AS 2008 5189
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)
Modifica del 22 ottobre 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 12 lett. e e f Sull’avere di vecchiaia si corrisponde un interesse minimo: e. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2008: del 2,75 per cento al minimo; f. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2009: del 2 per cento al minimo.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.
22 ottobre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 831.441.1
2008-2453 5189
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. OPP 2 RU 2008
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