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AS 2009 4785

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 17 settembre 2009

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 5a capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle importazioni agricole, ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole è modi- ficato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2009.

17 settembre 2009 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard

1 RS 916.01

2009-2225 4785

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2009

Allegato 1 (art. 5a)

Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli e delle eccezioni all’obbligo di ottenere un permesso

N. 17

17. Disciplinamento del mercato: zucchero

Voce di tariffa Aliquota di dazio Testo complementare per 100 kg lordi [1] (Fr.)

1701. 1100 6.00 1200 6.00

9110 18.70 PGI non necessario
9991 18.70 PGI non necessario

9999 6.00

1702. 3029 5.00 PGI non necessario
3032 61.00 PGI non necessario
3038 6.70 PGI non necessario
3042 14.10 PGI non necessario
3048 6.80 PGI non necessario
4019 61.00 PGI non necessario
4029 14.10 PGI non necessario
6028 0.00 PGI non necessario

9019 6.00 9022 0.00

9023 6.70 PGI non necessario
9024 18.70 PGI non necessario
9028 18.70 PGI non necessario

9032 2.10 9033 0.00

9034 10.00 PGI non necessario
9038 10.00 PGI non necessario

[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale

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