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AS 2011 3521

Ordinanza del DFI concernente il divieto d'importare e d'immettere sul mercato determinati germogli, semi e legumi provenienti dall'Egitto

Ordinanza del DFI concernente il divieto d’importare e d’immettere sul mercato determinati germogli, semi e legumi provenienti dall’Egitto

del 13 luglio 2011

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 33 della legge del 9 ottobre 19921 sulle derrate alimentari, ordina:

Art. 1 Divieto d’importare L’importazione e l’immissione sul mercato dei germogli, semi e legumi destinati all’alimentazione umana provenienti dall’Egitto elencati nell’allegato sono vietate.

Art. 2 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 14 luglio 2011 con effetto sino al 31 ottobre 2011.2

13 luglio 2011 Dipartimento federale dell’interno: Didier Burkhalter

RS 817.041.1 1 RS 817.0 2 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 13 lug. 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

2011-1455 3521

Divieto d’importare e d’immettere sul mercato determinati germogli, RU 2011 semi e legumi provenienti dall’Egitto. O del DFI

Allegato (art. 1)

Merci interessate dal divieto

Voce di tariffa doganale Designazione della merce

ex 0709.9099 Germogli di rucola ex 0709.9099 Germogli di barbabietola, germogli di ravanello

0708 Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

0713 Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o

spezzati ex 0709.9099 Germogli di soia

1201.00 Fave di soia, anche frantumate

1209.10 Semi di barbabietole da zucchero

1209.2100 Semi di erba medica

1209.9100 Semi di ortaggi

1207.50 Semi di senape

1207.99 Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati

0910.9900 Semi di fieno greco

ex 0709.9099 Germogli di erba medica