Lexipedia

AS 2009 581

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

Modifica del 14 gennaio 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:

Art. 4 lett. b, d e g Abrogate

Art. 5 lett. g, o e x Sono considerate epizoozie da sorvegliare le seguenti malattie: g. abrogata o. il carbonchio sintomatico; x. la coxiellosi;

Art. 6 lett. d I termini qui appresso sono definiti come segue: d. Centro di ricerche apicole: Centro svizzero di ricerche apicole della Stazione di ricerca Agroscope di Liebefeld-Posieux ALP;

Art. 20 cpv. 2–4 2 Gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi devono essere iscritti nel controllo degli effettivi. Nel caso delle api occorre iscrivere inoltre le sedi delle colonie e le date dei trasferimenti. 3 Gli organi incaricati dell’esecuzione delle normative sulle epizoozie, sull’agricol- tura, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari devono poter consultare il controllo degli effettivi in ogni momento previa richiesta.

4 I controlli degli effettivi devono essere conservati per tre anni.

Art. 65 cpv. 3, ultimo periodo Abrogato

1 RS 916.401

2008-1626 581

Ordinanza sulle epizoozie RU 2009

Art. 73 cpv. 1 1 Il veterinario ufficiale o l’ispettore degli apiari ordina la pulizia e la disinfezione e, se necessario, una disinfestazione. Egli sorveglia i lavori e verifica che le persone incaricate dispongano delle necessarie conoscenze tecniche.

Art. 179c cpv. 1 lett. c

1 In caso di diagnosi di BSE il veterinario cantonale ordina che:

c. siano registrati e, al più tardi al termine della fase produttiva, uccisi tutti gli animali della specie bovina nati nel periodo che va da un anno prima fino a un anno dopo la nascita dell’animale infetto e che durante questo periodo di tempo si sono trovati in un effettivo di cui alla lettera b numero 2;

Art. 201 Riconoscimento ufficiale e sorveglianza 1 Tutti gli effettivi di caprini sono riconosciuti ufficialmente indenni da AEC. In caso di sospetto o di epizoozia, all’effettivo colpito è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

2 Gli effettivi sono sorvegliati mediante un’analisi sierologica periodica.

3 I montoni devono essere sottoposti ogni anno ad analisi sierologiche. Il detentore deve notificare gli animali al veterinario cantonale.

Art. 202 cpv. 2 lett. b

2 Revoca il sequestro dopo che:

b. tre analisi sierologiche effettuate a distanza di almeno sei mesi hanno fornito un risultato negativo; la prima analisi può essere effettuata al più presto sei mesi dopo l’eliminazione degli animali infetti e sospetti nonché dei loro discendenti e una volta concluse la pulizia e la disinfezione.

Sezioni 3 (art. 217–221), 5 (art. 228 e 229) e 8 (art. 237–239) Abrogate

Art. 271 cpv. 1 lett. b e c, 1bis, 2, frase introduttiva, nonché 4 1 In caso di diagnosi di peste americana delle api, il veterinario cantonale ordina negli apiari infetti: b. la distruzione integrale, entro 10 giorni, delle colonie e dei loro favi oppure la distruzione delle colonie malate e sospette, secondo le direttive dell’ispet- tore degli apiari; c. il divieto di utilizzare il miele per la nutrizione delle api o di venderlo; 1bis Dopo aver consultato il competente ispettore degli apiari, il veterinario cantonale determina una zona di sequestro che di regola comprende una regione con un raggio di due chilometri attorno all’apiario infetto. A tal fine tiene conto della configura-

582

Ordinanza sulle epizoozie RU 2009

zione del territorio, in particolare dei confini comunali, cantonali e nazionali nonché degli ostacoli naturali quali foreste, colline, creste, valli e laghi.

2 Nella zona di sequestro sono applicabili i seguenti provvedimenti:

4 Gli apiari ubicati nella zona di cui è stato revocato il sequestro devono essere controllati la primavera seguente secondo le direttive dell’ispettore degli apiari.

Art. 273 Lotta 1 In caso di diagnosi di peste europea delle api, il veterinario cantonale ordina negli apiari infetti: a. l’analisi immediata di tutte le colonie da parte dell’ispettore degli apiari; b. il divieto di trasferire le api e i favi; c. la distruzione integrale, entro 10 giorni, delle colonie e dei loro favi oppure la distruzione delle colonie malate e sospette, secondo le direttive dell’ispet- tore degli apiari; d. il divieto di utilizzare il miele per la nutrizione delle api o di venderlo; e. la pulizia e la disinfezione delle arnie e degli utensili. 2 Dopo aver consultato il competente ispettore degli apiari, il veterinario cantonale determina una zona di sequestro che comprende di regola una regione con un raggio di un chilometro attorno all’apiario infetto. A tal fine tiene conto della configura- zione del territorio, in particolare dei confini comunali, cantonali e nazionali nonché degli ostacoli naturali quali foreste, colline, creste, valli e laghi.

