AS 2009 355
Regolamento interno della Commissione della concorrenza
Regolamento interno della Commissione della concorrenza
Modifica del 15 dicembre 2008 approvata dal Consiglio federale il 14 gennaio 2009
La Commissione della concorrenza ordina:
I Il regolamento interno della Commissione della concorrenza del 1° luglio 19961 è modificato come segue:
Art. 1 cpv. 1 lett. b e 2 b. abrogata 2 La presidenza è composta del presidente della Commissione e dei suoi vicepresi- denti.
Art. 2 Abrogato
Art. 3 lett. c e d La segreteria si compone: c. dei vicedirettori; d. dei collaboratori.
Art. 3a Confidenzialità I membri della Commissione, il personale della segreteria nonché gli specialisti interpellati sono obbligati ad osservare il segreto d’ufficio su fatti di natura confi- denziale di cui sono venuti a conoscenza durante l’attività al servizio delle autorità della concorrenza.
1 RS 251.1
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Art. 4 cpv. 2 nonchè 3 lett. c e g, 4 e 5
2 Abrogato
3 È inoltre competente per:
c. definire gli obiettivi generali della sua attività e dell’attività della segreteria; g. prendere posizione nelle procedure secondo gli articoli 8 e 11 LCart nonché nelle procedure davanti al Tribunale amministrativo federale o al Tribunale federale;
4 Abrogato
5 Può affidare alla presidenza, a sottocommissioni speciali o a singoli membri
l’esame di determinati affari o categorie di affari.
Art. 5 Abrogato
Art. 6 Questioni giuridiche fondamentali 1 Nel corso di una procedura la presidenza può sottoporre questioni giuridiche fon- damentali al parere della Commissione.
2 Il parere della Commissione vincola sia la presidenza che la segreteria.
Art. 7 Presidenza 1 La presidenza assicura le relazioni con l’economia, le amministrazioni e le autorità straniere nel settore della concorrenza. 2 La presidenza può discutere con la segreteria questioni relative a una procedura in corso o indipendenti da qualsiasi procedura. Può invitare a questa discussione uno o più membri della Commissione. 2bis La presidenza prepara, con il direttore e i collaboratori da lui designati, le sedute della Commissione. 3 La Commissione può, in singoli casi, autorizzare il suo presidente a sbrigare diret- tamente casi urgenti o di secondaria importanza (art. 19 cpv. 1 LCart). In casi parti- colarmente urgenti, il competente membro della presidenza può adottare le misure necessarie; la Commissione deve esserne informata immediatamente. 4 Su proposta del direttore, la presidenza stabilisce, modifica o conclude i rapporti di servizio degli impiegati della segreteria a partire dalla diciottesima classe di stipen- dio; l’articolo 4 capoverso 3 lettera f è fatto salvo.
Art. 8 lett. abis, ater e c Il presidente: abis. informa la Commissione e all’occorrenza il direttore delle sue attività e di quelle della presidenza;
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ater. assicura che la Commissione sia informata in modo appropriato e in tempo utile delle attività della segreteria; c. assicura il coordinamento tra la Commissione e la segreteria;
Art. 10 cpv. 1, 1bis, 1ter e 2
1 La Commissione e la presidenza sono convocate dal presidente. La Commissione
deve essere convocata quando quattro membri lo richiedono, indicandone i motivi. 1bis La Commissione delibera validamente se è presente almeno la metà dei suoi membri e la maggioranza dei presenti sono esperti indipendenti. 1ter La Commissione prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti; in caso di parità di voti decide il voto del presidente.
2 La Commissione può prendere decisioni mediante circolazione degli atti, a meno
che tre membri della Commissione non chiedano una deliberazione, indicandone i motivi.
Art. 11 Partecipazione del sorvegliante dei prezzi Il sorvegliante dei prezzi partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissio- ne. Egli può anche prendere posizione per scritto o farsi rappresentare dal suo sup- plente.
Art. 12 cpv. 1 lett. a e c, cpv. 2 1 La segreteria prepara gli affari della Commissione, le presenta proposte e ne ese- gue le decisioni. Essa svolge questi compiti in modo autonomo, con riserva delle competenze della Commissione. In particolare essa: a. effettua le inchieste preliminari e informa la presidenza in merito alla chiu- sura di un’inchiesta preliminare; c. sottopone i fascicoli alla Commissione o, nei casi giusta l’articolo 7 capo- verso 3, alla presidenza, per decisione, con una proposta motivata; 2 Può discutere questioni con la Commissione o la presidenza prima della presenta- zione di una proposta o indipendentemente dalla stessa.
Art. 13 cpv. 1 lett. d e dbis
1 Il direttore:
d. partecipa, con i collaboratori da lui designati, alle deliberazioni della Com- missione concernenti le proposte che vengono ad essa presentate, a meno che la Commissione non decida altrimenti; dbis. informa, con i collaboratori da lui designati, la Commissione e la presidenza di tutti gli affari di loro competenza nonché, in generale, delle attività della segreteria;
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Art. 14 cpv. 1 e 3
1 Concerne solo il testo francese.
3 Su richiesta, essa fornisce in ogni momento ai membri della Commissione infor-
mazioni relative ad affari correnti di competenza della Commissione o della presi- denza.
Art. 15 Concerne solo il testo francese.
Titolo prima dell’art. 16
Sezione 2: Attività della Commissione e della presidenza
Art. 17 cpv. 1, 3 e 4
1 La Commissione può aprire un’inchiesta indipendentemente dalle conclusioni
dell’inchiesta preliminare condotta dalla segreteria.
3 La Commissione può impartire alla segreteria direttive riguardo a misure
d’inchiesta supplementari. 4 La Commissione o una sua delegazione può sentire essa stessa i partecipanti alla procedura.
Art. 18 Avvio della procedura di esame delle concentrazioni di imprese
1 La presidenza esamina se una concentrazione di imprese deve comportare l’avvio
di una procedura di esame (art. 32 LCart).
2 Essa, se del caso, propone alla Commissione di avviare tale procedura. In caso
d’urgenza, la presidenza stessa avvia tale procedura.
3 La Commissione può decidere di avviare una procedura di esame anche senza la
proposta della presidenza.
Art. 19 Esperti La Commissione e la segreteria possono, in tutte le procedure, ricorrere a esperti.
Art. 24 Concerne solo il testo francese.
Art. 26 Abrogato
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II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2009.
15 dicembre 2008 In nome della Commissione della concorrenza: Il Presidente, Walter A. Stoffel
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