AS 2010 573
Accordo relativo al Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein (con all.)
Traduzione1
Accordo relativo al Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein
Concluso il 29 gennaio 2010 Applicato a titolo provvisorio dal 1° febbraio 2010
Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein, al fine di garantire l’esecuzione del Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein2, hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I: Disposizioni generali
Art. 1 Diritto applicabile 1) Il Principato del Liechtenstein recepisce nel proprio diritto interno conforme- mente alle seguenti disposizioni le prescrizioni della legislazione federale svizzera sulle tasse ecologiche. 2) La legislazione federale svizzera sulle tasse ecologiche determinante all’entrata in vigore del presente Accordo è menzionata nell’Allegato I del presente Accordo. L’Allegato II elenca gli atti normativi della legislazione federale svizzera diretta- mente applicabili nel Liechtenstein in relazione con le tasse ecologiche. La Svizzera comunica al Liechtenstein per via diplomatica le modifiche degli atti normativi della legislazione federale svizzera menzionati negli allegati. 3) Le competenti autorità federali svizzere informano tempestivamente le compe- tenti autorità del Liechtenstein in merito all’introduzione di nuove tasse ecologiche in Svizzera e ai corrispondenti atti normativi della legislazione federale che vanno comunque inseriti negli Allegati I e II al presente Accordo. 4) Le competenti autorità del Liechtenstein informano tempestivamente le compe- tenti autorità federali svizzere sulle future modifiche della legislazione del Principa- to in materia di tasse ecologiche nonché sulle nuove tasse ecologiche previste che risultano dalla partecipazione del Liechtenstein nello SEE.
RS 0.641.751.411
1 Dal testo originale tedesco (AS 2010 573).
2 RS 0.641.751.41
2010-0091 573
Tasse ecologiche. Acc. relativo al Trattato con il Liechtenstein RU 2010
5) A salvaguardia dell’applicazione uniforme della legislazione sulle tasse ecolo- giche, nel Liechtenstein per i relativi reati sono previste pene almeno analoghe a quelle del diritto svizzero.
Art. 2 Esecuzione 1) Le autorità federali svizzere competenti secondo la legislazione federale menzio- nata negli allegati eseguono la legislazione sulle tasse ecologiche sul territorio del Liechtenstein nel nome e su mandato di quest’ultimo. È fatto salvo il capoverso 2. Le succitate autorità applicano la pertinente legislazione materiale del Liechtenstein, ma il pertinente diritto di procedura svizzero. I rimedi giuridici sono disciplinati dal diritto svizzero. 2) Le autorità competenti del Liechtenstein eseguono la legislazione con compe- tenze analoghe a quelle delle corrispondenti autorità dei Cantoni svizzeri ed eseguo- no le disposizioni sulla ripartizione e sull’impiego dei proventi della tassa sul CO2. 3) I reati contro la legislazione del Liechtenstein emanata sulla base del presente Accordo sono perseguiti e giudicati dalle competenti autorità federali svizzere e dalle competenti autorità del Principato in base alla pertinente legislazione del Liechtenstein. In tale ambito, le autorità competenti applicano il pertinente diritto di procedura, svizzero o del Liechtenstein. I rimedi giuridici sono retti dal diritto appli- cabile.
Capitolo II: Tasse ecologiche senza la tassa sul CO2
Art. 3 Indennizzo per gli oneri di esecuzione Le autorità del Liechtenstein sono indennizzate come i Cantoni svizzeri per gli oneri derivanti dall’esecuzione della legislazione sulle tasse ecologiche.
Art. 4 Ripartizione dei proventi delle tasse per il finanziamento di provve- dimenti ambientali 1) I proventi delle tasse per il finanziamento di provvedimenti ambientali incassate sui territori dei due Stati e e alla frontiera sono versati in una cassa comune da istituirsi presso il Dipartimento federale delle finanze. 2) La cassa comune compensa a ciascuno Stato contraente le prestazioni che secon- do le rispettive legislazioni danno diritto a compensazione.
Art. 5 Ripartizione dei proventi delle tasse ecologiche d’incentivazione 1) I proventi delle tasse ecologiche d’incentivazione incassate sui territori dei due Stati e alla frontiera sono versati in una cassa comune da istituirsi presso il Diparti- mento federale delle finanze.
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2) Ciascuno Stato contraente riceve ogni anno dalla cassa comune la quota del provento netto delle tasse ecologiche di incentivazione che corrisponde al rapporto tra il suo numero di abitanti e il numero totale di abitanti dei due Stati secondo gli ultimi censimenti della popolazione. 3) È considerato provento netto il provento da cui sono stati dedotti i rimborsi e i costi di esecuzione dell’Amministrazione delle dogane e delle altre autorità esecu- tive.
