AS 2009 3201
Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Sultanato dell'Oman per evitare la doppia imposizione del reddito proveniente dai trasporti aerei internazionali
Traduzione1
Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Sultanato dell’Oman per evitare la doppia imposizione del reddito proveniente dai trasporti aerei internazionali
Concluso il 3 novembre 2007 Entrato in vigore con scambio di note il 1° giugno 2009
Il Consiglio federale svizzero e il governo del Sultanato dell’Oman, desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito proveniente dai trasporti aerei internazionali, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle seguenti imposte:
a) per quanto concerne il Sultanato dell’Oman: i) l’imposta sul reddito delle società, ii) l’imposta sull’utile delle società, (qui di seguito indicate quali «imposta omanese»); b) per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali prelevate sul reddito, (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»). 2. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga isti- tuite dopo la firma della Convenzione in aggiunta alle imposte di cui al paragrafo 1 o in sostituzione delle stesse. Ogni Stato contraente informa senza indugio l’altro Stato contraente sulle modifiche sostanziali apportate alle proprie leggi tributarie che hanno influsso sulla presente Convenzione.
Art. 2 Definizioni
1. Nella presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione: a) le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, il Sultanato dell’Oman o la Confederazione Svizzera;
RS 0.672.961.65
1 Dal testo originale tedesco (AS 2009 3201).
2006-2014 3201
Doppia imposizione del reddito proveniente dai trasporti aerei internazionali. RU 2009 Conv. con Oman
b) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente o un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente; le espressioni comprendono ogni impresa esercitata nel relativo Stato dal Governo di uno dei due Stati contraenti o da una società di uno Stato contraente di cui il Governo di uno dei due Stati contraenti detiene una partecipazione; ai sensi della presente Convenzione l’espressione «resi- dente di uno Stato contraente» o «residente dell’altro Stato contraente» desi- gna ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza permanente, della sede della sua direzione, del luogo della sua costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga; c) l’espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato mediante un aeromobile esercitato da un’impresa di uno Stato contraente, fatti salvi i trasporti effettuati fra punti situati all’interno dell’altro Stato con- traente; d) l’espressione «autorità competente» designa: – nel Sultanato dell’Oman: il Ministro dell’economia e il capo del Ministero delle finanze o il suo rappresentante autorizzato – nella Confederazione Svizzera: il direttore dell’Amministrazione fede- rale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato.
2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, a meno
che il contesto non richieda una diversa interpretazione, le espressioni non diversa- mente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione.
Art. 3 Trasporti aerei 1. I redditi e gli utili di un’impresa di uno Stato contraente derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Gli utili di un’impresa residente di uno Stato contraente derivanti dall’alienazione di beni mobili impiegati nel traffico internazionale (compresi aeromobili e parti di essi o il loro equipaggiamento) sono imponibili soltanto in questo Stato. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti ai redditi, utili e utili di capitale derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio. 4. Ai sensi del presente articolo i redditi e gli utili realizzati da un’impresa di uno Stato contraente dall’impiego di aeromobili comprendono anche gli interessi prove- nienti da mezzi generati direttamente da detto impiego a condizione che questi interessi rappresentino proventi accessori. 5. I paragrafi 1 e 2 sono applicabili ai redditi e agli utili della compagnia aerea Gulf Air posseduta congiuntamente dal Governo del Sultanato dell’Oman e dal Regno del Bahrain, ma soltanto nella misura in cui i redditi e gli utili corrispondano alla quota
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del Governo del Sultanato dell’Oman alla compagnia aerea Gulf Air in base all’accordo concernente la sua costituzione.
Art. 4 Procedura di conciliazione Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
Art. 5 Entrata in vigore Gli Stati contraenti si notificano vicendevolmente per via diplomatica la fine della procedura applicabile, richiesta dalle loro leggi interne ai fini dell’entrata in vigore. La Convenzione entra in vigore alla data dell’ultima notifica ed è applicabile in entrambi gli Stati contraenti agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio 1993 o dopo questa data. Per quanto riguarda le imposte alla fonte, la Convenzione si applica tuttavia in entrambi gli Stati contraenti agli importi pagati o accreditati il, o dopo il, 1° gennaio successivo alla data dell’entrata in vigore.
Art. 6 Denuncia La presente Convenzione rimane in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato contraente può denunciarla per via diplomatica alla fine di un anno civile con un termine di preavviso di almeno sei mesi. In tal caso la Convenzione non è più applicabile agli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio successivo a questa notifica.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto in duplice esemplare a Maskat il 3 novembre 2007, corrispondente al 23 ottobre 1428 A.H., nelle lingue tedesca, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione fra il testo tedesco e quello arabo, prevale il testo inglese.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo del Sultanato dell’Oman: Doris Leuthard Ahmed bin Abdulnabi Macki
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