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AS 2008 6401

Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS)

Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS)

Modifica del 12 dicembre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 marzo 20031 sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è modificata come segue:

Art. 2 lett. c Nel perseguire i propri obiettivi e nell’adempiere i propri compiti, oltre ai principi generali dell’attività amministrativa (art. 11 OLOGA), il Dipartimento osserva segnatamente i principi seguenti: c. collabora con il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento federale delle finanze in questioni concernenti la sicurezza interna e coopera in questo ambito con i Cantoni e i Comuni;

Titolo prima dell’art. 8

Sezione 3: Servizio informazioni civile

Art. 8 Direzione del Servizio di analisi e prevenzione 1 La Direzione del Servizio di analisi e prevenzione adempie compiti di protezione preventiva dello Stato. Essa assicura il servizio informazioni interno conformemente alle disposizioni legali e alle direttive dipartimentali. Mediante misure preventive e di accompagnamento persegue gli obiettivi seguenti: a. tutela della sicurezza interna della Svizzera; b. cura e sviluppo dei contatti con i servizi d’informazione e le autorità di sicu- rezza, di polizia e di perseguimento penale nazionali, estere e internazionali.

1 RS 172.214.1

2008-2883 6401

Ordinanza sull’organizzazione del DDPS

2 Per perseguire tali obiettivi assume le funzioni seguenti:

a. dirige il centro di analisi della sicurezza interna, il centro federale di situa- zione, gli uffici centrali Materiale nucleare e Materiale bellico nonché il Servizio d’informazione sul controllo dei beni a duplice impiego; b. dirige il centro di situazione e d’analisi in materia di servizio d’informazione della Centrale d’annuncio e d’analisi per la sicurezza dell’informazione MELANI; c. provvede a illustrare la situazione della sicurezza in occasione di eventi intercantonali e nazionali. 3 Collabora, nel quadro delle disposizioni legali, con i servizi d’informazione della Confederazione, l’Ufficio federale di polizia e gli organi di polizia dei Cantoni.

4 È subordinata, in qualità di stato maggiore, al capo del Dipartimento.

Art. 8a Direzione del Servizio informazioni strategico 1 La Direzione del Servizio informazioni strategico assicura il servizio informazioni concernente l’estero conformemente alle disposizioni legali e alle direttive diparti- mentali. Persegue gli obiettivi seguenti: a. raccoglie informazioni concernenti l’estero rilevanti per la politica di sicu- rezza, le analizza e le diffonde; b. cura e sviluppa i contatti con i servizi d’informazione nazionali, esteri e internazionali. 2 Collabora, nel quadro delle disposizioni legali, con i servizi d’informazione della Confederazione, altri servizi dell’Amministrazione federale e i Cantoni.

3 È subordinata, in qualità di stato maggiore, al capo del Dipartimento.

Ordinanza sull’organizzazione del DDPS

II L’allegato dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione è modificato come segue:

Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione federale Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport

N. 1 Inserire dopo Direzione della politica di sicurezza: Direzione del Servizio di analisi e prevenzione3 Direktion Dienst für Analyse und Prävention Direction du Service d’analyse et de prévention Direcziun dal servetsch d’analisa e prevenziun Sostituire Direzione del Servizio informazioni strategico con: Direzione del Servizio informazioni strategico4 Direktion Strategischer Nachrichtendienst Direction du renseignement stratégique Direcziun dal servetsch d’infurmaziun strategic

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

12 dicembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 RS 172.010.1

3 Stato maggiore

4 Stato maggiore

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