AS 2009 5437
Ordinanza concernente Svizzera turismo
Ordinanza concernente Svizzera turismo
Modifica del 21 ottobre 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 novembre 19631 concernente Svizzera turismo è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 19552 concernente Svizzera turismo,
Art. 3 lett. b Il Consiglio federale nomina: b. sei membri del comitato;
Art. 4 lett. a Devono essere sottoposti all’approvazione del Consiglio federale: a. l’ordinamento amministrativo;
Art. 5 cpv. 1
1 Possono far parte di Svizzera turismo:
a. gli enti di diritto pubblico; b. gli stabilimenti della Confederazione e dei Cantoni; c. le persone fisiche e giuridiche e le società di persone domiciliate in Svizzera.
Art. 7 frase introduttiva Concerne soltanto il testo tedesco.
2009-0640 5437
Svizzera turismo. O RU 2009
Art. 14 cpv. 1 lett. b e 2
1 Il comitato:
b. emana l’ordinamento amministrativo con le norme sulle competenze e sulle supplenze;
2 Il comitato invita i membri di Svizzera turismo ad una conferenza consultiva
annuale. Durante questa conferenza la strategia di marketing viene presentata per parere ai partecipanti e questi la coordinano con gli altri sforzi in materia di comuni- cazione e di marketing.
Art. 19 Capo della direzione è il direttore, che cura gli affari di Svizzera turismo secondo le disposizioni degli statuti e ordinamenti.
Art. 21 cpv. 1 frase introduttiva Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 22 L’anno commerciale coincide con quello civile. Per la tenuta della contabilità e per la stesura del bilancio sono applicabili gli articoli 957–963 e 662–674 del Codice delle obbligazioni3.
II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2009.
21 ottobre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3 RS 220
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