AS 2009 5655
Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera
Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist)
Modifica del 4 novembre 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 21 maggio 20031 sui lavoratori distaccati in Svizzera è modificata come segue:
Art. 9 cpv. 1bis, 2 e 3 1bis Essi hanno diritto a un’indennità per le spese non coperte causate, nell’esecu- zione del CCL, dai controlli delle assunzioni di impiego soggette all’obbligo di notificazione secondo l’articolo 9 capoverso 1bis dell’ordinanza del 22 maggio 20022 sull’introduzione della libera circolazione delle persone. 2 Le indennità previste nei capoversi 1 e 1bis sono a carico della Confederazione o del Cantone a seconda di chi dei due abbia deciso il conferimento del carattere obbligatorio generale. 3 L’importo e le modalità dei diritti all’indennità previsti nei capoversi 1 e 1bis sono fissati dalla Direzione del lavoro della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) o dall’autorità designata a tale scopo dal Cantone. Le indennità sono calcolate sulla base dei costi generati dai compiti d’esecuzione. Le autorità possono stipulare con- venzioni sulle prestazioni con gli interlocutori sociali. Gli articoli 16b capoversi 2 e
3 e 16c lettere c–h si applicano per analogia.
Art. 16 cpv. 2–4 2 La commissione tripartita della Confederazione si compone di 18 membri, ossia di sei rappresentanti delle associazioni dei lavoratori, sei rappresentanti delle associa- zioni dei datori di lavoro, tre rappresentanti della Confederazione e tre dei Cantoni. 3 La rappresentanza della Confederazione è composta da un collaboratore dell’Uffi- cio federale della migrazione e da due collaboratori della Direzione del lavoro della SECO.
2009-1922 5655
Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera RU 2009
4 La commissione tripartita della Confederazione è presieduta da un membro della
Direzione del lavoro della SECO. Alla Direzione del lavoro incombe pure il segreta- riato della commissione. Per il resto la commissione si costituisce autonomamente. Essa emana un regolamento che fissa i dettagli della sua organizzazione, in partico- lare delle proprie competenze, di quelle delle sottocommissioni, dei membri e della presidenza. Il suo regolamento è sottoposto all’approvazione del Dipartimento federale dell’economia.
Titolo prima dell’art. 16e Sezione 5: Numero di controlli
Art. 16e Gli organi paritetici incaricati dell’esecuzione di contratti collettivi di lavoro e le commissioni tripartite incaricate dell’attività di ispezione conformemente all’arti- colo 7a della legge devono eseguire in totale 27 000 controlli all’anno. Il numero di controlli indennizzabili è stabilito nelle convenzioni sulle prestazioni previste nell’articolo 9 capoverso 3 della presente ordinanza e nell’articolo 7a capoverso 3 della legge.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
4 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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