO. Tuttavia, il ritiro della dichiara- zione ha effetto sul contributo dovuto dallo Stato soltanto dalla data di apertura della sessione successiva dell’Assemblea generale. 4. Per consentire al Comitato di pianificare efficacemente le sue operazioni, i con- tributi degli Stati contraenti della presente Convenzione che hanno reso la dichiara- zione di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono pagati su base regolare almeno una volta ogni due anni e dovrebbero avvicinarsi il più possibile ai contributi che

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avrebbero dovuto versare se fossero stati vincolati dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. 5. Ogni Stato contraente della presente Convenzione che si trova in arretrato con il pagamento dei suoi contributi obbligatori o volontari per l’anno in corso e per l’anno civile immediatamente precedente non è eleggibile quale membro del Comitato; questa disposizione non si applica alla prima elezione. Il mandato di tale Stato già membro del Comitato termina al momento delle elezioni di cui all’articolo 6 della presente Convenzione.

Art. 27 Contributi volontari supplementari al Fondo Gli Stati contraenti che desiderano fornire contributi volontari oltre a quelli previsti dall’articolo 26 informano al più presto il Comitato in modo da consentirgli di pianificare di conseguenza le sue attività.

Art. 28 Campagne internazionali per la raccolta di fondi Gli Stati contraenti forniscono nella misura del possibile il loro supporto alle cam- pagne internazionali per la raccolta di fondi organizzate in favore del Fondo sotto l’egida dell’UNESCO.

VII. Rapporti

Art. 29 Rapporti degli Stati contraenti Gli Stati contraenti sottopongono al Comitato, nel rispetto delle forme e della perio- dicità definite da quest’ultimo, rapporti sulle misure legislative, amministrative o altre misure adottate per l’applicazione della presente Convenzione.

Art. 30 Rapporti del Comitato 1. Sulla base delle sue attività e dei rapporti degli Stati contraenti di cui all’arti- colo 29, il Comitato presenta un rapporto a ogni sessione dell’Assemblea generale. 2. Il rapporto è sottoposto all’attenzione della Conferenza generale dell’UNESCO.

VIII. Disposizioni transitorie

Art. 31 Relazione con la Proclamazione dei capolavori del patrimonio orale e immateriale dell’umanità 1. Il Comitato integra nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immate- riale dell’umanità le voci proclamate «capolavori del patrimonio orale e immateriale dell’umanità» prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione.

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2. L’integrazione di tali voci nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità non pregiudica in alcun modo i criteri per le future iscri- zioni decise in conformità con l’articolo 16 paragrafo 2. 3. Nessuna ulteriore proclamazione può essere effettuata dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione.

IX. Disposizioni finali

Art. 32 Ratifica, accettazione o approvazione 1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione o all’approva- zione degli Stati membri dell’UNESCO conformemente alle loro rispettive proce- dure costituzionali. 2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Direttore generale dell’UNESCO.

Art. 33 Adesione

1. La presente Convenzione è aperta all’adesione di tutti gli Stati non membri

dell’UNESCO che sono invitati ad aderirvi dalla Conferenza generale dell’UNESCO. 2. La presente Convenzione è altresì aperta all’adesione dei territori che beneficiano di un’autonomia interna completa, riconosciuta in quanto tale dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, ma che non hanno ancora raggiunto una completa indipendenza conformemente alla risoluzione 1514 (XV) dell’Assemblea generale e che sono competenti in questioni disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la com- petenza riconosciuta di concludere trattati in questi ambiti. 3. Lo strumento di adesione è depositato presso il Direttore generale dell’UNESCO.

Art. 34 Entrata in vigore La presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito del trente- simo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ma solo per gli Stati che hanno depositato in quella data o precedentemente i loro rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Per ogni altro Stato contraente essa entra in vigore tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Art. 35 Ordinamenti costituzionali federali o non unitari Le seguenti disposizioni si applicano agli Stati contraenti aventi un regime costitu- zionale federale o non unitario:

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a) per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione la cui attua- zione dipende dalla competenza del potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del Governo federale o centrale sono gli stessi degli Stati contraenti che non sono Stati federali; b) per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione la cui attua- zione dipende dalla competenza di un singolo Stato federale, Paese, provin- cia o Cantone che non è tenuto, in virtù del regime costituzionale della Fede- razione, a prendere misure legislative, il Governo federale informa le autorità competenti di tali Stati, Paesi, province o Cantoni in merito alle disposizioni in questione con avviso favorevole alla loro adozione.

