AS 2010 5773
Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1)
Modifica del 24 novembre 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 1 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:
Art. 16 cpv. 2 2 La durata del soggiorno è di al massimo 90 giorni. In presenza di motivi validi il soggiorno può essere prolungato di qualche giorno.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
24 novembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 142.311
2010-2893 5773
Ordinanza 1 sull’asilo RU 2010
5774