Capitolo III: Disposizioni particolari relative alla tassa sul CO2
Art. 6 Ripartizione dei proventi della tassa sul CO2 1 I proventi della tassa sul CO2 incassata nei territori dei due Stati contraenti e alla frontiera sono versati in una cassa comune da istituirsi presso il Dipartimento federa- le delle finanze. 2) Il Liechtenstein riceve ogni anno dalla cassa comune la quota calcolata secondo la formula che figura nell’Allegato III al presente Accordo. 3) Per la ridistribuzione della tassa sul CO2 alle imprese situate nel Liechtenstein valgono i principi applicati a tal fine in Svizzera.
Art. 7 Attribuzione dei diritti di emissione 1) Le autorità federali svizzere competenti attribuiscono diritti di emissione svizzeri alle imprese del Liechtenstein esentate dalla tassa sul CO2. I relativi emolumenti e condizioni sono retti dall’ordinanza del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e della comunicazione (DATEC) sul Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni. 2) Le autorità federali svizzere competenti registrano tutte le operazioni connesse con l’attribuzione di diritti di emissione svizzeri a imprese del Liechtenstein e la loro restituzione alle autorità federali. Se, alla fine del periodo 2008–2012, risulta che in questo arco di tempo le emissioni totali delle imprese del Liechtenstein esentate dalla tassa sul CO2 differiscono dal totale dei diritti di emissione che la Svizzera ha attribuito a queste imprese, le competenti autorità svizzere e del Liechtenstein com- piono un corrispondente trasferimento a titolo compensativo di diritti di emissione statali (Assigned Amount Units, AAU).
Art. 8 Esercenti di impianti secondo la legge sullo scambio di quote di emissioni Le imprese del Liechtenstein le cui attività rientrano nel campo d’applicazione dell’allegato alla legge del Liechtenstein del 23 novembre 2007 sullo scambio di quote di emissioni (Emissionshandelgesetz) non possono assumere nei confronti delle competenti autorità federali svizzere impegni volti a limitare le loro emissioni di CO2, non ricevono diritti di emissione e sono escluse dalla ridistribuzione della tassa sul CO2. Se queste imprese forniscono le prove necessarie e presentano un
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attestato delle competenti autorità del Liechtenstein a conferma del fatto che le loro attività devono essere approvate secondo la succitata legge del Principato, l’Amministrazione federale delle dogane rimborsa loro le tasse che hanno già pagato.
Capitolo IV: Disposizioni finali
Art. 9 Collaborazione tra autorità 1) Le autorità competenti dei due Stati contraenti si prestano reciproca assistenza nell’espletamento dei loro compiti. 2) Scambiano comunicazioni sui dati inesatti, incompleti o che danno adito a dubbi relativi alle persone e alle imprese assoggettate alle tasse ecologiche. Le competenti autorità federali svizzere informano le competenti autorità del Liechtentstein in merito ai controlli previsti sul territorio del Principato secondo la sua legislazione sulle tasse ecologiche. Le competenti autorità del Liechtentstein presenziano ai controlli. 3) Le decisioni passate in giudicato prese in uno Stato contraente sono esecutive anche nell’altro Stato contraente.
Art. 10 Protezione dei dati 1) I due Stati contraenti si comunicano reciprocamente i dati necessari all’ese- cuzione del presente Accordo. 2) I dati personali, comunicati reciprocamente dai due Stati contraenti e necessari per garantire l’esecuzione del presente Accordo, devono essere elaborati e salva- guardati conformemente alle rispettive disposizioni vigenti sulla protezione dei dati.
Art. 11 Tribunale arbitrale 1) Il Tribunale arbitrale (art. 3 del Trattato) è composto di caso in caso, a richiesta di uno Stato contraente; a tale riguardo ciascuno Stato contraente nomina un mem- bro e i due membri così nominati designano di comune intesa il cittadino di uno Stato terzo come presidente; quest’ultimo sarà nominato dai governi dei due Stati contraenti. I membri sono nominati entro tre mesi dal momento in cui uno Stato contraente ha comunicato all’altro l’intenzione di sottoporre la controversia a un Tribunale arbitrale. 2) Se i termini menzionati nel capoverso 1 sono disattesi e gli Stati contraenti non sono pervenuti a un diverso accordo, ciascuno Stato contraente può invitare il presi- dente della Corte europea dei diritti dell’uomo a procedere alle necessarie designa- zioni. Se il presidente è cittadino svizzero o del Liechtenstein, oppure se è impedito per un’altra ragione, il vicepresidente deve procedere alle designazioni. Se anche il vicepresidente è cittadino svizzero o del Liechtenstein, oppure se è anch’egli impe- dito, il membro immediatamente inferiore nella gerarchia della Corte, che non è cittadino svizzero né del Liechtenstein, procede alle designazioni.