Art. 36 Denuncia

1. Ciascuno Stato contraente può denunciare la presente Convenzione.

2. La denuncia è notificata mediante uno strumento scritto, depositato presso il

Direttore generale dell’UNESCO. 3. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la ricezione dello strumento di denuncia. Essa non modifica in alcun modo gli obblighi finanziari dello Stato contraente denunciante fino alla data in cui il ritiro ha effetto.

Art. 37 Funzioni del depositario In quanto depositario della presente Convenzione, il Direttore generale dell’UNESCO informa gli Stati membri dell’Organizzazione, gli Stati non membri di cui all’articolo 33 nonché l’Organizzazione delle Nazioni Unite del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione menzio- nati agli articoli 32 e 33 e delle denunce previste all’articolo 36.

Art. 38 Emendamenti

1. Uno Stato contraente può, mediante una comunicazione scritta indirizzata al

Direttore generale, proporre emendamenti alla presente Convenzione. Il Direttore generale trasmette questa comunicazione a tutti gli Stati contraenti. Se entro sei mesi dalla data di trasmissione della comunicazione almeno la metà degli Stati contraenti risponde favorevolmente alla domanda, il Direttore generale presenta tale proposta alla sessione successiva dell’Assemblea generale per discussione ed eventuale adozione. 2. Gli emendamenti sono adottati da una maggioranza di due terzi degli Stati con- traenti presenti e votanti.

3. Una volta adottati, gli emendamenti alla presente Convenzione sono sottoposti

agli Stati contraenti per ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 4. Per gli Stati contraenti che li hanno ratificati, accettati o vi hanno aderito, gli emendamenti alla presente Convenzione entrano in vigore tre mesi dopo il deposito degli strumenti menzionati al paragrafo 3 del presente articolo da due terzi degli Stati contraenti. Successivamente, per ciascuno Stato contraente che ratifica, accetta, approva o aderisce a un emendamento, tale emendamento entra in vigore tre mesi

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dopo che lo Stato contraente ha depositato il suo strumento di ratifica, di accetta- zione, di approvazione o di adesione. 5. La procedura stabilita ai paragrafi 3 e 4 non si applica agli emendamenti apportati all’articolo 5 riguardanti il numero degli Stati membri del Comitato. Questi emen- damenti entrano in vigore al momento della loro adozione. 6. Uno Stato che aderisce alla presente Convenzione dopo l’entrata in vigore degli emendamenti in conformità con il paragrafo 4 del presente articolo, se non esprime un’intenzione diversa, è considerato: a) Stato contraente della presente Convenzione in tal modo emendata; e b) Stato contraente della presente Convenzione non emendata in relazione a ogni Stato contraente non vincolato da tali emendamenti.

Art. 39 Testi facenti fede La presente Convenzione è stata redatta in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa, spagnola, i sei testi facenti ugualmente fede.

Art. 40 Registrazione In conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite6, la presente Con- venzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore generale dell’UNESCO.

(seguono le firme)

6 RS 0.120

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Campo d’applicazione l’11 settembre 20087 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Albania 4 giugno 2006 4 luglio 2006 Algeria 15 marzo 2004 20 aprile 2006 Arabia Saudita* 10 gennaio 2008 10 aprile 2008 Argentina* 9 agosto 2006 9 novembre 2006 Armenia 18 maggio 2006 18 agosto 2006 Azerbaigian 18 gennaio 2007 18 aprile 2007 Bielorussia 3 febbraio 2005 20 aprile 2006 Belgio 24 marzo 2006 24 giugno 2006 Belize 4 dicembre 2007 4 marzo 2008 Bhutan 12 ottobre 2005 20 aprile 2006 Bolivia 28 febbraio 2006 28 maggio 2006 Brasile 1° marzo 2006 1° giugno 2006 Bulgaria 10 marzo 2006 10 giugno 2006 Burkina Faso 21 luglio 2006 21 ottobre 2006 Burundi 25 agosto 2006 25 novembre 2006 Cambogia 13 giugno 2006 13 settembre 2006 Centrafricana, Repubblica 7 dicembre 2004 20 aprile 2006 Ciad 17 giugno 2008 17 settembre 2008 Cina 2 dicembre 2004 20 aprile 2006 Hong Kong 6 gennaio 2005 20 aprile 2006 Cipro 24 febbraio 2006 24 maggio 2006 Colombia* 19 marzo 2008 19 giugno 2008 Corea del Sud 9 febbraio 2005 20 aprile 2006 Costa Rica 23 febbraio 2007 23 maggio 2007 Costa d’Avorio 13 luglio 2006 13 ottobre 2006 Croazia 28 luglio 2005 20 aprile 2006 Cuba 29 maggio 2007 29 agosto 2007 Dominica 5 settembre 2005 20 aprile 2006 Dominicana, Repubblica 2 ottobre 2006 2 gennaio 2007 Ecuador 13 febbraio 2008 13 maggio 2008 Egitto 3 agosto 2005 20 aprile 2006 Emirati Arabi Uniti 2 maggio 2005 20 aprile 2006 Estonia 27 gennaio 2006 27 aprile 2006 Etiopia 24 febbraio 2006 24 maggio 2006 Filippine 18 agosto 2006 18 novembre 2006 Francia 11 luglio 2006 11 ottobre 2006 Gabon 18 giugno 2004 20 aprile 2006 Georgia 18 marzo 2008 8 giugno 2008 Giappone 15 giugno 2004 20 aprile 2006 Gibuti 30 agosto 2007 30 novembre 2007 Giordania 24 marzo 2006 24 giugno 2006