3 Nella zona di sequestro sono applicabili i seguenti provvedimenti:

a. sono vietati qualsiasi offerta, trasferimento, introduzione e allontanamento di api e favi. Gli utensili apicoli possono essere trasferiti in un altro apiario sol- tanto dopo essere stati puliti e disinfettati; b. d’intesa con il veterinario cantonale, l’ispettore degli apiari può autorizzare il trasporto di api all’interno della zona di sequestro e l’introduzione di api prendendo le misure preventive necessarie. 4 L’ispettore degli apiari ordina il trattamento dei favi vecchi, della cera e del miele.

5 L’ispettore degli apiari effettua entro 30 giorni un controllo di tutte le colonie della zona di sequestro riguardo alla presenza di peste europea delle api.

6 Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti di sequestro:

a. 30 giorni dopo la distruzione integrale delle colonie e dei favi dell’apiario infetto, a condizione che le arnie e gli utensili siano stati puliti e disinfettati e che i controlli nella zona di sequestro non abbiano dato adito a nuovi sospetti; b. 60 giorni dopo la distruzione delle colonie malate e sospette, a condizione che i controlli successivi dell’apiario infestato e quelli nella zona di seque- stro non abbiano dato adito a nuovi sospetti.

583

Ordinanza sulle epizoozie RU 2009

7 Gli apiari ubicati nella zona di cui è stato revocato il sequestro devono essere controllati la primavera seguente secondo le direttive dell’ispettore degli apiari.

Art. 297 cpv. 1 lett. c e 2 lett. e

1 L’Ufficio federale adempie i seguenti compiti:

c. emana prescrizioni tecniche per il prelievo di campioni, per l’omologazione di kit diagnostici veterinari e per le analisi necessarie alla diagnosi delle epi- zoozie.

2 L’Ufficio federale è inoltre competente per:

e. stabilire i metodi di analisi da utilizzare per la sorveglianza e la lotta contro le diverse epizoozie.

Art. 310 cpv. 1 1 I Cantoni organizzano, in collaborazione con il Centro di ricerche apicole, corsi d’istruzione e corsi complementari per la formazione degli ispettori degli apiari e dei loro supplenti.

II

Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 16 giugno 20062 sugli emolumenti per il traffico di animali è modi- ficata come segue:

Allegato n. 6 lett. a e b nonché 8, frase introduttiva e lett. c

6. Tassa amministrativa secondo l’articolo 3 capoverso 2 per:

a. l’indicazione mancante o lacunosa della razza, del colore, del sesso, del numero dell’azienda detentrice dell’animale o del tipo di uscita per cartella di notifica 2.– b. la notifica mancante o l’indicazione mancante o lacunosa del numero dell’azienda detentrice dell’animale, del numero di identificazione dell’animale, del numero di identificazione della madre o del padre, della data di nascita, d’entrata o d’uscita, della data del decesso o della macellazione dell’animale per cartella di notifica 5.–

2 RS 916.404.2

584

Ordinanza sulle epizoozie RU 2009

8. Emolumenti per la consultazione ai sensi dell’articolo 6

capoverso 2 dell’ordinanza BDTA del 23 novembre 20053, sempre che non siano gratuite, e per l’acquisizione e l’utilizzazione dei dati di cui all’articolo 8 dell’ordinanza BDTA del 23 novembre 2005: c. per i dati riguardanti l’effettivo di un’azienda detentrice di animali nel corso di un anno civile, secondo gli articoli 2 lettera e, nonché 3 capoverso 1 lettere b-d dell’ordinanza BDTA del 23 novembre 2005, e per il numero di identifi- cazione, il sesso, la razza e il colore dei singoli animali che si trovano nell’azienda detentrice o che vi si trovavano dall’inizio dell’anno civile. L’emolumento si intende per anno civile, azienda detentrice di animali e destinatario dei dati. Richieste ripetitive riguardanti lo stesso animale e provenienti dallo stesso destinatario dei dati sono soggette a emolumento solo se sono state presentate nel corso di anni civili diversi. 2.–

III La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2009.

14 gennaio 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 RS 916.404

585

Ordinanza sulle epizoozie RU 2009

586