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AS 2011 3461

Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Ordinanza sulle borse, OBVM)

Modifica del 29 giugno 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 2 dicembre 19961 sulle borse è modificata come segue:

Art. 53, rubrica Commercianti esteri

Art. 53a Commercianti per conto proprio esteri non sottoposti a sorveglianza (art. 10 cpv. 4 e 37 LBVM)

1 La FINMA può concedere l’autorizzazione di membro estero di una borsa al

commerciante per conto proprio estero che nello Stato di sede non sottostà ad un’adeguata sorveglianza, se egli adempie le condizioni di cui all’articolo 10 capo- verso 2 della legge.

2 Essa può negare l’autorizzazione in virtù dell’articolo 37 della legge.

3 Il commerciante per conto proprio deve fornire alla FINMA e alla borsa tutte le informazioni e i documenti necessari per l’adempimento della loro attività di vigi- lanza.

4 La FINMA può esonerare il commerciante per conto proprio dall’osservanza degli

articoli 12–14, 16 e 17 della legge, se è tenuto conto in altro modo dell’obiettivo di protezione di tali disposizioni.

II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2011.

29 giugno 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 954.11

2011-0989 3461

Ordinanza sulle borse RU 2011

3462

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