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AS 2011 3241

Convenzione del 15 novembre 1972 concernente il controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso

Convenzione del 15 novembre 1972 concernente il controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso

RS 0.941.31; RU 1975 1013

Modifica degli allegati I e II alla Convenzione1 Adottata dal Comitato permanente l’11 ottobre 2010 Entrata in vigore il 3 giugno 2011

Traduzione2

Allegato I

Definizioni ed esigenze tecniche

1 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione valgono le seguenti definizioni:

1.1 Metalli preziosi

Metalli preziosi sono il platino, l’oro, il palladio e l’argento. Il platino è il più pre- zioso dei metalli, seguito dall’oro, dal palladio e dall’argento.

1.2 Lega di metalli preziosi

Una lega di metalli preziosi è una soluzione solida contenente almeno un metallo prezioso.

1.3 Lavoro in metallo prezioso

Un lavoro in metallo prezioso è un articolo di gioielleria, oreficeria, orologeria oppure ogni altro oggetto fabbricato, interamente o in parte, con metalli preziosi o leghe di metalli preziosi. «In parte» significa che il lavoro in metallo prezioso può contenere: i) parti non metalliche; ii) parti in metallo comune (vile), per motivi tecnici o a scopo decorativo. Un lavoro in metallo prezioso che contiene parti in metallo comune a scopo decorativo, è chiamato «lavoro plurimetallico».

1 La versione inglese di tali allegati è consultabile all’indirizzo seguente:

http://www.hallmarkingconvention.org/documents.php.

2 Dal testo originale francese (RO 2011 3241).

2011-1083 3241

Controllo e punzonatura di lavori in metallo prezioso RU 2011

1.4 Titolo

Il titolo è la proporzione, espressa in millesimi, del metallo prezioso dichiarato rispetto al peso della lega.

1.5 Indicazione di titolo

L’indicazione di titolo è la proporzione minima, espressa in millesimi, del metallo prezioso dichiarato rispetto al peso della lega.

1.6 Rivestimento o placcatura

Un rivestimento o placcatura consiste in uno o più strati di: i) metallo prezioso (o lega di metalli preziosi); ii) metallo comune (o lega di metalli comuni); iii) sostanza non metallica; applicato sulla totalità o su parte di un oggetto, per esempio mediante un procedi- mento chimico, elettrochimico, meccanico o fisico.

1.7 Metalli comuni

Per metalli comuni s’intendono tutti i metalli, ad eccezione di platino, oro, palladio e argento.

1.8 Altre definizioni

Il Comitato permanente può decidere altre definizioni.

2 Esigenze tecniche

2.1 La Convenzione non si applica:

a) ai lavori fabbricati con leghe con un titolo inferiore a 850 per il platino, 375 per l’oro, 500 per il palladio e 800 per l’argento; b) agli articoli destinati ad uso medico, dentario, veterinario, scientifico o tec- nico; c) a monete a corso legale; d) a parti o prodotti semilavorati incompleti (p.es. parti metalliche o rivesti- menti di superficie); e) ai materiali grezzi quali barre, placche, fili e tubi; f) ai lavori in metallo comune ricoperti da metalli preziosi; g) a ogni altro lavoro oggetto di una decisione da parte del Comitato perma- nente. I lavori di cui alle lettere da a) a g) non possono quindi essere marchiati con il Pun- zone Comune.

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2.2 Titoli legali ammessi dalla Convenzione:

– per il platino: 999, 950, 900, 850; – per l’oro: 999, 916, 750, 585, 375; – per il palladio: 999, 950, 500; – per l’argento: 999, 925, 830, 800.

2.2.1 Altri titoli possono essere ammessi dal Comitato permanente in funzione

dell’evoluzione internazionale.

2.3 Tolleranza

2.3.1 Nessuna tolleranza negativa è ammessa per i titoli indicati sui lavori.

2.3.2 Il Comitato permanente fissa regole speciali riguardanti tecniche di fabbrica- zione particolari.

2.4 Uso della saldatura

2.4.1 La saldatura può essere usata solo per l’assemblaggio. Per principio il titolo delle saldature deve corrispondere a quello del lavoro. 2.4.2 Il Comitato permanente definisce le eccezioni pratiche a questo principio e gli altri metodi di assemblaggio.

2.5 Uso di parti in metallo comune e di sostanze non metalliche

2.5.1 Nei lavori in metallo prezioso l’uso di parti in metallo comune e in materiale non metallico è autorizzato per motivi tecnici o a scopi decorativi se tali parti: a) si distinguono facilmente dal metallo prezioso; b) non sono né placcate né trattate in modo da somigliare a metalli pre- ziosi; c) non servono né da rinforzo né per appesantire o riempire un lavoro; d) sono marcate o gravate con l’indicazione «METAL» (o con il nome del metallo espresso in lingua inglese). 2.5.2 Il Comitato permanente può emanare altre prescrizioni di dettaglio e deci- dere eccezioni.