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3) Il Tribunale arbitrale decide alla maggioranza dei voti sulla base dei trattati esistenti tra i due Stati contraenti e del diritto internazionale pubblico. Le sue deci- sioni sono imperative. Ciascuno Stato contraente assume le spese dell’arbitro che ha designato. Le spese del presidente e le altre spese sono sopportate in parti uguali dagli Stati contraenti. Inoltre, il Tribunale arbitrale disciplina direttamente la sua procedura.
Art. 12 Entrata in vigore e validità Allegato I (Legislazione federale svizzera)
Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (legge sulla prote- zione dell’ambiente, LPAmb; RS 814.01), articolo 32e capoversi 1 e 2, articolo 35a capoversi 1‒8, articolo 35b capoversi 1‒4, articolo 35bbis capoversi 1‒5, arti- colo 35c, articolo 54, articolo 61 capoverso 1 lettera i e capoversi 2‒3, articolo 61a e articolo 62 capoverso 2. Legge federale dell’8 ottobre 1999 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (legge sul CO2; RS 641.71), articolo 1, articolo 2 capoversi 1, 2 e 7, articolo 7 capoversi 1‒3, articoli 8 e 9, articolo 10 capoversi 1, 2, 4 e 5, articoli 11–14. Ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTarSi; RS 814.681), articolo 1 lettera a, articolo 2, articolo 3 capoverso 1 lettere b e c, capoversi 2 e 3, articoli 4‒8 e articolo 17 capoverso 1. Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV; RS 814.018), articoli 1−3, articolo 4 capoversi 1 e 1bis, articoli 6−22b e allegati 1 e 2. Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d’incentivazione sull’olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (OHEL; RS 814.019), articoli 1, 2 capoverso 1, articoli 3 e 3a. Ordinanza del 15 ottobre 2003 concernente la tassa d’incentivazione sulla benzina e sull’olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (OBDZ; RS 814.020), articolo 1, 2 capoverso 1, articoli 3 e 4. Ordinanza dell’8 giugno 2007 relativa alla tassa sul CO2 (Ordinanza sul CO2; RS 641.712), articoli 1−24, 26−29, 31, 32 e allegato. Ordinanza del 22 giugno 2005 sul computo delle riduzioni delle emissioni conse- guite all’estero (Ordinanza sul computo delle riduzioni di CO2; RS 641.711.1), arti- coli 2, 4, 5 capoverso 2, articolo 6.
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Allegato II (Legislazione federale svizzera direttamente applicabile)
Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32). Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0). Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1), articolo 2 capoverso 1, articoli 3, 4, 6 e allegato 1 numero 32. Ordinanza del DATEC del 27 settembre 2007 relativa al Registro nazionale dello scambio di quote di emissioni (RS 641.712.2). Ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’ambiente (OE-UFAM; RS 814.014), articoli 1−9.
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Allegato III (Formule di calcolo concernenti la tassa sul CO2
La quota spettante al Liechtenstein della cassa comune istituita conformemente all’articolo 6 capoverso 1 del presente Accordo è calcolata applicando la formula: ( )
VKCH i è calcolata applicando la formula:
E FL (i −1) E FL (i −1) + E CH (i −1)
Spiegazione delle abbreviazioni i anno XFL i quota in franchi svizzeri della cassa comune di cui all’articolo 6 capoverso 1 spettante al Liechtenstein per l’anno i ECHi emissioni di CO2 della Svizzera nell’anno i in tonnellate, secondo la statistica sul CO2 (valori non adeguati alle variazioni climatiche) EFLi emissioni di CO2 del Liechtenstein nell’anno i risultanti dal consumo di combustibili fossili in tonnellate, secondo l’inventario dei gas a effetto serra BRück FL i importo complessivo (in franchi svizzeri e per l’anno i) dei rimborsi alle imprese esentate del Liechtenstein e agli esercenti degli impianti secondo la legge sullo scambio di quote di emissioni VKCH i quota del Liechtenstein in franchi svizzeri dei costi amministrativi sostenuti dalla Svizzera nell’anno i ASi aliquota della tassa nell’anno i in franchi svizzeri/tonnellata di emis- sioni di CO2 VAi indennizzo dell’onere assunto dalle autorità esecutive svizzere nell’anno i secondo l’articolo 30 dell’ordinanza svizzera sul CO2, stato 1° luglio 2007 (RU 2007 2915). L’UFAM e l’AFU si comunicano i valori effettivi rilevati ogni anno entro il 15 aprile dell’anno successivo.