AS 2010 4951
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kazakhstan concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti
Traduzione1
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kazakhstan concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti
Concluso il 12 maggio 1994 Entrato in vigore mediante scambio di note il 13 maggio 1998
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kazakhstan in seguito denominati «le Parti contraenti», animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica tra i due Stati nel reciproco interesse, intenzionati a creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte contraente, consapevoli della necessità di promuovere la prosperità economica nei due Stati mediante l’incentivazione e la protezione degli investimenti, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: (1) il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente: (a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di tale Parte contraente, hanno la cittadinanza della medesima; (b) gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di per- sone o altre organizzazioni costituite o altrimenti organizzate conformemen- te alla legislazione di tale Parte contraente, che hanno sede sul territorio di tale Parte e vi esercitano attività economiche reali; (c) gli enti giuridici, costituiti secondo la legislazione di un qualsiasi Paese, con- trollati direttamente o indirettamente da cittadini di tale Parte contraente o da enti giuridici che hanno sede sul territorio di tale Parte e vi esercitano attività economiche reali.
RS 0.975.247.0
1 Dal testo originale francese (RO 2010 4951).
2010-2175 4951
Promozione e protezione reciproca degli investimenti. Acc. con il Kazakhstan RU 2010
(2) il termine «investimento» comprende ogni tipo di averi, in particolare: (a) la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari; (b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società; (c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico; (d) i diritti di proprietà intellettuale (quali diritti d’autore, brevetti d’invenzione, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza) i procedimenti tecnici, il know-how e la clien- tela; (e) le concessioni, comprese le concessioni di prospezione, di estrazione o sfrut- tamento di risorse naturali, nonché ogni altro diritto conferito per legge, per contratto o per decisione dell’autorità in applicazione della legge. (3) Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente e com- prende le zone marittime adiacenti allo Stato costiero sulle quali quest’ultimo può esercitare diritti sovrani o la propria giurisdizione in conformità con il diritto inter- nazionale.
Art. 2 Promozione degli investimenti (1) Ciascuna Parte contraente, nei limiti del possibile, promuove sul proprio territo- rio gli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente e autorizza tali investi- menti in conformità con le proprie leggi e i propri regolamenti. (2) Dopo avere ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia, conformemente alla propria legislazione, le autorizzazioni neces- sarie per tale investimento, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, di assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Se necessario, ciascuna Parte contraente si adopera per rilasciare le autorizzazioni richieste per le attività di consu- lenti o di altre persone qualificate di cittadinanza straniera.
Art. 3 Protezione e trattamento degli investimenti (1) Ciascuna Parte contraente protegge, sul proprio territorio, gli investimenti effet- tuati in conformità con le sue leggi e i suoi regolamenti da investitori dell’altra Parte contraente e non ostacola, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione, la vendita e se del caso la liquidazione di tali investimenti. In particolare, ogni Parte contraente rilascia le autorizzazioni necessarie di cui all’articolo 2 paragrafo (2) del presente Accordo. (2) Ciascuna Parte contraente garantisce sul proprio territorio un trattamento giusto ed equo degli investimenti effettuati da investitori dell’altra Parte contraente. Questo trattamento non può essere meno favorevole di quello che la Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti dei propri investitori o di quello che accorda sul proprio territorio agli investitori della nazione più favorita, se quest’ultimo è più favorevole.
Promozione e protezione reciproca degli investimenti. Acc. con il Kazakhstan RU 2010
(3) Il trattamento della nazione più favorita non obbliga una Parte contraente ad accordare agli investitori dell’altra Parte contraente il trattamento, i privilegi o le preferenze derivanti: (a) da un accordo di libero scambio, un’unione doganale o economica o un’organizzazione regionale simile, esistenti o future, di cui una delle Parti contraenti è, o sta per diventare, membro; (b) da un accordo internazionale concluso per evitare la doppia imposizione.
Art. 4 Libero trasferimento Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell’altra Parte contraente accorda a tali investitori il libero trasferimento dei pagamenti relativi a detti investimenti e in particolare di: (a) interessi, dividendi, benefici e altri redditi correnti; (b) rimborsi di prestiti; (c) importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investimenti; (d) canoni e altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 paragrafo (2) lettere (c), (d) ed (e) del presente Accordo; (e) conferimenti supplementari di capitali necessari al mantenimento o allo svi- luppo degli investimenti; (f) proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investi- mento, comprese le eventuali plusvalenze.