2.6 Rivestimenti su lavori in metallo prezioso

2.6.1 Il Comitato permanente decide quali rivestimenti sono autorizzati.

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Allegato II

Controllo effettuato dall’(dagli) ufficio(i) di controllo ufficiale(i)

1 Generalità

1.1 L’(gli) ufficio(i) di controllo ufficiale(i) (di seguito «ufficio di controllo») esamina(nano) se i lavori in metallo prezioso presentatigli (loro) per la mar- catura con il Punzone Comune rispondono ai requisiti fissati dall’allegato I della Convenzione.

1.2 Se l’ufficio di controllo accerta che il lavoro soddisfa le disposizioni

dell’allegato I della Convenzione, può, a richiesta, marcarlo con il suo pun- zone di controllo ufficiale e con il Punzone Comune. Se imprime il Punzone Comune, l’ufficio di controllo si assicura, prima di restituire il lavoro, che esso sia marcato conformemente alle disposizioni dei punti seguenti.

1.3 Il saggio dei lavori in metallo prezioso presentati per l’apposizione del

Punzone Comune consiste nelle seguenti 2 tappe: a) valutazione dell’omogeneità del lotto; e b) determinazione del titolo della lega.

2 Metodi d’analisi e d’esame

2.1 Per valutare l’omogeneità di un lotto, l’ufficio di controllo può applicare

qualsiasi metodo di analisi riconosciuto dal Comitato permanente. 2.2 Per controllare i lavori in metallo prezioso, l’ufficio di controllo può applica- re qualsiasi metodo di analisi riconosciuto dal Comitato permanente.

3 Campionatura

Il numero di oggetti prelevati da un lotto e il numero di campioni scelti fra questi ai fini delle analisi devono essere sufficienti per provare l’omogeneità del lotto e garantire che tutte le parti di tutti gli oggetti controllati appartenenti al lotto raggiun- gano il titolo richiesto. Il Comitato permanente emana direttive relative alla campio- natura.

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4 Marcatura

4.1 Sui lavori che adempiono i criteri dell’allegato I saranno applicate almeno le marcature seguenti: a) un punzone di responsabilità conformemente al punto 4.4; b) il punzone ufficiale dell’ufficio di controllo; c) il Punzone Comune conformemente al punto 4.5; d) il titolo del lavoro espresso in cifre arabe.

4.2 Per il marchio d) il Comitato permanente può autorizzare eccezioni. I marchi

b) e c) sono apposti sul lavoro dall’ufficio di controllo. I seguenti metodi di punzonatura sono accettati: insculpazione e laser. Il Comitato permanente può definire ulteriori procedure di punzonatura.

4.3 Nella misura del possibile tutti i marchi sono applicati l’uno accanto

all’altro. Marchi supplementari (p.es. lettera identificativa dell’anno) sono autorizzati a titolo accessorio, soltanto se non possono essere confusi con i marchi summenzionati. 4.4 Il punzone di responsabilità di cui al punto 4.1 a) deve essere registrato nel registro ufficiale dello Stato contraente oppure in uno dei suoi uffici di con- trollo che controllano il lavoro in questione.

4.5 Il Punzone Comune è composto dall’immagine di una bilancia e dall’indica-

zione del titolo del lavoro in millesimi espressa in cifre arabe, in rilievo su un fondo striato, racchiuso in una cornice la cui forma caratterizza il metallo prezioso nel modo seguente:

Platino Oro Palladio Argento

4.6 Il Comitato permanente decide le dimensioni ufficiali del Punzone Comune.

4.7 Lavori composti da più leghe di uno stesso metallo prezioso

Se un oggetto è composto da leghe diverse dello stesso metallo prezioso si indica il titolo e si appone il Punzone Comune corrispondenti al titolo più basso utilizzato. Il Comitato permanente può decidere eccezioni.

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4.8 Lavori scomponibili

Se un oggetto è composto da parti articolate o facilmente separabili, i punzoni do- vranno essere apposti sulla parte principale. Se possibile, il Punzone Comune dovrà essere apposto anche sulle parti di dimensioni minori.

4.9 Oggetti composti da leghe di metalli preziosi differenti

4.9.1 Se un lavoro è composto da leghe di metalli preziosi differenti, e il colore e la parte di ogni lega sono nettamente distinguibili, i marchi di cui ai punti 4 a), b) c) e d) sono apposti su uno dei metalli preziosi e il Punzone Comune appropriato sull’altro (o sugli altri). 4.9.2 Se un lavoro è composto da leghe di metalli preziosi differenti, e il colore e la parte di ogni lega non sono nettamente distinguibili, i marchi di cui ai punti 4 a), b), c) e d) sono apposti sul metallo meno nobile. Non è concesso apporre il Punzone Comune concernente metalli più nobili.

4.9.3 Il Comitato permanente può decidere deroghe alle regole summenzionate se

ragioni tecniche lo richiedono.

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