7 Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati).

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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Grecia 3 gennaio 2007 3 aprile 2007 Guatemala 25 ottobre 2006 25 gennaio 2007 Guinea 20 febbraio 2008 20 maggio 2008 Honduras 24 luglio 2006 24 ottobre 2006 India 9 settembre 2005 20 aprile 2006 Indonesia* 15 ottobre 2007 15 gennaio 2008 Iran 23 marzo 2006 23 giugno 2006 Islanda 23 novembre 2005 20 aprile 2006 Italia 30 ottobre 2007 30 gennaio 2008 Kenya 24 ottobre 2007 24 gennaio 2008 Kirghizistan 6 novembre 2006 6 febbraio 2007 Lesotho 29 luglio 2008 29 ottobre 2008 Lettonia 14 gennaio 2005 20 aprile 2006 Libano 8 gennaio 2007 8 aprile 2007 Lituania 21 gennaio 2005 20 aprile 2006 Lussemburgo 31 gennaio 2006 30 aprile 2006 Macedonia 13 giugno 2006 13 settembre 2006 Madagascar 31 marzo 2006 30 giugno 2006 Mali 3 giugno 2005 20 aprile 2006 Marocco 6 luglio 2006 6 ottobre 2006 Mauritania 15 novembre 2006 15 febbraio 2007 Maurizio 4 giugno 2004 20 aprile 2006 Messico 14 dicembre 2005 20 aprile 2006 Moldova 24 marzo 2006 24 giugno 2006 Monaco 4 giugno 2007 4 settembre 2007 Mongolia 29 giugno 2005 20 aprile 2006 Mozambico 18 ottobre 2007 18 gennaio 2008 Namibia 19 settembre 2007 19 dicembre 2007 Nicaragua 14 febbraio 2006 14 maggio 2006 Niger 27 aprile 2007 27 maggio 2007 Nigeria 21 ottobre 2005 20 aprile 2006 Norvegia 17 gennaio 2007 17 aprile 2007 Oman 4 agosto 2005 20 aprile 2006 Pakistan 7 ottobre 2005 20 aprile 2006 Panama 20 agosto 2004 20 aprile 2006 Paraguay 14 settembre 2006 14 dicembre 2006 Perù 23 settembre 2005 20 aprile 2006 Portogallo 21 maggio 2008 21 agosto 2008 Romania 20 gennaio 2006 20 aprile 2006 Santa Lucia 1° febbraio 2007 1° maggio 2007 São Tomé e Príncipe 25 luglio 2006 25 ottobre 2006 Seicelle 15 febbraio 2005 20 aprile 2006 Senegal 5 gennaio 2006 20 aprile 2006 Siria* 11 marzo 2005 20 aprile 2006 Slovacchia 24 marzo 2006 24 giugno 2006

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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Spagna 25 ottobre 2006 25 gennaio 2007 Sri Lanka 21 aprile 2008 21 luglio 2008 Sudan 19 giugno 2008 19 settembre 2008 Svizzera 16 luglio 2008 16 ottobre 2008 Tunisia 24 luglio 2006 24 ottobre 2006 Turchia 27 marzo 2006 27 giugno 2006 Ucraina 27 maggio 2008 27 agosto 2008 Ungheria 17 marzo 2006 17 giugno 2006 Uruguay 18 gennaio 2007 18 aprile 2007 Uzbekistan 29 gennaio 2008 29 aprile 2008 Venezuela 12 aprile 2007 12 luglio 2007 Vietnam 20 settembre 2005 20 aprile 2006 Yemen 8 ottobre 2007 8 gennaio 2008 Zambia 10 maggio 2006 10 agosto 2006 Zimbabwe 30 maggio 2006 30 agosto 2006 * Riserve e dichiarazioni Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO): http://portal.unesco.org (vedi «textes normatifs») oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

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