Art. 5 Espropriazione, indennizzo (1) Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, misure di espropriazione o nazionalizzazione, né misure analoghe o con effetti equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, salvo per ragioni di interesse pubblico e a condizione che esse non siano discriminatorie, siano conformi alle prescrizioni legali e prevedano un indennizzo effettivo e adeguato. L’ammontare dell’indennizzo è versato senza indugio all’avente diritto, indipenden- temente dal suo luogo di domicilio o di sede, nella valuta del Paese di origine dell’investimento. (2) Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, di una rivoluzione, di uno stato di emergenza o di una rivolta avvenuti sul territorio dell’altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 3 para- grafo (2) del presente Accordo per quanto riguarda la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o ogni altro regolamento.
Promozione e protezione reciproca degli investimenti. Acc. con il Kazakhstan RU 2010
Art. 6 Investimenti anteriori all’Accordo Il presente Accordo si applica anche agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, in conformità con le sue leggi e con i suoi regolamenti, da investi- tori dell’altra Parte contraente prima dell’entrata in vigore dello stesso.
Art. 7 Condizioni più favorevoli Le condizioni previste dal presente Accordo non ostano all’applicazione di condi- zioni più favorevoli che sono state o che saranno convenute da una Parte contraente con gli investitori dall’altra Parte contraente.
Art. 8 Surrogazione Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali per un investimento effettuato da un suo investitore sul territorio dell’altra Parte contraente e ha effettuato dei pagamenti in virtù di tale garanzia, l’altra Parte contraente, in virtù del principio di surrogazione, riconosce la cessione dei diritti dell’investitore alla prima Parte.
Art. 9 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente (1) Per comporre eventuali controversie in materia di investimenti insorte tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente, le parti interessate procedono a consultazioni nell’intento di raggiungere una soluzione amichevole. (2) Se tali consultazioni non portano a una soluzione entro dodici mesi, su autoriz- zazione scritta dell’investitore interessato la controversia è sottoposta all’arbitrato del Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli inve- stimenti (CIRDI), istituito dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 19652 per la composizione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati. (3) Con la firma del presente Accordo, ciascuna Parte contraente acconsente a sottoporre al CIRDI ogni controversia in materia di investimenti. (4) La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della procedura di composizione della controversia o di esecuzione del lodo, eccepire il fatto che l’investitore abbia ottenuto in virtù di un contratto di assicurazione un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subito. (5) Il lodo è vincolante per entrambe le parti alla controversia; non sono ammessi rimedi giuridici o altri mezzi di ricorso diversi da quelli previsti dalla Convenzione di Washington. L’esecuzione del lodo è disciplinata dalle leggi pertinenti in vigore nella Parte contraente sul cui territorio l’esecuzione è richiesta. (6) Nessuna delle Parti contraenti proporrà un’azione in via diplomatica per una controversia sottoposta all’arbitrato del CIRDI, salvo nel caso in cui l’altra Parte contraente si rifiuta di conformarsi al lodo.
2 RS 0.975.2
Promozione e protezione reciproca degli investimenti. Acc. con il Kazakhstan RU 2010
Art. 10 Controversie tra le Parti contraenti (1) Le controversie tra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’appli- cazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte per via diplomatica. (2) Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro dodici mesi dall’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, su richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale composto da tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro e i due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo. (3) Se una Parte Contraente non designa il suo arbitro e non dà seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è designato, su richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte internazio- nale di Giustizia. (4) Se, entro due mesi dalla loro designazione, i due arbitri non possono accordarsi sulla scelta del presidente, quest’ultimo è nominato, su richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente, dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia. (5) Se, nei casi di cui ai paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di Giustizia è impedito di esercitare il mandato in questione o se è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono effettuate dal Vicepresidente. Se anch’egli è impedito o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono effet- tuate dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contra- ente. (6) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura. (7) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per entrambe le Parti contraenti.
Art. 11 Rispetto degli impegni Ciascuna Parte contraente garantisce in ogni momento il rispetto degli impegni assunti nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte.
Art. 12 Disposizioni finali (1) Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui i due Governi si saranno reciprocamente notificati l’adempimento delle rispettive prescrizioni costituzionali relative alla conclusione e alla messa in vigore di accordi internazionali e rimarrà in vigore per dieci anni. Se non è denunciato per scritto sei mesi prima della scadenza di tale periodo, è considerato tacitamente rinnovato di volta in volta per una durata di due anni, alle stesse condizioni. (2) In caso di denuncia ufficiale, le disposizioni degli articoli da 1 a 11 del presente Accordo continuano ad applicarsi agli investimenti effettuati prima della denuncia per un periodo supplementare di dieci anni.
Promozione e protezione reciproca degli investimenti. Acc. con il Kazakhstan RU 2010
Fatto a Almaty, il 12 maggio 1994, in due originali, ciascuno dei quali in kazako, francese e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze prevale il testo inglese.
Per il Per il Governo Consiglio federale svizzero: della Repubblica del Kazakhstan: Franz Blankart Akeschan Kazhegeldin